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luogo di notifica della cartella
Ciao a tutti,
vi espongo il quesito:
una cartella di una srl viene notificata non nella sede legale, ma a casa del legale rappresentante e ricevuta dalla moglie.
Secondo voi è possibile fare ricorso chiedendo la nullità della cartella per vizio di notifica?
Ho trovato una sentenza della cassazione 250/1999 che afferma che la notifica a persone di famiglia puà essere fatta solo nel domicilio fiscale del destinatario della cartella.
Grazie a chi risponderà.Fabrizio
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Caro Fabrizio, purtroppo non ti so aiutare perchè non ho grandissima esperienza in merito, mi ritrovo un caso simile per un soggetto estero e sto avendo non poche difficoltà a orientarmi nei pareri disconrdanti giurisprudenziali.
Paolo
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Non conoscendo bene la situazione vi posto quanto segue, sperando che possa esservi di aiuto.
NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE E ALLE SOCIETA' NON AVENTI PERSONALITA' GIURIDICA (art. 145 c.p.c.)
La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., si effettua nella loro sede , cioè nella sede legale, amministrativa, nell'ufficio, nello stabilimento della società, associazione od ente.
La consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa.
Per le notificazioni alle società bisogna distinguere tra società di capitali e società di persone. Per le società di capitali la notificazione deve essere effettuate al soggetto che ne ha la legale rappresentanza (presidente, consigliere delegato, amministratore unico).
Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e luoghi sopra descritti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente o la società si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario). Rimane quindi esclusa la procedura prevista dagli articoli 140, 142 e 143.Non ricordo se anche per la cartella si osservi l'art. 60 del D.p.r. 600.
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Per il momento grazie.
Il ricorso è partito vi aggiorno prossimamente non si sa mai vi capiti lo stesso caso.Fabrizio
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@fab75 said:
Per il momento grazie.
Il ricorso è partito vi aggiorno prossimamente non si sa mai vi capiti lo stesso caso.Fabrizio
Hai poi verificato se si tratta di nullità radicale o inesistenza della notifica?
Perchè, non vorrei sbagliarmi, ma se si tratta di mera nullità, il giudice adito potrebbe ritenere che essa sia stata sanata con la proposizione del ricorso stesso in quanto la notifica ha raggiunto lo scopo.
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In realtà il ricorso è stato fatto contro l'avviso di mora dell'ente di riscossione, la cartella non è effettivamente mai stata ricevuta o trovata.
Nel ricorso si è richiesto l'annullamentodell'avviso di mora per nullità della cartella per violazione delle norme riguardanti la notifica.Fabrizio
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@fab75 said:
In realtà il ricorso è stato fatto contro l'avviso di mora dell'ente di riscossione, la cartella non è effettivamente mai stata ricevuta o trovata.
Nel ricorso si è richiesto l'annullamentodell'avviso di mora per nullità della cartella per violazione delle norme riguardanti la notifica.Fabrizio
Ok.