• User

    Fatturare a un privato... che non vuol fornire CF

    Probabilmente l'argomento e' stato gia' trattato, anche se effettuando una ricerca non son riuscito a trovarlo...

    Premesso che si parla di attivita' e-commerce relativa a vendita di prodotti non alimentari;

    Come da oggetto: acquistando e vendendo con p.iva, devo ricevere (dai grossisti) e fare (ai possessori di p.iva e privati) la fattura. So' che la fattura ai privati si effettua inserendone il CF. Ma se un privato, appellandosi magari alla privacy, si rifiuta di darmi il suo Codice Fiscale? Come gli faccio la fattura?

    Dovrei fargli una ricevuta fiscale? Se si, come va' numerata e quali altre scritture contabili (libri, registri, ecc) dovrei tenere a supporto?

    Grazie


  • Bannato User Attivo

    A seguito degli adempimenti relativi all'invio degli elenchi clienti e fornitori, si fa un gran parlare relativamente all'obbligo o meno dell'indicazione in fattura del codice fiscale.

            Sorvolando sul fatto che a regime sarà obbligatorio negli elenchi indicare il codice fiscale dei soggetti con i quali si è intrattenuto un rapporto economico, andiamo ad analizzare l'obbligatorietà o meno dell'indicazione del codice fiscale in fattura.
              L?articolo 21 del DPR 633/72, attualmente in vigore, si intitola ?Fatturazione delle operazioni? e al comma 2 recita:
              La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
    

    1)ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l?operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all?emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.
    Non vi è come si può tranquillamente notare alcun riferimento al codice fiscale. Verrebbe naturale desumere che non essendovi riferimento a tale dato lo stesso non debba obbligatoriamente essere richiesto ed inserito in fattura. Ma come tale norma si concilia allora con gli adempimenti relativi all?indicazione, a regime, di tale dato nella composizione degli elenchi e CLI/FOR.
    Orbene esiste una norma, che se implicitamente nell?uso sarebbe da considerarsi abrogata di fatto non lo è mai stata. Tale norma è il decreto legge 6 luglio 1974 n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974 n. 354.
    Con tale decreto si dispone con l?articolo 6 che si intitola IVA-FATTURAZIONE-INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE:
    ??Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l?I.V.A. deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l?operazione. ?
    Ciò detto il volersi appellare alla privacy non esime il soggetto, che riceve la prestazione o il bene, di potersi rifiutare di fornire dati che sul ?campo? diverranno obbligatori.
    Sarebbe opportuno che l?art. 21 del DPR. 633/72 venisse modificato in tal senso (ossia obbligatorietà di indicazione del codice fiscale) al fine di evitare inutili perdite di tempo e costi gestionali (raccomandate ad es. per l?acquisizione del dato).


  • User

    Ergo: niente ricevuta fiscale; bensi' fattura a tutti gli effetti con indicazione del cf dell'acquirente.

    Grazie Contabile. Come sempre, precisissimo.


  • Bannato User Attivo

    Per le cessioni " e-commerce" ed i relativi adempimenti fiscali ti rimando ad un bel post di Paolo che se trovo subito ti posto altrimenti chiediamo a Paolo di inserire, cortesemente, il link.


  • Super User

    Contabile mi metti in crisi 😉 ..... a che topic ti riferisci ????


  • Bannato User Attivo

    @i2m4y said:

    Contabile mi metti in crisi 😉 ..... a che topic ti riferisci ????

    E' un post su fisco sul web se non ricordo male......


  • Bannato User Attivo

    Per "costruzioni"

    Nel post di Paolo era descritto il merito della certificazione dei corrispettivi per l'attività di e-commerce.

    Di seguito si riporta lo stralcio di un articolo tratto da "C.T." che chiarisce il concetto.

    Commercio elettronico indiretto: certificazione dei ricavi con annotazione sul registro dei corrispettivi*. *
    In sostanza, la configurabilità dell?e-commerce come vendita per corrispondenza ? e quindi il suo inquadramento nell?area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell?ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell?acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere.
    Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza.
    *Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera o), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste cessioni. *
    *In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi. *
    *La mancanza di un obbligo all?emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l'emissione della fattura. *
    Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell?ambito delle operazioni menzionate nell'art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente.


  • User

    Grazie per la precisissima risposta.
    Quindi, in soldoni, dovro':
    -emettere fatture ai titolari di p.iva e ai privati che ne facciano richiesta dietro indicazione cf
    -non emettere nulla, ma annotare l'operazione di vendita nel registro corrispettivi, negli altri casi.

    Sto ora facendo una ricerca al fin di comprendere tutta la documentazione obbligatoria che dovrei mantenere (libri, registri, ecc.)...