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72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
Salve non capisco il seguente codice di attività 72.22.0
In fondo al testo c'è scritto:Dalla classe 72.22 sono escluse:
- riproduzione di software operativo(software di base) non personalizzato cfr. 22.33
- consulenza in materia di software connessa con la consulenza per installazione di elaboratori
elettronici cfr. 72.10 - creazione grafica in ambiente web cfr. 72.60
**Il codice 72.22 è differente dal codice 72.22.0?
**
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software- attività relative all?analisi, alla progettazione, alla programmazione e all?implementazione di software personalizzato
- proposta di soluzioni software a fronte di un?analisi delle esigenze e dei problemi dell?utente
- elaborazione, produzione, fornitura, implementazione e documentazione di software su misura secondo le direttive dell?utente, compreso il software sviluppato in ambiente webGrazie
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Il codice istat da utilizzare è il 72.22.0, mentre il 72.22 è semplicemente il macrocodice al cui interno rientra il primo e non ha una vera applicazione pratica.
Paolo
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Quindi posso offrire servizi web?
- Hosting
- Applicazioni Web
- Consulenze Informatiche
grazie.
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I servizi hosting rientrano nel 72600 che dunque dovresti usare in aggiunta.
Inoltre i servizi di hosting mi sembra possano essere soggetti al rilascio di opportune autorizzazioni ministeriali. Devi informarti in merito.
Paolo
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Come faccio ad integrare il codice? Devo andare all'Agenzia delle Entrate e chiedere lì l'aggiunta?
autorizzazioni ministeriali??? A chi devo chiedere?
Grazie
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@i2m4y said:
Inoltre i servizi di hosting mi sembra possano essere soggetti al rilascio di opportune autorizzazioni ministeriali. Devi informarti in merito.
Scusa una cosa ho letto questo articolo riportato da Interlex:
**Assurdo: il tribunale richiede per l'hosting l'autorizzazione ex DLgs 103/95 - **http://www.interlex.it/attualit/inb2000.htm
Le dichiarazioni/autorizzazioni prescritte dal decaduto DLgs 103/95 erano dovute per l'offerta di servizi di telecomunicazioni. Il servizio di hosting, per le definizioni dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, non è un servizio di telecomunicazioni, quindi non è soggetto nemmeno all'autorizzazione. La richiesta del Tribunale di Roma è quindi assolutamente illegittima, anche perché l'articolo 21 della Costituzione sancisce che "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni".
Si aggiunga che sui limiti di applicabilità del regime di autorizzazione ora c'è anche la sentenza del Tribunale di Udine del 25 febbraio 2000. (M. C.)Cosa aggiungi in merito?
Grazie Mille