- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Consulenza Fiscale
- Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.
-
io penso che potrebbe essere indicativamente utile, ma certo non sostituisce nemmeno lontanamente il modello unico
-
@mc_leuz said:
.) correggerei ''detto forfettino'' con ''per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' altrimenti Paolo si arrabbia e non ti aiuta
OK CONSIDERALO GIà CORRETTO e sorry for the mistake.
@mc_leuz said:.) i 30987,41 sono al netto dell'iva (cioè se fatturi 30000+iva non hai problemi)
ottimo già questo mi risolleva per il prossimo anno,xkè vado a occhi e croce giusto sui 30.000 è iva
@Bax said:
io penso che potrebbe essere indicativamente utile, ma certo non sostituisce nemmeno lontanamente il modello unico
Indicativamente utile ok,ma il modello unico io personalmente nn l'ho mai visto,e per un profano che non capisce nulla di nulla di queste cose e ci si ritrova costretto di fronte pur di lavorare tu pensi SINCERAMENTE che sia meglio il modello unico per capire cosa paghiamo e ****quanto realmente ci resta in tasca?
****La mia non è una polemica,anzi,ma se la tua risposta è si,il modello unico è piu semplice e spiega addirittura meglio quello che io ho riassunto nella tabella,allora io mi fiondo di corsa a vedere sto modello unico,xkè altrimenti sto uscendo pazzo.
*O è meglio lasciarlo ai commercialisti...il modello unico...?Non so piu che pensare...*Vi ringrazio cmq e vi invito ad aggiungere ancora commenti sui calcoli che ho scritto....e se conoscete qualcuno che ne capisce di queste cose vi prego cercate di mostrargli il mio post...ho bisogno di sapere se tutto ciò è corretto!
Grazie Ancora,
Valerio
-
irap 4.25% almeno nella maggior parte delle regioni
-
inps su 24960
-
@perez said:
irap 4.25% almeno nella maggior parte delle regioni
Da ottobre è il 5,25% dall'anno 2006 in poi in 5 o 6 regioni italiane,delle quali ricordo solo Lazio e Campania,le altre cmq sono scritte da qualche parte l'ho letto su internet,è ufficiale. Io ovviamente risiedo nel Lazio
@perez said:inps su 24960
quindi sei certo che il 18,20% va calcolato sul netto + la rivalsa inps al 4% giusto? questo dici?
Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP?
-
@mrsmith said:
Da ottobre è il 5,25% dall'anno 2006 in poi in 5 o 6 regioni italiane,delle quali ricordo solo Lazio e Campania,le altre cmq sono scritte da qualche parte l'ho letto su internet,è ufficiale. Io ovviamente risiedo nel Lazio
quindi sei certo che il 18,20% va calcolato sul netto + la rivalsa inps al 4% giusto? questo dici?
Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP?
la rivalsa del 4% per professionisti iscritti alla gestione separata sono veri e propri ricavi e quindi cosituiscono base imponibile ai fini irpef, irap e inps
-
perez sei strasicuro di questa cosa?
direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.
aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..
-
Indicativamente utile ok,ma il modello unico io personalmente nn l'ho mai visto,e per un profano che non capisce nulla di nulla di queste cose e ci si ritrova costretto di fronte pur di lavorare tu pensi SINCERAMENTE che sia meglio il modello unico per capire cosa paghiamo e quanto realmente ci resta in tasca?
La mia non è una polemica,anzi,ma se la tua risposta è si,il modello unico è piu semplice e spiega addirittura meglio quello che io ho riassunto nella tabella,allora io mi fiondo di corsa a vedere sto modello unico,xkè altrimenti sto uscendo pazzo.
O è meglio lasciarlo ai commercialisti...il modello unico...?Non so piu che pensare...Vi ringrazio cmq e vi invito ad aggiungere ancora commenti sui calcoli che ho scritto....e se conoscete qualcuno che ne capisce di queste cose vi prego cercate di mostrargli il mio post...ho bisogno di sapere se tutto ciò è corretto!
Grazie Ancora,
Valerio[/quote]No, assolutamente non credo affatto che sia più semplice, ma il modello unico è quello che ci determina i nostri saldi effettivamente a debito o a credito di imposta. Si può anche partire da un reddito imponibile, ma prima è necessario determinarlo individuando le varie voci di costo che hanno specifici trattamenti fiscali. Poi questo il prospetto proposto si riferisce unicamente alla considerazione di questo specifico reddito, nulla dice su tutti gli altri possibili redditi e su tutti gli altri oneri deducibili, detrazioni, addizionali dovute, eccedenze a credito di imposta riportate o usate, studi di settore e IVA.
Nessuna polemica nemmeno da parte mia, penso solo che il modello che proponi sia utile solo limitatamente ai redditi da lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva già predeterminati oppure simulati.
-
@mrsmith said:
perez sei strasicuro di questa cosa?
direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.
aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..
La rivalsa del 4, non è un contributo ma reddito.Ad ogni modo il forfettino non si dovrebbe più poter fare dal 2007. Per i liberi professionisti dovrebbe restare solo il regime normale di contabilità, senza imposte sostitutive ma con la tassazione a scaglioni.
-
@perez said:
la rivalsa del 4% per professionisti iscritti alla gestione separata sono veri e propri ricavi e quindi cosituiscono base imponibile ai fini irpef, irap e inps
mi sento di condividere questa affermazione
-
@mrsmith said:
perez sei strasicuro di questa cosa?
direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.
aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..
Questa e' la risoluzione ministeriale di riferimento:
Ris. n. 109/E-III-5-1005 dell'11 luglio 1996La società T.I. S.p.a., con una lettera indirizzata alla scrivente, ha
chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile:
1) alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli
esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, hanno titolo ad
addebitare ai committenti a norma dell'art. 4, comma 3, del D.L. 25 maggio
1996, n. 295;
2) al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo
dovuto dagli esercenti attività di lavoro autonomo di cui al predetto
art. 49, comma 1, del Tuir iscritti in albi privi di Cassa, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre premettere che
l'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti a iscriversi ad un'apposita
Gestione separata presso l'Inps - finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti - i seguenti soggetti:
1) gli esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
2) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo
unico;
3) gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della
L. 11 giugno 1971, n. 426.
A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attività.
I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo comma
27 dello stesso art. 2, a comunicare all'Inps - entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore a tale
data - la tipologia dell'attività svolta, i propri dati anagrafici, numero
di codice fiscale e domicilio.
Il contributo alla Gestione separata è fissato, dal comma 29 del
predetto art. 2, nella misura del 10 per cento ed è applicato sul reddito
delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Al riguardo, l'art. 4 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, recante norme in
materia previdenziale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28
maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il D.L. 28 marzo 1996, n.
166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso
l'Inps, originariamente fissato al 1° gennaio 1996, al:
- 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o iscritti
a forme pensionistiche obbligatorie;
- 1° aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle
predette forme.
La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi soggetti il
termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 - riguardante la
comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del:
- 31 luglio 1996;
- 30 aprile 1996.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.L.
n. 295/1996, i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno origine
a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata di arti e
professioni, sono obbligati al versamento del contributo del 10 per cento
commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione
annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli
accertamenti definitivi.
Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti, a norma
del medesimo art. 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in
via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4 per cento
dei compensi lordi.
Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e
acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere
considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono
compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte
di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a
formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma
dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'ammontare
del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che a saldo,
alle scadenze indicate dall'art. 4, comma 4, dello stesso D.L. n. 295/1996,
sulla base del reddito netto dichiarato ai fini dell'Irpef, costituisce
onere deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir,
quale contributo previdenziale obbligatorio per legge. Considerato tuttavia
che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 4, è in facoltà
dell'assicurato di chiedere il rimborso del maggior contributo versato in
acconto rispetto al dovuto, l'importo restituito dall'Inps, ove dedotto in
sede di dichiarazione dei redditi, deve essere indicato nel Mod. 740,
Quadro M, dell'anno successivo a quello in cui è stato conseguito il
rimborso.
Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere che il
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita ai
sensi dell'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha esteso la
tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività di
lavoro autonomo, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi
albi o elenchi, prevedendo per essi, alternativamente:
- la partecipazione a un ente pluricategoriale;
- la costituzione di un ente di categoria;
- l'inclusione in una forma previdenziale già esistente;
- l'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps di cui
all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Ciò premesso, l'art. 8, comma 3, del predetto decreto legislativo ha
stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che si
avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella
misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente
dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del
relativo importo sulla fattura".
Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato
dal professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e
proprio contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a
norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve essere assoggettato alla
ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973.
Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base
imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
-
@latteversato said:
La rivalsa del 4, non è un contributo ma reddito.
concordo
Ad ogni modo il forfettino non si dovrebbe più poter fare dal 2007. Per i liberi professionisti dovrebbe restare solo il regime normale di contabilità, senza imposte sostitutive ma con la tassazione a scaglioni.
Se per ''forfettino'' ti riferisci al ''regime fiscale agevolato per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' niente è cambiato con la finanziaria e già tanti hanno preso partita iva in questi primi giorni del 2007 aderendo a questo regime.
-
eh, infatti dovrebbe, aveva durata iniziale fino al 2007 escluso, ora dovrò leggermi finanziaria et simili. Dopo le vacanze.
-
@mc_leuz said:
Se per ''forfettino'' ti riferisci al ''regime fiscale agevolato per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' niente è cambiato con la finanziaria e già tanti hanno preso partita iva in questi primi giorni del 2007 aderendo a questo regime.
appunto...
@Bax said:
No, assolutamente non credo affatto che sia più semplice,
peccato porca miseria x un attimo ho sperato.
@Bax said:Si può anche partire da un reddito imponibile, ma prima è necessario determinarlo individuando le varie voci di costo che hanno specifici trattamenti fiscali.
ovvero?
@Bax said:Poi questo il prospetto proposto si riferisce unicamente alla considerazione di questo specifico reddito, nulla dice su tutti gli altri possibili redditi e su tutti gli altri oneri deducibili, detrazioni, addizionali dovute, eccedenze a credito di imposta riportate o usate, studi di settore e IVA.
aspè cos'è tutta sta roba che hai messo? io ho fatto solo 10 fatture alla mia società. Punto. Vorrei guadagnare uno stipendio normale come se avessi un contratto ma non posso. mi obbligano alla partita iva per lavorare altrimenti sto a casa disoccupato.A marzo ho aperto partita Iva e da Aprile faccio fatture,quindi ne ho fatte 10,una al mese per 10 mesi lavorati.
Tutte quelle cose che dici te:
possibili redditi: non credo di averne
oneri deducibili: esempio? cosa sono?
detrazioni: di cosa? non ho spese ripeto,non fatturate.
addizionali dovute: che cos'è? mi compete/riguarda?
eccedenze a credito di imposta riportate o usate: che cos'è?
studi di settore: che cosa è? mi compete/riguarda?
@Bax said:penso solo che il modello che proponi sia utile solo limitatamente ai redditi da lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva già predeterminati oppure simulati.
e quello deve fare,calcola il mio reddito reale,il mio e quello di chiunque sia nella mia stessa situazione.
-
se ad esempio non hai redditi da fabbricati o altri da lavoro dipendente o redditi diversi può andare il tuo prospetto, altrimenti entrano in gioco tutti gli altri elementi che ti ho accennato.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile mi riferisco al fatto che i costi che sottrai al reddito lordo non sempre lo sono per intero, ma con specifiche modalità (spese auto, telefono, spese di rappresentanza, ecc.) e la relativa IVA ha spesso anch'essa uno specifico trattamento.
In ogni caso gli studi di settore anche nel tuo regime segue le regole ordinarie, ossia è applicabile dal 2' anno di attività
-
@Bax said:
se ad esempio non hai redditi da fabbricati o altri da lavoro dipendente o redditi diversi può andare il tuo prospetto, altrimenti entrano in gioco tutti gli altri elementi che ti ho accennato.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile mi riferisco al fatto che i costi che sottrai al reddito lordo non sempre lo sono per intero, ma con specifiche modalità (spese auto, telefono, spese di rappresentanza, ecc.) e la relativa IVA ha spesso anch'essa uno specifico trattamento.
In ogni caso gli studi di settore anche nel tuo regime segue le regole ordinarie, ossia è applicabile dal 2' anno di attivitàTi ripeto che NON HO e NON AVRO' spese fatturate. Ho aperto la partita IVA solo per fatturare il mio stipendio una volta al mese a questi balordi che gli costa troppo farmi un contratto. Quindi solo per lavorare. E sarà cosi anche per il prox anno. Percio' il mio prospetto le esclude. E percio' il mio prospetto potrebbe andare quindi...
Per quanto riguarda gli studi di settore ho sentito dire anche io che li applicano dal secondo anno,ma non capisco assolutamente se questa sia una cosa buona o cattiva....non ho la minima idea di cosa siano,e se portano svantaggi o vantaggi..niente,zero.
Se vi va di chiarirmi anche questo abbiamo completato il quadro del delirio della burocrazia italiana... ripeto..tutto questo lo affronto e lo subisco solo per lavorare come un qualsiasi dipendente di una qualsiasi società di informatica... E vabbè... grazie ancora intanto..
-
Perdonatemi ma io non riesco a capire: per "forfettino" e "forfettone" a cosa vi riferite e a quali leggi?
A me interessa la legge del 2000 sulle nuove iniziative per il regime agevolato riguardante guadagni sotto i 30000 ?. Esiste ancora? e cosa devo presentare all'Agenzia delle Entrate quando vado ad aprire la partita iva per potervi aderire? E quali sarebbero le imposte da pagare?Scusate se vi sembro retorica, ma io davvero non ci sto capendo nulla e mi si stanno confondendo le idee sempre piu'.
ciao a tutti,
Tiziana
-
ciao tiziana! se parli con il commercialista ti dice che quella legge che dici te del 2000 regime fiscale agevolato ecc ecc si chiama forfettino. Per le tasse da pagare pare che sia sufficente guardare il mio prospettino che c'è pagato su in alto. Tieni presente che è riferito a chi emette solo fatture (come faccio io) e non ha costi/spese.
-
@Tiziana said:
Perdonatemi ma io non riesco a capire: per "forfettino" e "forfettone" a cosa vi riferite e a quali leggi?
A me interessa la legge del 2000 sulle nuove iniziative per il regime agevolato riguardante guadagni sotto i 30000 ?. Esiste ancora? e cosa devo presentare all'Agenzia delle Entrate quando vado ad aprire la partita iva per potervi aderire? E quali sarebbero le imposte da pagare?Scusate se vi sembro retorica, ma io davvero non ci sto capendo nulla e mi si stanno confondendo le idee sempre piu'.
ciao a tutti,
Tiziana
ciao Tiziana,
il regime agevolato per le nuove attività produttive esiste ancora dal 2000.
Puoi aderire compilando un modulo apposta (che puoi richiedere all'Agenzia delle Entrate) quando vai ad aprire la partita IVA. Non ci sono spese.
Puoi richiedere anche il Tutor, ma in questo caso devi accertarti di andare all'ufficio di competenza per il tuo comune di residenza (la P.IVA la apri invece dove vuoi, anche in regime agevolato). Non ti richiedono attestati o autocertificazioni, ma è ovvio che se ti avvali del regime agevolato senza averne i requisiti rischi le sanzioni.
Io personalmente ho aperto la P.IVA martedì 2/1/2007 facendo richiesta del regime agevolato. Purtroppo ero in un ufficio diverso da quello di mia competenza e quindi non ho potuto richiedere il tutor in quella sede, ma posso ancora farlo (e lo faro`) in quello giusto.
L'agevolazione sta nel 10% di IRPEF, anche se hai spese e consumi, e non hai la ritenuta d'acconto del 20%.
Le dichiarazioni sono molto semplificate e annuali; se ti avvali del tutor devi inviare trimestralmente i dati delle fatture, IVA, ecc... mediante apposito software.
Oltre all'IRPEF ridotta paghi per intero IRAP (se sei un piccolo studio poi te la fai rimborsare), IVA e contributi INPS e/o INARCASSA (liberi professionisti).
Dal secondo anno devi compilare anche gli studi di settore.
Tutte le dichiarazioni le fai nel modello Unico, eccetto le anticipazioni via SW (tutoraggio).Spero di averti chiarito alcuni passaggi.
Claudio
-
@Bax said:
se ad esempio non hai redditi da fabbricati o altri da lavoro dipendente o redditi diversi può andare il tuo prospetto, altrimenti entrano in gioco tutti gli altri elementi che ti ho accennato.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile mi riferisco al fatto che i costi che sottrai al reddito lordo non sempre lo sono per intero, ma con specifiche modalità (spese auto, telefono, spese di rappresentanza, ecc.) e la relativa IVA ha spesso anch'essa uno specifico trattamento.
In ogni caso gli studi di settore anche nel tuo regime segue le regole ordinarie, ossia è applicabile dal 2' anno di attivitàAspetta Bax, il regime agevolato è una imposta sostitutiva e si applica solo ai redditi che ne beneficiano (quelli della P.IVA nuova) ma parallelamente agli altri redditi cui accennavi: non si sommano.
Io sono lavoratore dipendente ed ho aperto partita IVA per fatturare come ingegnere professionista i progetti che faccio nel WE.Pago IRPEF e INPS all'aliquota da dipendente, a cui si sommerebbero eventuali altri redditi da terreni, fabbricati, finanziari, ecc...; parallelamente il reddito che deriva dall'attività di ingegnere viene trattato a parte con IRPEF al 10%, IRAP, IVA, INARCASSA e Gestione separata INPS ...
Dal secondo anno se gli studi di settore mi attribuiscono redditi più alti, se mi adeguo pagherò l'IRPEF al 10% su quelli adeguati, ma sempre indipendentemente dal reddito dipendente.
Claudio