• User

    irap 4.25% almeno nella maggior parte delle regioni


  • User

    inps su 24960


  • User

    @perez said:

    irap 4.25% almeno nella maggior parte delle regioni

    Da ottobre è il 5,25% dall'anno 2006 in poi in 5 o 6 regioni italiane,delle quali ricordo solo Lazio e Campania,le altre cmq sono scritte da qualche parte l'ho letto su internet,è ufficiale. Io ovviamente risiedo nel Lazio
    @perez said:

    inps su 24960

    quindi sei certo che il 18,20% va calcolato sul netto + la rivalsa inps al 4% giusto? questo dici?

    Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP?


  • User

    @mrsmith said:

    Da ottobre è il 5,25% dall'anno 2006 in poi in 5 o 6 regioni italiane,delle quali ricordo solo Lazio e Campania,le altre cmq sono scritte da qualche parte l'ho letto su internet,è ufficiale. Io ovviamente risiedo nel Lazio

    quindi sei certo che il 18,20% va calcolato sul netto + la rivalsa inps al 4% giusto? questo dici?

    Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP?

    la rivalsa del 4% per professionisti iscritti alla gestione separata sono veri e propri ricavi e quindi cosituiscono base imponibile ai fini irpef, irap e inps


  • User

    perez sei strasicuro di questa cosa?

    direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.

    aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..


  • User Attivo

    Indicativamente utile ok,ma il modello unico io personalmente nn l'ho mai visto,e per un profano che non capisce nulla di nulla di queste cose e ci si ritrova costretto di fronte pur di lavorare tu pensi SINCERAMENTE che sia meglio il modello unico per capire cosa paghiamo e quanto realmente ci resta in tasca?
    La mia non è una polemica,anzi,ma se la tua risposta è si,il modello unico è piu semplice e spiega addirittura meglio quello che io ho riassunto nella tabella,allora io mi fiondo di corsa a vedere sto modello unico,xkè altrimenti sto uscendo pazzo.
    O è meglio lasciarlo ai commercialisti...il modello unico...?Non so piu che pensare...

    Vi ringrazio cmq e vi invito ad aggiungere ancora commenti sui calcoli che ho scritto....e se conoscete qualcuno che ne capisce di queste cose vi prego cercate di mostrargli il mio post...ho bisogno di sapere se tutto ciò è corretto!

    Grazie Ancora,
    Valerio[/quote]

    No, assolutamente non credo affatto che sia più semplice, ma il modello unico è quello che ci determina i nostri saldi effettivamente a debito o a credito di imposta. Si può anche partire da un reddito imponibile, ma prima è necessario determinarlo individuando le varie voci di costo che hanno specifici trattamenti fiscali. Poi questo il prospetto proposto si riferisce unicamente alla considerazione di questo specifico reddito, nulla dice su tutti gli altri possibili redditi e su tutti gli altri oneri deducibili, detrazioni, addizionali dovute, eccedenze a credito di imposta riportate o usate, studi di settore e IVA.
    Nessuna polemica nemmeno da parte mia, penso solo che il modello che proponi sia utile solo limitatamente ai redditi da lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva già predeterminati oppure simulati.


  • User

    @mrsmith said:

    perez sei strasicuro di questa cosa?

    direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.

    aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..
    La rivalsa del 4, non è un contributo ma reddito.

    Ad ogni modo il forfettino non si dovrebbe più poter fare dal 2007. Per i liberi professionisti dovrebbe restare solo il regime normale di contabilità, senza imposte sostitutive ma con la tassazione a scaglioni.


  • User Attivo

    @perez said:

    la rivalsa del 4% per professionisti iscritti alla gestione separata sono veri e propri ricavi e quindi cosituiscono base imponibile ai fini irpef, irap e inps

    mi sento di condividere questa affermazione


  • User

    @mrsmith said:

    perez sei strasicuro di questa cosa?

    direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.

    aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..

    Questa e' la risoluzione ministeriale di riferimento:
    Ris. n. 109/E-III-5-1005 dell'11 luglio 1996

    La società T.I. S.p.a., con una lettera indirizzata alla scrivente,  ha
    

    chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile:
    1) alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli
    esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del
    testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
    1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, hanno titolo ad
    addebitare ai committenti a norma dell'art. 4, comma 3, del D.L. 25 maggio
    1996, n. 295;
    2) al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo
    dovuto dagli esercenti attività di lavoro autonomo di cui al predetto
    art. 49, comma 1, del Tuir iscritti in albi privi di Cassa, ai sensi
    dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
    Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre premettere che
    l'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del
    sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che, a
    decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti a iscriversi ad un'apposita
    Gestione separata presso l'Inps - finalizzata all'estensione
    dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
    superstiti - i seguenti soggetti:
    1) gli esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva,
    attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
    2) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
    continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo
    unico;
    3) gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della
    L. 11 giugno 1971, n. 426.
    A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale obbligo i
    soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
    attività.
    I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo comma
    27 dello stesso art. 2, a comunicare all'Inps - entro il 31 gennaio 1996,
    ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore a tale
    data - la tipologia dell'attività svolta, i propri dati anagrafici, numero
    di codice fiscale e domicilio.
    Il contributo alla Gestione separata è fissato, dal comma 29 del
    predetto art. 2, nella misura del 10 per cento ed è applicato sul reddito
    delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini delle
    imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
    dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
    Al riguardo, l'art. 4 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, recante norme in
    materia previdenziale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28
    maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il D.L. 28 marzo 1996, n.
    166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso
    l'Inps, originariamente fissato al 1° gennaio 1996, al:
    - 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o iscritti
    a forme pensionistiche obbligatorie;
    - 1° aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle
    predette forme.
    La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi soggetti il
    termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 - riguardante la
    comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del:
    - 31 luglio 1996;
    - 30 aprile 1996.
    Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.L.
    n. 295/1996, i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non
    esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno origine
    a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata di arti e
    professioni, sono obbligati al versamento del contributo del 10 per cento
    commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione
    annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli
    accertamenti definitivi.
    Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti, a norma
    del medesimo art. 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in
    via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4 per cento
    dei compensi lordi.
    Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e
    acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere
    considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono
    compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
    integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte
    di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a
    formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma
    dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
    Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'ammontare
    del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che a saldo,
    alle scadenze indicate dall'art. 4, comma 4, dello stesso D.L. n. 295/1996,
    sulla base del reddito netto dichiarato ai fini dell'Irpef, costituisce
    onere deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir,
    quale contributo previdenziale obbligatorio per legge. Considerato tuttavia
    che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 4, è in facoltà
    dell'assicurato di chiedere il rimborso del maggior contributo versato in
    acconto rispetto al dovuto, l'importo restituito dall'Inps, ove dedotto in
    sede di dichiarazione dei redditi, deve essere indicato nel Mod. 740,
    Quadro M, dell'anno successivo a quello in cui è stato conseguito il
    rimborso.
    Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere che il
    D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita ai
    sensi dell'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha esteso la
    tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività di
    lavoro autonomo, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi
    albi o elenchi, prevedendo per essi, alternativamente:
    - la partecipazione a un ente pluricategoriale;
    - la costituzione di un ente di categoria;
    - l'inclusione in una forma previdenziale già esistente;
    - l'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps di cui
    all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
    Ciò premesso, l'art. 8, comma 3, del predetto decreto legislativo ha
    stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che si
    avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella
    misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente
    dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del
    relativo importo sulla fattura".
    Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato
    dal professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e
    proprio contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a
    norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve essere assoggettato alla
    ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973.
    Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base
    imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
    convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.


  • User

    @latteversato said:

    La rivalsa del 4, non è un contributo ma reddito.

    concordo

    Ad ogni modo il forfettino non si dovrebbe più poter fare dal 2007. Per i liberi professionisti dovrebbe restare solo il regime normale di contabilità, senza imposte sostitutive ma con la tassazione a scaglioni.

    Se per ''forfettino'' ti riferisci al ''regime fiscale agevolato per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' niente è cambiato con la finanziaria e già tanti hanno preso partita iva in questi primi giorni del 2007 aderendo a questo regime.


  • User

    eh, infatti dovrebbe, aveva durata iniziale fino al 2007 escluso, ora dovrò leggermi finanziaria et simili. Dopo le vacanze.


  • User

    @mc_leuz said:

    Se per ''forfettino'' ti riferisci al ''regime fiscale agevolato per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' niente è cambiato con la finanziaria e già tanti hanno preso partita iva in questi primi giorni del 2007 aderendo a questo regime.

    appunto...

    @Bax said:

    No, assolutamente non credo affatto che sia più semplice,
    peccato porca miseria x un attimo ho sperato.
    @Bax said:

    Si può anche partire da un reddito imponibile, ma prima è necessario determinarlo individuando le varie voci di costo che hanno specifici trattamenti fiscali.
    ovvero?
    @Bax said:

    Poi questo il prospetto proposto si riferisce unicamente alla considerazione di questo specifico reddito, nulla dice su tutti gli altri possibili redditi e su tutti gli altri oneri deducibili, detrazioni, addizionali dovute, eccedenze a credito di imposta riportate o usate, studi di settore e IVA.
    aspè cos'è tutta sta roba che hai messo? io ho fatto solo 10 fatture alla mia società. Punto. Vorrei guadagnare uno stipendio normale come se avessi un contratto ma non posso. mi obbligano alla partita iva per lavorare altrimenti sto a casa disoccupato.

    A marzo ho aperto partita Iva e da Aprile faccio fatture,quindi ne ho fatte 10,una al mese per 10 mesi lavorati.

    Tutte quelle cose che dici te:
    possibili redditi: non credo di averne
    oneri deducibili: esempio? cosa sono?
    detrazioni: di cosa? non ho spese ripeto,non fatturate.
    addizionali dovute: che cos'è? mi compete/riguarda?
    eccedenze a credito di imposta riportate o usate: che cos'è?
    studi di settore: che cosa è? mi compete/riguarda?
    @Bax said:

    penso solo che il modello che proponi sia utile solo limitatamente ai redditi da lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva già predeterminati oppure simulati.
    e quello deve fare,calcola il mio reddito reale,il mio e quello di chiunque sia nella mia stessa situazione.


  • User Attivo

    se ad esempio non hai redditi da fabbricati o altri da lavoro dipendente o redditi diversi può andare il tuo prospetto, altrimenti entrano in gioco tutti gli altri elementi che ti ho accennato.
    Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile mi riferisco al fatto che i costi che sottrai al reddito lordo non sempre lo sono per intero, ma con specifiche modalità (spese auto, telefono, spese di rappresentanza, ecc.) e la relativa IVA ha spesso anch'essa uno specifico trattamento.
    In ogni caso gli studi di settore anche nel tuo regime segue le regole ordinarie, ossia è applicabile dal 2' anno di attività


  • User

    @Bax said:

    se ad esempio non hai redditi da fabbricati o altri da lavoro dipendente o redditi diversi può andare il tuo prospetto, altrimenti entrano in gioco tutti gli altri elementi che ti ho accennato.
    Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile mi riferisco al fatto che i costi che sottrai al reddito lordo non sempre lo sono per intero, ma con specifiche modalità (spese auto, telefono, spese di rappresentanza, ecc.) e la relativa IVA ha spesso anch'essa uno specifico trattamento.
    In ogni caso gli studi di settore anche nel tuo regime segue le regole ordinarie, ossia è applicabile dal 2' anno di attività

    Ti ripeto che NON HO e NON AVRO' spese fatturate. Ho aperto la partita IVA solo per fatturare il mio stipendio una volta al mese a questi balordi che gli costa troppo farmi un contratto. Quindi solo per lavorare. E sarà cosi anche per il prox anno. Percio' il mio prospetto le esclude. E percio' il mio prospetto potrebbe andare quindi...

    Per quanto riguarda gli studi di settore ho sentito dire anche io che li applicano dal secondo anno,ma non capisco assolutamente se questa sia una cosa buona o cattiva....non ho la minima idea di cosa siano,e se portano svantaggi o vantaggi..niente,zero.

    Se vi va di chiarirmi anche questo abbiamo completato il quadro del delirio della burocrazia italiana... ripeto..tutto questo lo affronto e lo subisco solo per lavorare come un qualsiasi dipendente di una qualsiasi società di informatica... E vabbè... grazie ancora intanto..


  • User Newbie

    Perdonatemi ma io non riesco a capire: per "forfettino" e "forfettone" a cosa vi riferite e a quali leggi?
    A me interessa la legge del 2000 sulle nuove iniziative per il regime agevolato riguardante guadagni sotto i 30000 ?. Esiste ancora? e cosa devo presentare all'Agenzia delle Entrate quando vado ad aprire la partita iva per potervi aderire? E quali sarebbero le imposte da pagare?

    Scusate se vi sembro retorica, ma io davvero non ci sto capendo nulla e mi si stanno confondendo le idee sempre piu'.

    ciao a tutti,
    Tiziana


  • User

    ciao tiziana! se parli con il commercialista ti dice che quella legge che dici te del 2000 regime fiscale agevolato ecc ecc si chiama forfettino. Per le tasse da pagare pare che sia sufficente guardare il mio prospettino che c'è pagato su in alto. Tieni presente che è riferito a chi emette solo fatture (come faccio io) e non ha costi/spese.


  • User

    @Tiziana said:

    Perdonatemi ma io non riesco a capire: per "forfettino" e "forfettone" a cosa vi riferite e a quali leggi?
    A me interessa la legge del 2000 sulle nuove iniziative per il regime agevolato riguardante guadagni sotto i 30000 ?. Esiste ancora? e cosa devo presentare all'Agenzia delle Entrate quando vado ad aprire la partita iva per potervi aderire? E quali sarebbero le imposte da pagare?

    Scusate se vi sembro retorica, ma io davvero non ci sto capendo nulla e mi si stanno confondendo le idee sempre piu'.

    ciao a tutti,
    Tiziana
    ciao Tiziana,
    il regime agevolato per le nuove attività produttive esiste ancora dal 2000.
    Puoi aderire compilando un modulo apposta (che puoi richiedere all'Agenzia delle Entrate) quando vai ad aprire la partita IVA. Non ci sono spese.
    Puoi richiedere anche il Tutor, ma in questo caso devi accertarti di andare all'ufficio di competenza per il tuo comune di residenza (la P.IVA la apri invece dove vuoi, anche in regime agevolato). Non ti richiedono attestati o autocertificazioni, ma è ovvio che se ti avvali del regime agevolato senza averne i requisiti rischi le sanzioni.
    Io personalmente ho aperto la P.IVA martedì 2/1/2007 facendo richiesta del regime agevolato. Purtroppo ero in un ufficio diverso da quello di mia competenza e quindi non ho potuto richiedere il tutor in quella sede, ma posso ancora farlo (e lo faro`) in quello giusto.
    L'agevolazione sta nel 10% di IRPEF, anche se hai spese e consumi, e non hai la ritenuta d'acconto del 20%.
    Le dichiarazioni sono molto semplificate e annuali; se ti avvali del tutor devi inviare trimestralmente i dati delle fatture, IVA, ecc... mediante apposito software.
    Oltre all'IRPEF ridotta paghi per intero IRAP (se sei un piccolo studio poi te la fai rimborsare), IVA e contributi INPS e/o INARCASSA (liberi professionisti).
    Dal secondo anno devi compilare anche gli studi di settore.
    Tutte le dichiarazioni le fai nel modello Unico, eccetto le anticipazioni via SW (tutoraggio).

    Spero di averti chiarito alcuni passaggi.

    Claudio


  • User

    @Bax said:

    se ad esempio non hai redditi da fabbricati o altri da lavoro dipendente o redditi diversi può andare il tuo prospetto, altrimenti entrano in gioco tutti gli altri elementi che ti ho accennato.
    Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile mi riferisco al fatto che i costi che sottrai al reddito lordo non sempre lo sono per intero, ma con specifiche modalità (spese auto, telefono, spese di rappresentanza, ecc.) e la relativa IVA ha spesso anch'essa uno specifico trattamento.
    In ogni caso gli studi di settore anche nel tuo regime segue le regole ordinarie, ossia è applicabile dal 2' anno di attività

    Aspetta Bax, il regime agevolato è una imposta sostitutiva e si applica solo ai redditi che ne beneficiano (quelli della P.IVA nuova) ma parallelamente agli altri redditi cui accennavi: non si sommano.
    Io sono lavoratore dipendente ed ho aperto partita IVA per fatturare come ingegnere professionista i progetti che faccio nel WE.

    Pago IRPEF e INPS all'aliquota da dipendente, a cui si sommerebbero eventuali altri redditi da terreni, fabbricati, finanziari, ecc...; parallelamente il reddito che deriva dall'attività di ingegnere viene trattato a parte con IRPEF al 10%, IRAP, IVA, INARCASSA e Gestione separata INPS ...

    Dal secondo anno se gli studi di settore mi attribuiscono redditi più alti, se mi adeguo pagherò l'IRPEF al 10% su quelli adeguati, ma sempre indipendentemente dal reddito dipendente.

    Claudio


  • User

    @mrsmith said:

    ciao tiziana! se parli con il commercialista ti dice che quella legge che dici te del 2000 regime fiscale agevolato ecc ecc si chiama forfettino. Per le tasse da pagare pare che sia sufficente guardare il mio prospettino che c'è pagato su in alto. Tieni presente che è riferito a chi emette solo fatture (come faccio io) e non ha costi/spese.
    Credo che davvero in pochi siano in questa situazione.

    Tu a lavoro vai a piedi?

    Hai un cellulare e/o una linea telefonica intestata e/o un abbonamento adsl?

    Non fai mai acquisti attinenti all'oggetto della tua partita iva?

    Questo solo per fare un esempio dei costi parzialmente/interamente deducibili.

    Inoltre (per sapere quanto davvero rimane in tasca) occorre anche considerare le detrazioni iva (sempre su quanto già accennato sopra).


  • User Attivo

    @claudioB said:

    Aspetta Bax, il regime agevolato è una imposta sostitutiva e si applica solo ai redditi che ne beneficiano (quelli della P.IVA nuova) ma parallelamente agli altri redditi cui accennavi: non si sommano.
    Io sono lavoratore dipendente ed ho aperto partita IVA per fatturare come ingegnere professionista i progetti che faccio nel WE.

    Pago IRPEF e INPS all'aliquota da dipendente, a cui si sommerebbero eventuali altri redditi da terreni, fabbricati, finanziari, ecc...; parallelamente il reddito che deriva dall'attività di ingegnere viene trattato a parte con IRPEF al 10%, IRAP, IVA, INARCASSA e Gestione separata INPS ...

    Dal secondo anno se gli studi di settore mi attribuiscono redditi più alti, se mi adeguo pagherò l'IRPEF al 10% su quelli adeguati, ma sempre indipendentemente dal reddito dipendente.

    Claudio

    1 Certo i redditi non vengono cumulati. Io precisavo solo che se ci sono altri redditi sui quali non sono state applicate ritenute non è sufficiente elaborare un prospetto di excel illudendosi di versare solo queste imposte.
    2 La situazione in cui non si hanno costi deducibili mi sembra, scusatemi il termine, una posizione sfigata e penalizzante si per le dirette che per l'IVA.
    3 Se ci si adegua agli studi non è dovuta solo l'Irpef, ma anche la maggiore IVA da adeguamento