• Super User

    anagrafiche per presenazione elenco telematico

    Da un paio di fornitori è arrivata la richiesta di specificare i miei dati (ragione sociale, sede legale, CF e PI).
    Sto chiedendo al mio commercialista ma ho ottime probabilità di ricevere risposta quando ormai mi sarà arrivata la sanzione quindi riporto qui quanto trovato in rete e chiedo:

    ** PAOLOOOO AIUTACI TUUUUUUUUUUU** 🙂

    (ovviamente è una battuta e non voglio sminuire gli altri professionisti che bazzicano questo forum :D)

    a) Soggetti da includere nell’elenco:

    nell’elenco devono essere indicati:

    • i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. Non va compilato l’elenco per le cessioni di beni e servizi certificate mediante scontrini o ricevute fiscali. Vanno ricompresi tutti i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture, quindi sia clienti titolari di partita IVA che consumatori finali. In fase di prima applicazione del nuovo adempimento, il comma 9 dell’articolo 37 in esame prevede che, per il solo periodo d’imposta 2006, è obbligatorio elencare tra i clienti i soli titolari di partita IVA (con esclusione, quindi, dei consumatori finali);
    • i fornitori, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

    b) Contenuto:

    negli elenchi, con riferimento a ciascun soggetto (cliente o fornitore), devono essere fornite le seguenti indicazioni:
    • codice fiscale;
    • importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/72;
    • imponibile;
    • imposta;
    • importo operazioni non imponibili;
    • importo operazioni esenti.
    ATTENZIONE: L’obbligo di indicazione del codice fiscale, sia per i clienti che per i fornitori, costituisce una assoluta novità: nella normativa previgente, negli elenchi clienti e fornitori era infatti prevista l’indicazione del numero di partita IVA. Il codice fiscale, peraltro, non è indicato fra gli elementi che devono essere, obbligatoriamente, riportati sulle fatture ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72: tale disposizione prevede tra gli elementi obbligatori della fattura l’indicazione del numero della partita IVA esclusivamente con riferimento all’emittente.Sicuramente, l’obbligo di indicare il codice fiscale comporterà notevoli difficoltà organizzative soprattutto per il primo anno di applicazione (anno 2006). E’ opportuno, per le fatture che saranno sin da ora emesse o ricevute, fornire o richiedere anche il numero di codice fiscale.

    Nell' ambiente si vocifera che la Confederazione proporrà, alle competenti Direzioni dell’Agenzia delle entrate, che per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento, nei citati elenchi possa essere indicato alternativamente il codice fiscale ovvero la partita IVA.

    c) Modalità e termine di presentazione:

    la disposizione in commento prevede che l’elenco clienti e fornitori deve essere presentato entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Quindi, poiché quest’ultima va presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno, l’elenco clienti e fornitori dovrà essere presentato entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno di imposta precedente.

    L’elenco deve essere presentato esclusivamente in via telematica, così come previsto dalla lettera a) del comma 4-bis di nuovo inserimento. Le modalità di presentazione dovranno essere individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

    d) Sanzione:

    la disposizione normativa estende all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori la stessa sanzione prevista per l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dati IVA: l’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/97, prevede in tal caso la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro.
    Confartigianato Imprese
    Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006, è precisato che si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

    domandine:

    1. questa simpatica pratica devono farla tutti indipendente dall'attività che svolgono e dalla formula societaria (se si dice così) quindi dai liberi profesisonisti fino all'spa. giusto?

    2. ogni anno devo richiedere la verifica dei dati?

    3. nel paragrafo B viene indicato che devo comunicare una sorta di riepilogo della mia attività suddivisa per cliente e per fornitore.
      Quindi ogni anno devo mettermi con carta e penna a verificare quando ho speso da un fornitore e quanto ho guadagnato da un cliente per ricavare l'iva e poi mandare tutto all'agenzia delle entrate?

    4. a quando la scopa nel... emh. legata alla schiena per ramazzare l'atrio dell'agenzia delle entrate?

    per chi ha voglia di dare un'occhiata al testo di legge:
    http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/ER/ProblemaDellaSettimana/20061015/LEGGE/L_04_08_2006_248.pdf?cmd=art&codid=21.0.2086831627

    grazie mille a chi farà luce su quest'ennesima boiata.


  • Super User

    domandine:

    1. questa simpatica pratica devono farla tutti indipendente dall'attività che svolgono e dalla formula societaria (se si dice così) quindi dai liberi profesisonisti fino all'spa. giusto?

    Si, tutti i soggetti IVA, prima scadenza il 29 aprile 2007 con l'invio telematico dell'elenco 2006.

    1. ogni anno devo richiedere la verifica dei dati?

    E' opportuno ed altissimamente consigliato anche al fine della corretta emissione quotidiana delle fatture. Se tu facessi scambi intracomunitari ti direi che sarebbe opportuno controllarli prima di ogni fatturazione, visto lo zelo dei verificatori doganali nel trovare le partite iva non corrette.

    1. nel paragrafo B viene indicato che devo comunicare una sorta di riepilogo della mia attività suddivisa per cliente e per fornitore.
      Quindi ogni anno devo mettermi con carta e penna a verificare quando ho speso da un fornitore e quanto ho guadagnato da un cliente per ricavare l'iva e poi mandare tutto all'agenzia delle entrate?

    Teoricamente si, ma praticamente esisteranno degli add-on dei software di contabilità che estrarranno i dati già in formato inviabile.
    Non mi vorrai dire che un super consulente software come te non sa fare un microprogrammino ed usa la penna 😄 ?!?!?!?

    1. a quando la scopa nel... emh. legata alla schiena per ramazzare l'atrio dell'agenzia delle entrate?

    Non lo so, ma il panno e lo sgrassatore ce lo stanno già inviando :lol: !!!!!

    per chi ha voglia di dare un'occhiata al testo di legge:
    http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/ER/ProblemaDellaSettimana/20061015/LEGGE/L_04_08_2006_248.pdf?cmd=art&codid=21.0.2086831627

    Attendiamo però le istruzioni definitive.
    Ora ti esemplifico uno degli arzigogoli con cui mi ritrovo quotidiamente ad avere a che fare con la normativa tributaria.... e poi non dirmi che noi dovremmo essere infallibili.

    Il D.L. 223/06 ha introdotto l'adempimento il 4 luglio, il 4 agosto una LEGGE ORDINARIA convertiva quel decreto fissando nel nostro ordinamento il nuovo adempimento (Legge 04.08.2006 n° 248 , G.U. 11.08.2006).

    Orbene la LEGGE richiede l'indicazione e l'uso del codice fiscale come elemento di identificazione principale delle controparti nell'elenco.
    Da qui un grosso problema.... le anagrafiche clienti e fornitori ordinariamente mantenute da imprese e professionisti contemplano la p.iva ma non sempre il codice fiscale (che può differire dalla partita iva).... circolari a clienti.... circolari a fornitori.... in questo periodo si sprecano, gli uffici amministrativi presi in un superlavoro inutile ed improduttivo..... mentre i cinesi incalzano le nostre imprese.

    Perfetto.... qualche giorno fa esce un COMUNICATO STAMPA del ministero che rettifica la LEGGE.... e dice che sarà discriminante ed identificativo per il modello la partita iva e non più il codice fiscale.... viene dunque meno tutta questa fretta di richiedere i codici fiscali (l'aggiornamento delle anagrafiche lo reputo comunque opportuno).

    L'arzigogolo giuridico è riuscito a far modificare una LEGGE (fatta da parlamentari eletti dal popolo) da un COMUNICATO STAMPA prodotto da qualche burocrate ministeriale!!!!!!!!!

    Per fortuna che i nostri antenati romani erano i padri del diritto....

    Paolo


  • Super User

    quindi questo lavoro lo devo fare solo per chi ha partita iva, se tra i miei clienti ci sono dei privati non ho la necessità di fare questa trafila ho capito giusto?

    @i2m4y said:

    ...
    Non mi vorrai dire che un super consulente software come te non sa fare un microprogrammino ed usa la penna 😄 ?!?!?!?
    ...

    i miei programmi li faccio per i clienti ma mica li uso... mica sono pazzo!
    ma dove lo trovi un altro supercommercialista che ti risponde il venerdì sera alle 00.23????
    :lol:

    mucias gracias again!