• Community Manager

    L'AGCOM Censura Blog e Forum?

    Salve ragazzi,

    vi riporto una piccola indagine che ho creato, sarei curioso di sapere cosa ne pensate 🙂

    [video=youtube;2Rr1gAAg4i0]

    :ciauz:


  • User Attivo

    Ciao Giorgio,

    complimenti per l'ottimo lavoro anche se lo streaming mi si blocca all'incirca alla metà 😞
    Non so se ne hai parlato ma mi sembra di ricordare che è anche previsto un procedimento per così dire di "urgenza" per cui al ricorrere di determinate condizioni (ad es. il carattere massivo della violazione segnalata oppure se la segnalazione proviene da determinate associazioni) l'autorità può ordinare la chiusura immediata del sito.
    Appena ho un attimo di tempo provo ad approfondire e posto eventuali riferimenti.

    Marco


  • Community Manager

    @marco.commercialista said:

    Appena ho un attimo di tempo provo ad approfondire e posto eventuali riferimenti.

    Grazie!


  • User Attivo

    Estratto dal Regolamento sulla tutela del diritto d'autore in rete:

    "Articolo 9
    *Procedimento abbreviato

    1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza
      di cui all’articolo 6 la Direzione ritenga che i fatti stessi configurino un’ipotesi di grave
      lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di
      violazione di carattere massivo, i termini di cui agli arti coli 6, 7 e 8 sono modificati
      come segue:
      a) l’archiviazione in via amministrativa e l’avvio del procedimento, di cui
      all’articolo 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza;
      b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all’articolo 7, comma 4, può
      avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento;
      c) la trasmissione degli atti all’organo collegiale non può avere luogo prima
      della scadenza del termine di cui alla lettera b);
      d) i provvedimenti di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono adottati
      dall’organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell’istanza;
      e) l’ottemperanza agli ordini di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 ha luogo
      entro due giorni dalla notifica dell’ordine stesso."

    *Tuttavia è interessante notare quali sono gli elementi che devono essere valutati al fine di prendere il provvedimento d'urgenza. Tali elementi, elencati sempre nell'art. 9 del Regolamento, sono i seguenti:

    a) la circostanza che, in relazione al medesimo oggetto e a seguito di una
    precedente istanza, l’Autorità abbia già ritenuto sussistente la violazione del
    diritto d’autore o dei diritti connessi ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
    b) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in
    violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
    c) i tempi di immissione sul mercato dell’opera digitale;
    d) il valore economico dei diritti violati e l’entità del danno causato dall’asserita
    violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
    e) l’incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in
    violazione della Legge sul diritto d’autore;
    f) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell’utente l’erronea
    convinzione che si tratti di attività lecita;
    g) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per
    accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
    h) lo scopo di lucro nell’offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal
    carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi
    pubblicitari;
    i) la provenienza dell’istanza di cui all’articolo 6 da parte di una delle
    associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u).

    Quindi, come giustamente sottolineavi tu nel video, non è la semplice presenza di un contenuto coperto da copyright a determinare la chiusura immediata del sito/blog ma devono sussistere uno o più elementi tra quelli indicati.

    Marco


  • Super User

    Per applicare la procedura abbreviata, con la quale si conclude tutto entro 3 giorni, è sufficiente che la denuncia venga da un'associazione di categoria e che le opere in violazione (presunta) siano più di una. Il procedimento abbreviato viene applicato fin troppo spesso, purtroppo, anche se di recente, a seguito delle critiche alle modalità di applicaizone e ai ricorsi al Tar contro il Regolamento Agcom (il Tar ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale perchè ha ritenuto sussistenti possibili profili di illegittimità costituzionale del Regolamento) l'Agcom tende ad essere più "prudente".
    E per i provider esteri, beh l'oscuramento è previsto proprio per i siti hostati su provider esteri, che poi spesso i gestori non ricevono alcuna comunicazione.


  • Community Manager

    Grazie ragazzi,

    sapevo di poter contare sul parere autorevole degli esperti del forum gt 🙂