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No, criceto...Se non ricomprendi il fatto nell'art. 600quater1 comunque lo ricomprendi nell'art. 528cp se pubblicato senza autorizzazione: "Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica,
introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti,
disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a
tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella
disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
indicati nella prima parte di questo articolo; - dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che
abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto
dell'autorità. "
- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
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No.. la giurisprudenza lo definisce come l'offesa al pudore. Quindi, in sintesi, ogni atto sessuale...
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Criceto, la giurisprudenza non condanna l'atto sessuale in sè.. ma la pubblicità di tale atto...
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No criceto, perchè non offendono il pudore. Nel caso di specie non conta cosa ne pensi tu o io o un altro... conta che vi siano persone che provano pudore circa certi atti.
Quindi, nel rispetto di tutti, si vieta la divulgazione senza autorizzazione.Gli animali non sono generalmente ricompresi in tale divieto. Dipende dalle pubblicazioni.
Comunque, criceto, io rispondo su ciò che dice la legge. Non mi interessa criticare la normativa atteso che io ritengo sia giusto rispettare il senso del pudore di tutti.
Poi, ognuno ha il diritto di pensare quel che vuole, ma, di fatto, la normativa è questa.
Dura lex sed lex.
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No. non basta una persona.
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@giurista said:
No, criceto...Se non ricomprendi il fatto nell'art. 600quater1 comunque lo ricomprendi nell'art. 528cp se pubblicato senza autorizzazione: "Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica,
introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti,
disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a
tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella
disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
indicati nella prima parte di questo articolo; - dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che
abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto
dell'autorità. "
questo si applica comunque solo a chi vuole farne commercio o pubblicarli, non halla mera detenzione (visto che mi pare criceto si riferisse alla pura detenzione)
- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
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@criceto said:
Questo è il VERO nocciolo della questione ....
Nel nostro paese i gidizi sono SEMPRE soggettivi ....
In parole povere une vera ed imparziale giustizia non esiste ... anzi non è mai esistita ...la Giustizia dovrebbe essere amministrata da macchine per avere la piena oggettività...e forse è anche un bene, per evitare conseguenze nefaste nell'applicazione esatta senza occhio critico.
Però è anche vero ciò che rileggendo tutta la discussione, era stato accennato, riguardo al concetto di "soggettivo"
E' impossibile stabilire, qualunque sia il contesto, l'età di una persona con esattezza. Quindi l'obiezione mossa a inizio topic credo sia fondata.
Magari Tizio ritiene che la protagonista di una foto abbia 18 anni, quindi la ritiene legale. Caio invece pensa ne abbia 17, quindi illegale...ma senza sapere chi sia, è difficile dire chi abbia ragione.Credo, ma magari mi sbaglio e sarà Giurista a dire esattamente, che in questi casi, dove la cosa sia molto soggettiva, non possa esserci condanna...cioè, la minore età del soggetto debba essere al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Non può essere valutata a 17 anni, quando potrebbe anche averne 18, e non c'è metodo "oggettivo" per definirlo.
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Zeta_1, il detentore che non ha intenzione di neppure mostrare tali materiali non è punibile; sarà punibile chi li fornisce.
In diritto mai nulla può essere soggettivo (tenendo presente che, il Giudice. è comunque una persona e non una macchina). Devono esserci degli elementi oggettivi per stabilire che, il soggetto dei materiali, è un minore d'età.
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Ma se invece, venisse trovato del materiale illecito nella cosiddetta "cache"...ovvero nei file memorizzati automaticamente dal pc in seguito a visualizzazioni di siti?
Perché, non ho capito, visualizzare on-line è lecito o no?Non che mi interessi personalmente, è solo per capire....
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Il materiale illecito resta illecito. Quindi non può nè essere visualizzato nè altro.
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@giurista said:
Il materiale illecito resta illecito. Quindi non può nè essere visualizzato nè altro.
Ok.
Ma supponiamo che un pedofilo conosca un sito che fornisce in visione on-line gratuita questo materiale (tipo youtube, per intenderci).
Egli si connette e visiona (non scarica nulla, perché on line) ma nella "cache" o "file temporanei" (salvati automaticamente dal sistema) rimane traccia delle sue frequentazioni...non necessariamente il file o parte di esso...magari una traccia che solo un perito potrà decifrare...Ecco, questa condotta sarebbe punibile?
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Visionarlo non sembra sia condotta penalmente rilevante, anche perchè rischierebbe di punire anche chi se ne imbatte in maniera involontaria. Così il Tribunale con sentenza n° 1619 del 22 aprile 2004
overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1328
"La norma - si legge- punendo chi “si procura o dispone di materiale illecito, e non chi semplicemente lo visiona, consente lo svolgimento della pretesa punitiva non nei confronti di tutti coloro i quali, navigando in internet entrino in contatto con immagini aventi quel contenuto, ma coloro che “se ne approprino”, “salvandole” e veicolandole o sul disco fisso del p.c. o su altri supporti, con esso interfacciabili, che ne consentano la visione o comunque la riproduzione.
Lo scaricamento dei materiali, ovviamente, deve essere consapevole e volontario, dovendosi escludere profili di responsabilità penale nei casi in cui il materiale rinvenuto sul p.c. costituisca la mera traccia di una trascorsa consultazione del web, creata dai sistemi di salvataggio automatico del personal computer ”. "Questa non è una scusa per tenere una condotta comunque sia pericolosa e sbagliata.
Youtube non credo disponga di tale materiale.E successivamente assolto, poichè "Non sarebbe quindi accusabile colui che naviga fra siti pedopornografici ma solo chi detiene materiale pornografico eventualmente “scaricato” da internet, eventualmente da pagine web che le offrono anche dietro pagamento."
parma.repubblica.it/dettaglio/visitava-siti-pedopornografici-assolto-professore-parmigiano/1811573
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@Zeta_1 said:
Questa non è una scusa per tenere una condotta comunque sia pericolosa e sbagliata.
Youtube non credo disponga di tale materiale.Esatto.
E' proprio su questo che volevo fare luce. Cioè, tanti pervertiti se non fosse punibile la sola visualizzazione, potrebbero continuare a visionare approfittando di questo cavillo normativo...E sicuramente un buon perito può rilevare se si è trattata di visualizzazione volontaria o meno...
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youtube non pubblica simile materiale.
In riferimento alla sentenza essa si riferisce a eventi accidentali "entrare in contatto"... Viceversa, se io entro in un sito di violenza minorile (pedopornografia) per il quale è necessaria una registrazione, tale condotta potrebbe configurare il reato di favoreggiamento reale (art. 379 cp) (così furono condannati utenti di certi siti).
In realtà, chi utilizza questi siti lo fa sempre per una ragione: o per contrastarli, o per utilizzarli...
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@Pumino said:
Esatto.
E' proprio su questo che volevo fare luce. Cioè, tanti pervertiti se non fosse punibile la sola visualizzazione, potrebbero continuare a visionare approfittando di questo cavillo normativo...E sicuramente un buon perito può rilevare se si è trattata di visualizzazione volontaria o meno...
Io sono completamente d'accordo con Giurista. La norma in esame non punisce la visione, per evitare che chi accidentalmente ci capiti, tramite pop up, ridirezionamento, o altro possa essere punito. Oppure la visione di un video illecito in un sito che non tratta materiale illecito, caricato da qualche utente (esempio youtube)
Se una persona naviga in un sito che tratta esclusicamente di tale materiale, non si può invocare la buona fede, c'è una chiara volontà a cercare tale materiale.Inoltre, è buona regola segnalare subito alle forze dell'ordine quando si viene in contatto con materiale illecito, così che possano rimuoverlo o perseguire chi compie le diffusione, senza improvvisarsi investigatori, e dare così prova della propria completa estraneità a tale materiale.
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Su youtube spero proprio di no, ma inserendo delle parole tag (senza nemmeno troppa fantasia) facendo una ricerca sul comunissimo Google, sezione video, appaiono delle anteprime sconcertanti...e immagino che il video si possa vedere tranquillamente...
Poi, se si è persone normali, non si entra nel sito ma si abbandona la ricerca...e si rimane con l'interrogativo se quelle immagini fossero di minorenni o attori maggiorenniCioè, non mi pare poi così difficile "imbattersi casualmente".