• User Attivo

    l'artigiano e la sicurezza, se va giù dal 2 piano?

    Un privato ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di 12 finestre da una importante società di rilevanza nazionale. Il contratto prevede i costi di montaggio da eseguirsi in 2 appartamenti.

    Nel primo appartamento intervengono 2 operai che si presentano come addetti della società: in due svolgono il lavoro in un giorno.

    Nel secondo appartamento interviene solo 1 dei 2 operai, e siccome è solo, deve necessariamente fare "l'acrobata" sul davanzale. E' sprovvisto di dispositivi di sicurezza e non ha l'aiuto del collega. L'altezza tra il davanzale ed il selciato stradale è circa 15 metri.

    Siccome i lavori sono stati sospesi per altre ragioni, è stata colta l'occasione anche per chiedere alla società, con cui è stato sottoscritto il contratto di acquisto e montaggio, se era possibile leggere il loro piano operativo di sicurezza per questo tipo di interventi, anche limitatamente alla installazione che riguardava il contratto in essere: lo scrupolo del cliente finale (e proprietario di casa) è comprendere se è documentato che il singolo addetto possa sollevare pesi di oltre 30 kg da solo, oppure operare in piedi sul davanzale a 15 metri di altezza senza protezioni.

    La risposta è stata che il lavoro è affidato a un lavoratore autonomo che risponde ai requisiti dell'allegato XVII D.Lgs. 81/2008 di autodichiarazione e che tale autodichiarazione sarà consegnata al prossimo intervento per il completamento dei lavori, essendo tale lavoro in edilizia privata.

    Insomma devo fare entrare nuovamente l'acrobata in casa?
    Non posso chiedere l'intervento di due addetti, che mi pare più sicuro per tutti?
    Ma se questo operaio finisce in strada, da questa altezza certo muore: siccome non c'è un contratto tra cliente finale-proprietario dell'appartamento e questo operaio, a chi è necessario rivolgersi se non alla società con cui il contratto è stato sottoscritto?


  • Consiglio Direttivo

    Ciao esco.
    Attento che il proprietario e committente dell'opera ha responsabilità in merito all'applicazione sulle norme di sicurezza come dispone l'art. 90 del d.lgs. 81/08 e smi.
    L'impresa affidataria deve inoltre vigilare sul suo lavoratore autonomo.
    In quanto committente, se ravvisi concreti rischi in merito alla salute e all'incolumità dell'operaio, sei titolato a fermare i lavori e richiedere l'applicazione dei dettami della Legge, visto che ci troviamo davanti ad uno dei rischi particolari chiaramente disciplinati dalla Legge, ossia la caduta dall'alto (art.111).
    Per non parlare poi del problema della movimentazione manuale dei carichi.

    Sposto in consulenza legale. 🙂


  • User

    quoto lorenzo 74, non sei esonerato da responsabilità in quanto committente.
    Nel contratto non era indicato un responsabile dei lavori?se vuoi esimerti da responsabiltà devi nominarne uno (con i giusti requisiti e le corrette formalità) oppure devi accertarti che tutte le norme di sicurezza siano attuate.
    saluti


  • User Attivo

    sull'argomento segue la risposta di un funzionario ASL :

    Buongiorno,
    le lavorazioni da Lei descritte dovrebbero rintrare nella parte specifica relativa ai cantieri temporanei e mobili del TU sulla sicurezza (Titolo IV del DLgs 81/2008).
    Per tali lavorazioni l'art. 90 del DLgs 81/2008 prevede che il committente deve verificare "l?idoneitàtecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
    autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalitàdi cui all?ALLEGATO XVII" (peraltro il tipo di lavoro affidato comporta il rischio particolare di cui all'allegato XI di caduta da altezza superiore a 2 metri). Ai fini della verifica dell?idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l?esecuzione dell?opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
    a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell?appalto;
    b) documento di valutazione dei rischi di cui all?articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all?articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
    c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
    d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all?articolo 14 del presente Decreto Legislativo.
    Nel caso specifico considerato che il Piano Operativo di Sicurezza così come definito all'art. 89 del Decreto è il documento che il datore di lavoro dell?impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell?articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell?ALLEGATO XV, ritengo che l'Impresa affidataria sia tenuta ad esibirlo al committente in ragione di quanto disposto nella lettera b) sopra riportata. In ogni caso l'Impresa a norma dell'art. 96, comma 1, lettera h) del DLgs 81/2008 è tenuta alla redazione del POS.
    In unltimo faccio presente che qualora in cantiere siano presenti più di una impresa (anche non contemporanea) il TU prevede la nomina di un Coordinatore della Sicurezza (art. 90, comma 3 del DLgs 81/2008).
    In allegato Le riporto lo stralcio del titolo IV e dell'allegato XVII.
    Spero di essere stato d'aiuto. In caso di chiarimenti non esiti a contattarmi.
    Distinti saluti.


  • Consiglio Direttivo

    La risposta del funzionario ASL è scontata. Si verifica l'idoneità professionale richiedendo una serie di scartoffie ma soprattutto si richiede il POS alla ditta per lo specifico lavoro che per un opera di poco conto come questa si traduce in un pacco assemblato di fotocopie a cui viene cambiato il cartiglio iniziale. Insomma, come ritenuto dalle ditte, operai compresi, ci si comporta da cliente rompiballe. E dopo aver richiesto tutta questa carta continuerà ad esserci l'operaio che farà Tarzan sul cornicione.
    A parte la richiesta di tutta questa documentazione l'unica minaccia seria è quella di bloccare i lavori e in casi estremi chiamare la ASL se la ditta non opera secondo quanto riportato nel POS.
    Posso dirti che tutto questo per un "semplice" committente è molto difficile.


  • User Attivo

    @lorenzo-74 said:

    A parte la richiesta di tutta questa documentazione l'unica minaccia seria è quella di bloccare i lavori e in casi estremi chiamare la ASL se la ditta non opera secondo quanto riportato nel POS. Posso dirti che tutto questo per un "semplice" committente è molto difficile.
    Avrei piacere di leggere il POS. Ma la società con cui è stato stipulato il contratto non lo vuole dare, poiché sostiene che "...il lavoro è affidato a un lavoratore autonomo che risponde ai requisiti dell'allegato XVII D.Lgs. 81/2008 di autodichiarazione e che tale autodichiarazione sarà consegnata..."

    Insomma abbiamo sottoscritto il contratto con una società che in realtà non è presente in cantiere: hanno eseguito qualche sopralluogo solo per rilevare qualche misura e, senza comunicarlo a noi, hanno appaltato l'attività di cantiere ad un artigiano. Nel contratto sottoscritto non è indicato nulla sul sub-appalto: leggendolo pare che debbano essere loro ad eseguire tutte le attività. Ma non è indicato neanche il divieto di sub-appalto.

    Quindi ci si rivolge ad una società grande, per evitare i piccoli artigiani, poi ti ritrovi con il piccolo artigiano in casa. Inoltre secondo loro abbiamo il diritto di ricevere solo una "autodichiarazione" del piccolo artigiano da loro incaricato, non un POS: quindi cosa si potrà mai controllare in una autodichiarazione?

    Se il loro stratagemma è corretto e/o coerente con il DLgs 81/2008, a quanto pare non sono tenuti a consegnare il POS e da quanto scrive il funzionario ASL ho il timore che non ci sia alcun requisito cogente per l'impresa affidataria che riguarda il POS.

    Se fosse possibile leggere il POS, il Committente potrebbe leggere come è pianificata l'attività di montaggio degli infissi, e magari leggere che è vietato fare gli acrobati oppure le precauzioni da adottare per questo tipo di interventi. Con un documento come il POS tra le mani, in caso di anomalie visibili, si potrebbe intervenire, e POS alla mano, dire: "guarda che stai facendo qualcosa che qui è scritto che non bisogna fare..."

    Non ho avuto l'intuizione di fotografare/riprendere l'acrobata, e se avessi avuto a portata di mano una videocamera, non avrei certo potuto utilizzarla, quello si spaventava e finiva sotto... già ci stava finendo da solo per i fatti suoi.


  • Consiglio Direttivo

    Non è così; 😉
    L'impresa affidataria non può fare scaricabarile sul lavoratore autonomo ed ha dei precisi compiti e responsabilità:

    Secondo l'art. 96 comma 1 lettera g l'impresa affidataria deve redigere comunque il POS; il POS deve essere messo a disposizione delle imprese o lavoratori autonomi in subappalto prima dell'inizio dei lavori; oltre ovviamente a verificare il corretto operato delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi a cui affida alcune o tutte le lavorazioni.


  • User Attivo

    In un appalto "privato" non è obbligatorio distinguere nel contratto gli oneri della sicurezza: infatti in questo contratto non sono indicati, anzi non sono distinti neanche i costi tra fornitura dei materiali e prestazione di lavoro per il montaggio. Siccome il committente non è esperto di norme sulla sicurezza, mi auguro che sia corretto il suo comportamento, da non esperto di sicurezza poiché è stato sottoscritto un contratto fornito dal dall'impresa esecutrice (diventata senza comunicarlo, impresa esercente), dove:

    • non sono distinti i costi per la fornitura del materiale dai costi del lavoro (prestazione del montaggio): analogamente non ci sono neanche i costi della sicurezza;
    • sono indicati i costi per lo smaltimento in discarica dei rifiuti;
    • sono indicati i costi per il trasporto;
    • sono indicati i riferimenti alla gestione dei dati personali come da D.Lgs. 196/2003.

    Il punto che non capisco è:

    • se c'è un requisito legislativo che impone all'impresa esecutrice, (diventata senza comunicarlo, impresa esercente), di consegnare comunque il POS al committente dei lavori (art. 96 comma 1 lettera g);
    • se l'impresa esecutrice (diventata senza comunicarlo, impresa esercente) non lo vuole consegnare, come in questo caso;
    • siccome il cantiere è sospeso per problemi di misure, ma ora anche per problemi di sub-appalto non comunicato ed anomalie nella gestione dei requisiti di sicurezza;
    • che si fa?

  • Consiglio Direttivo

    Confermo che la stima dei costi non è prevista.
    Il D.Lgs.81/08 (come anche il vecchio D.lgs 494/96) associa la stima dei costi inerenti la sicurezza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ossia quando sono presenti in cantiere almeno due imprese. La stima dei costi riguarda infatti principalmente le lavorazioni interferenti e le attrezzature ad uso comune (all XV punto 4).

    Per quanto riguarda la distinzione tra manodopera e materiali nel contratto, non è di certo richiesta dal D.lgs 81/08, ma magari da altre leggi. Da quanto so, ad esempio, per richiedere le detrazioni fiscali le due voci dovrebbero essere distinte, ma, essendo questioni da commercialista, lascio a uno di loro eventuale conferma.

    Infine, tu mi chiedi come fare se l'impresa è inadempiente ad obblighi di legge che la riguardano?

    Questo non lo so. Sarebbe prezioso il consiglio di un avvocato.
    Quello che so per esperienza è che quando si incontra un'impresa come questa sono dolori, in quanto avere ogni singolo documento dovuto diventerà un'impresa.
    Chi è abituato a non lavorare in sicurezza trova tutti questi adempimenti come inutili gabelle, spesso non ha nessuno nell'organico che se ne occupi, e tende a non far lavorare in sicurezza gli operai o i lavoratori autonomi a contratto.
    Mi meraviglio comunque perchè mi era parso di aver capito che questa ditta fosse di dimensioni medio-grandi.


  • User Attivo

    Temo sia necessario più di un avvocato.

    Sarà forse di poco conto per qualcuno, ma per me è abbastanza importante il fatto che l'art.1667 del Codice Civile recita: "L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente".

    Insomma,

    • immaginate di rivolgervi ad una impresa che fa pubblicità con pagine intere sui giornali a tiratura nazionale,
    • immaginate quindi di ritenere che l'incarico è stato affidato ad un impresa di grandi dimensioni,
    • immaginate che vi ritrovate in casa gli artigiani di una società di trasporti che consegnano i materiali ed il tecnico esecutore delle installazioni,
    • immaginate che il tecnico esecutore delle installazioni è quasi morto, oppure non è morto per fortuna a causa di acrobazie sul davanzale;
    • immaginate che il cantiere si sospende anche per altri problemi tecnici;
    • immaginate che voi committenti chiediate alla società esercente, con cui avete stipulato il contratto, un Piano Operativo di Sicurezza per comprendere come hanno previsto di eseguire queste lavorazioni;
    • immaginate che vi rispondano: nulla è dovuto da noi, verrà consegnata solo una "autodichiarazione" dell'artigiano quando tornerà in cantiere, quindi in violazione dell'art. 96 c.1. lettera g;
    • immaginate di aver scoperto, dopo aver letto la loro lettera di risposta, che il tecnico quasi morto non è un loro dipendente, ma un artigiano a cui è stato sub-appaltato l'incarico (voi non siete stati così maliziosi da chiedere il libro matricola o altra documentazione inerente il personale incaricato prima di farlo accedere in cantiere);

    Temo che l'avvocato debba essere più d'uno ed è stato anche suggerito di fare un esposto ai Carabinieri per il morto mancato.