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Libero professionista e Adsense
Scrivo questo post per analizzare l'ipotesi che un libero professionista possa fatturare Adsense.
Partendo dalle giustissime conclusioni di Paolo (i2m4Y) nel suo post "Il profilo IVA di Google Adsense" :
...........Dalla lettura dei documenti ufficiali citati, reputo quindi che non possa che evincersi che la messa a disposizione di spazi pubblicitari debba essere intesa quale parte indissolubile di una più vasta azione pubblicitaria, quale mezzo indispensabile, e dunque rappresentare, di per se, un servizio pubblicitario..........I guadagni di Adsense, quindi, sono imponibili ad IVA e l'inserimento di Adsense nel proprio sito è una "prestazione pubblicitaria".
Gli articoli 2230 e seguenti del codice civile, fanno scaturire i seguenti elementi tipici della libera professione:
a) carattere intellettuale della prestazione;
b) la discrezionalità e l'autonomia del professionista nell'esecuzione della prestazione;La definizione "tributaria" con l'art.49 del D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917 è ancora più ampia rispetto al codice civile, poichè vi include gli artisti (arti e professioni), ma soprattutto perchè vi rientra ogni attività svolta senza vincolo di subordinazione, alla sola condizione che sia diversa da quella delle imprese commerciali.
La prestazione pubblicitaria di Adsense nel proprio sito a mio avviso assume gli elementi tipici dell'attività professionale intellettuale,
sia per l'impegno assunto dal professionista nei confronti di Adsense a prestare la propria opera intellettuale (proprio sito internet con tutti i suoi contenuti - non paragonabile al cartellone pubblicitario) per il raggiungimento di un risultato, senza obbligo di conseguito e senza vincolo di subordinazione,
sia per il fatto che il rapporto tra le parti, è basato su un rapporto fiduciario, fondato sull' "intuitus personae", ossia sulle qualità personali del professionista, più che sull'organizzazione dello studio.
Diverso è il discorso per i normali banner pubblicitari di altra natura che hanno termini temporali e corrispettivi stabiliti con il cliente, o utilizzare Adsense su siti altrui.
Infine, inserire il codice 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria) è consentito anche ai lavoratori autonomi.
Rimango in attesa di vostri riscontri.
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Ciao, interessante la tua tesi che però, come già avrai avuto modo di intuire, io non condivido.
La sentenza della corte di giustizia che ho citato ha chiaramente spiegato che anche l'ultima fase di una più complessa campagna è servizio pubblicitario e questo al di là del profilo tributario lì in discussione.
Mettere al servizio lo spazio per la "pubblicazione finale" mi sembra che non possa che intendersi, dunque, quale ultima parte della campagna pubblicitaria.
Reputo che la prestazione di servizi pubblicitari soprattutto di quel genere (molto poco personalizzato) sia quanto mai afferente l'attività d'impresa ex art. 2195 CC e non altro.
Non vedo infatti alcun contenuto intellettuale (tipico della libera professione) nella attività specifica ed un intuitu personae esattamente pari a quello necessario a scegliere un qualsiasi altro publisher, cioè quanto sufficiente a far cambiare fornitore in una platea d'imprese.
L'obbligazione di mezzi resta poi obbligazione tranquillamente assumibile da un'impresa.Diversa forse sarebbe stata la situazione in cui l'"ospitalità" fosse passata in secondo piano rispetto alla creazione della campagna pubblicitaria, intesa quale procedura e quale contenuto..... sicuramente elabborazione di ben più corposo contenuto intellettuale e probabilmente anche dipendente da intuitu personae esattamente come ci insegnano nel diritto civile.
Resta invece ininfluente qualsiasi derivazione tributaria, in quanto per logica asservita a "coprire" l'inquadramento civile della questione.
Mia modesta opinione, come al solito.
Paolo