<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Libero professionista e Adsense]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Scrivo questo post per analizzare l'ipotesi che un libero professionista possa fatturare Adsense.</p>
<p dir="auto">Partendo dalle giustissime conclusioni di Paolo (i2m4Y) nel suo post "Il profilo IVA di Google Adsense" :<br />
...........<em>Dalla lettura dei documenti ufficiali citati, reputo quindi che non possa che evincersi che la messa a disposizione di spazi pubblicitari debba essere intesa quale parte indissolubile di una più vasta azione pubblicitaria, quale mezzo indispensabile, e dunque rappresentare, di per se, un <strong>servizio pubblicitario</strong></em>..........</p>
<p dir="auto">I guadagni di Adsense, quindi, sono imponibili ad IVA e l'inserimento di Adsense nel proprio sito è una "prestazione pubblicitaria".</p>
<hr />
<p dir="auto">Gli articoli 2230 e seguenti del codice civile, fanno scaturire i seguenti elementi tipici della libera professione:<br />
a) carattere intellettuale della prestazione;<br />
b) la discrezionalità e l'autonomia del professionista nell'esecuzione della prestazione;</p>
<p dir="auto">La definizione "tributaria" con l'art.49 del  D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917 è ancora più ampia rispetto al codice civile, poichè vi include gli artisti (arti e professioni), ma soprattutto perchè vi rientra ogni attività svolta senza vincolo di subordinazione, alla sola condizione che sia diversa da quella delle imprese commerciali.</p>
<p dir="auto">La prestazione pubblicitaria di Adsense nel <strong>proprio sito</strong> a mio avviso assume gli elementi tipici dell'attività professionale intellettuale,</p>
<p dir="auto">sia per l'impegno assunto dal professionista nei confronti di Adsense a prestare la propria opera intellettuale (proprio sito internet con tutti i suoi contenuti - non paragonabile al cartellone pubblicitario) per il raggiungimento di un risultato, <strong>senza obbligo di conseguito e senza vincolo di subordinazione</strong>,</p>
<p dir="auto">sia per il fatto che il rapporto tra le parti, è basato su un rapporto fiduciario, fondato sull' "intuitus personae", ossia sulle qualità personali del professionista, più che sull'organizzazione dello studio.</p>
<p dir="auto">Diverso è il discorso per i normali banner pubblicitari di altra natura che hanno termini temporali e corrispettivi stabiliti con il cliente, o utilizzare Adsense su siti altrui.</p>
<p dir="auto">Infine, inserire il codice 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria) è consentito anche ai lavoratori autonomi.</p>
<p dir="auto">Rimango in attesa di vostri riscontri.</p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/16482/libero-professionista-e-adsense</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:06:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/16482.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 18 Dec 2006 14:53:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Libero professionista e Adsense on Mon, 18 Dec 2006 17:34:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ciao, interessante la tua tesi che però, come già avrai avuto modo di intuire, io non condivido.<br />
La sentenza della corte di giustizia che ho citato ha chiaramente spiegato che anche l'ultima fase di una più complessa campagna è servizio pubblicitario e questo al di là del profilo tributario lì in discussione.<br />
Mettere al servizio lo spazio per la "pubblicazione finale" mi sembra che non possa che intendersi, dunque, quale ultima parte della campagna pubblicitaria.<br />
Reputo che la prestazione di servizi pubblicitari soprattutto di quel genere (molto poco personalizzato) sia quanto mai afferente l'attività d'impresa ex art. 2195 CC e non altro.<br />
Non vedo infatti alcun contenuto intellettuale (tipico della libera professione) nella attività specifica ed un intuitu personae esattamente pari a quello necessario a scegliere un qualsiasi altro publisher, cioè quanto sufficiente a far cambiare fornitore in una platea d'imprese.<br />
L'obbligazione di mezzi resta poi obbligazione tranquillamente assumibile da un'impresa.</p>
<p dir="auto">Diversa forse sarebbe stata la situazione in cui l'"ospitalità" fosse passata in secondo piano rispetto alla creazione della campagna pubblicitaria, intesa quale procedura e quale contenuto..... sicuramente elabborazione di ben più corposo contenuto intellettuale e probabilmente anche dipendente da intuitu personae esattamente come ci insegnano nel diritto civile.</p>
<p dir="auto">Resta invece ininfluente qualsiasi derivazione tributaria, in quanto per logica asservita a "coprire" l'inquadramento civile della questione.</p>
<p dir="auto">Mia modesta opinione, come al solito.</p>
<p dir="auto">Paolo</p>
]]></description><link>https://connect.gt/post/367541</link><guid isPermaLink="true">https://connect.gt/post/367541</guid><dc:creator><![CDATA[i2m4y]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Dec 2006 17:34:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>