• User Newbie

    Buongiorno a tutti,

    sono un ragioniere commercialista (collegio di Torino) interessato dell?argomento fatturazione Adsense da un cliente.
    Ho letto le varie conclusioni alle quali alcuni di voi sono giunti dopo un lungo ed estenuante peregrinare da un sito all?altro e da un commercialista all?altro.
    Oltre ad avere esposto il mio parere professionale al mio assistito mi permetto di riportarlo nell?ambito della vostra discussione onde possiate leggerlo e trarvi le vostre personali conclusioni.
    Consiglio, in ogni caso, come già da altri suggerito, una attenta analisi con il vostro consulente fiscale.

    Occorre, preliminarmente, identificare con attenzione la natura della prestazione che viene resa nei confronti di Google. Da tale corretta identificazione discende, difatti, la fattispecie normativa applicabile.

    Ritengo, in primo luogo, non configurabile quale ?prestazione di e-commerce?, ovvero di c.d. commercio elettronico diretto, di cui all?art.7 c.4 lett. d), e), f), f bis), f ter), f quater) DPR 633/72, la prestazione in oggetto in quanto non si ravvisa, così come richiede la norma, una transazione ed un pagamento avvenuti interamente per via telematica. La C.M. 186/E del 30/09/2003, citando quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/38/CE del 7 maggio 2002 - recepita dall'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 273/2003 - fornisce a titolo esemplificativo un elenco di tali prestazioni:

    1. fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
    2. fornitura di software e relativo aggiornamento;
    3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa disposizione di basi di dati;
    4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
    5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
      Ad ogni buon conto qualora si potesse qualificare la prestazione resa a Google come di e-commerce essa risulterebbe esclusa dal campo di applicazione dell?Iva in quanto resa a committente extra?UE identificato ai fini Iva.

    Altra ipotesi da prendere in considerazione per la identificazione della natura della prestazione in questione è quella della intermediazione. In effetti si potrebbe ben considerare il corrispettivo percepito quale provvigione corrisposta dal committente (Google) per ogni clik intervenuto negli spazi web messi a disposizione sui siti ospiti.
    Nella circostanza sopra descritta di intermediazione effettuata tramite internet, in presenza di committente extra-UE e di vendite effettuate in Italia, si configurerebbe una prestazione soggetta ad Iva.
    In tal senso una recente risoluzione ministeriale, la 133/E del 15/11/2004.

    L?ipotesi più accreditabile, a mio avviso, è però quella della prestazione pubblicitaria.
    (tratto da ?Adempimenti & Obblighi IVA - Il trattamento Iva dei servizi accessori alle prestazioni pubblicitarie di Stufano Sebastiano - in Azienda & Fisco n. 8/1999, pag. 406?)
    ?Nel caso specifico la natura della prestazione può essere desunta dal più ampio contesto nel quale la stessa si inserisce.
    In altri termini, il fatto che la prestazione in questione consiste nel fornire il supporto web nell'ambito di una più ampia attività promozionale/pubblicitaria organizzata dal committente estero (Google) consente di attribuire alla specifica prestazione natura pubblicitaria.
    Tale definizione di natura pubblicitaria dei servizi di supporto web, in quanto strettamente funzionali ed inscindibilmente connessi alla più ampia attività consistenti in prestazioni promozionali/pubblicitarie, fa sì che essi possano essere compresi tra i servizi pubblicitari espressamente richiamati nell'art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
    Quanto sopra è conforme con quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia CEE n. 68/92 del 17 novembre 1993, con la quale viene assegnata un'ampia accezione alla nozione di servizi pubblicitari previsti dall'art. 9, par. 2, sub e) della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, datata 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari.
    In particolare, la predetta sentenza, dopo aver precisato che nella nozione di pubblicità è ricompreso ogni servizio implicante la diffusione di un messaggio destinato ad informare i consumatori dell'esistenza e delle qualità di un prodotto o di un servizio, al fine di aumentarne le vendite, estende tale definizione anche ad ogni altra operazione che faccia parte indissolubilmente di una campagna pubblicitaria e che concorra, per l'effetto, alla trasmissione di un messaggio pubblicitario (facendo l'esempio della fabbricazione di supporti utilizzati per una determinata pubblicità).
    Sulla falsariga della citata sentenza, il Ministero delle finanze, nella risoluzione n. 6/E/1998/19280 dell'11 febbraio 1998 (in I Quattro Codici della Riforma Tributaria - CD ROM, Imposta sul Valore Aggiunto, Ipsoa), ha chiarito che l'estensione della qualificazione pubblicitaria ad una prestazione funzionale ad una più ampia attività promozionale dipende, appunto, dalla esistenza di un vero e proprio rapporto di accessorietà della prestazione medesima rispetto all'attività principale.
    Perché possa configurarsi il predetto rapporto di accessorietà, il Ministero ha ritenuto necessario un nesso di dipendenza funzionale della prestazione accessoria rispetto alla prestazione principale, talché possono dirsi accessorie solo le operazioni in rapporto di necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione principale.
    In definitiva, il Ministero delle finanze, richiamandosi espressamente alla citata sentenza della Corte di giustizia CEE, ha affermato che nell'accezione di prestazioni pubblicitarie di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972, deve intendersi ricompresa ogni attività indirizzata alla trasmissione di un messaggio promozionale, relativo a beni e servizi, purché le prestazioni rese siano riconducibili ad un "unicum", rappresentato dalla prestazione principale (e prevalente), qualificabile come attività pubblicitaria.
    Ciò chiarito, ai fini ora della applicabilità del principio di territorialità sancito dall'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, la regola da considerare è quella del luogo di utilizzo delle prestazioni, posto che le stesse sono rese da soggetto italiano a soggetto extracomunitario (art. 7, comma 4, lett. d ed f del D.P.R. n. 633/1972).
    Concretamente, quindi, occorrerà individuare il luogo in cui si svolge la più ampia attività pubblicitaria cui risultano connessi i servizi in questione.?
    Considerato, quindi, che le prestazioni promozionali/pubblicitarie cui afferisce il supporto web fornito al committente (Google) si svilupperanno in Italia, i servizi risulteranno imponibili ai fini Iva, secondo quanto stabilito dal citato art. 7, comma 4, lett. d) ed f) del D.P.R. n. 633/1972.?

    Qualora alcuna delle ipotesi formulate fosse riferibile al caso di specie ritornerebbe applicabile la regola generale dettata, per le prestazioni di servizi, dall?art. 7 c. 3 DPR 633/72, la quale considera effettuate in Italia e, quindi, ivi imponibili, le prestazioni rese da soggetti che hanno in Italia uno dei seguenti elementi:

    • il domicilio;
    • la residenza, purché non abbiano stabilito all?estero la residenza;
    • una stabile organizzazione, nel caso in cui abbiano il domicilio o la residenza all?estero.

    Ancora una precisazione per coloro i quali fatturino le prestazioni a Google nell?ambito della loro attività professionale (rectius di lavoro autonomo), cosa, peraltro, quantomeno discutibile; per essi le prestazioni risulteranno non soggette alla effettuazione della ritenuta d?acconto, di cui all?art.25 del D.P.R. n.600/73, ai sensi della R.M. n.12/649 del 08.07.1980.

    Auspichiamo, sebbene improbabile, un intervento ministeriale che getti luce su questa complessa realtà.

    Saluti. AG


  • Super User

    Ciao AG e benvenuto sul forum,

    sono veramente felice del tuo post dove hai egregiamente espresso il tuo parere professionale.

    Non solo hai dato ulteriore qualificata risposta ad un quesito molto sentito dai webmasters, ma hai anche riassunto in un unico post tutti i concetti precedente espressi in questo topic, come avrai potuto leggere.

    Per ora siamo almeno in due a pensarla in questo modo, che mi sembra peraltro ragionevole... speriamo che l'Agenzia delle Entrate si accorga della fattispecie ed intervenga ufficialmente.

    Paolo


  • User Attivo

    salve,
    dunque premetto che non ho letto bene il 3D per problemi di tempo ma vi comunico ciò che ho fatto io per Adsense, sotto consiglio del mio commercialista e della divisione AVT di Google.

    Siccome Adsense è visible sul territorio italiano e il "lavoro" di webmarketing è svolto in Italia la fattura deve essere eseguita con l'iva.

    Google NON vuole la fattura ma sa perfettamente che deve rimborsarci l'IVA quindi richiede un'Invoice in lingua italiana (o in inglese) in DOLLARI.

    Noi a fine anno dichiareremo i guadagni + iva all'agenzia delle esntrate e google ci risarcirà l'iva.


  • Super User

    Interssantissimo Stealth,

    1. cos'è la divisione AVT?
    2. cioè a fine anno incassi un ulteriore 20% calcolati su tutte le spettanze dell'anno???

    :ciauz:


  • User Attivo

    nella contanilità la VAT sono le tasse.
    dunque voi dovete fatturarvi i guadagni con l'iva.

    ESEMPIO
    io guadagno 100USD
    il bonifico sul conto della mia società sarà di 88EUR
    io faccio una fattura (gli 88? bisogna dichiararli all'agenzia delle entrate) di 88 +20% di imposta quindi totale fattura: 105,60?

    ma noi abbiamo solo incassato 88? (ovviamente io non valuto le spese della banca, scalabili con fattura..ovviamente dipende dalla vs. azienda..srl, ditta individuale ecc ecc) e se NON trichiediamo l'iva a Google dobbiamo tirare fuori di tasca nostra (es. utili di bilancio o dal portamonete) i 17,## ?.

    a questo punto oltre alla fattura ordinaria noi facciamo a Google una fattura in inglese, descrittiva dei guadagni e la intestiamo a :

    Google Inc.
    AdSense VAT
    PO Box 2050
    Mountain View CA 94042

    il termine VAT è inteso come Google Inc. (divisione Tasse Adsense)

    la questione è complicata ma a fine anno al pagamento delle tasse si risulta come PAGANTI(PAGATE) e di tasca nostra non esce nulla in quanto veniamo rimborsati da Google.

    La doppia fattura è una pro-forma, negli stati uniti Google Inc. non se ne fa nulla (al contrario noi dovremmo fare un IVA INTRA con la dogana)

    e vabbè il resto è da espertoni del campo.


  • Super User

    Cavoli allora è semplice e lineare la cosa.

    Si fanno le varie fatture durante l'anno, non considerando gli importi incassati quali importi totali da cui scorporare e versare l'IVA, ma solo quali incassi parziali (del solo imponibile).

    Si fatturano gli importi aggiungendo l'iva (che si anticipa di tasca nostra nel versamento).

    A fine anno si recupera tutta l'Iva dell'anno ottenendone l'incasso da GG.

    Ora, con la tua esperienza pratica sul campo, mi è chiara questo ulteriore parte del meccanismo.

    Grazie.

    Paolo.


  • User Attivo

    alla fine una regola precisa non c'è ma è ovvio che noi le tasse le dobbiamo pagare (anticipatamente in questo caso).
    Google ci farà un rimborso di questo.

    Nel mio caso faccio fare 2 fatture perchè la fattura in dollari da registrare nella contabilità italiana è un "casino".

    l'Agenzia vuolel'IVA..bene io la pago e Google la restituisce.


  • User Attivo

    aggiungo:

    se non si ha voglia di spendere 1,80? per laposta prioritaria o non si vuole contattare Google, noi le tasse e l'IVA dobbiamo lo stesso pagarla..in questo caso di tasca nostra....


  • User Attivo

    NUOVO AGGIORNAMENTO

    Dunque,questa mattina ho messo in difficoltà il dipartimento contabile di Google con un semplice quesito in quanto dovevo fare una controprova.

    l'oggetto è l'IVA

    in poche parole ecco l'esempio fatto da ME ai contabili di Google

    "Se l'ammontare del pagamento è pari a 100 USD io dovrò farvi la fattura
    dell'ammontare 100 USD + 20% IVA
    Quindi la fattura sarà di 120 USD e voi mi rimborserete 20 USD...giusto?"

    ecco la loro risposta:
    **
    La ringraziamo per la sua richiesta di chiarimenti. Stiamo lavorando per
    cercare di esaminare il problema più a fondo e nel più breve tempo
    possibile. Le assicuriamo che le risponderemo non appena avremo a
    disposizione maggiori informazioni.
    **

    direi che hanno qualche problemino...


  • Super User

    Mi sa tanto che è una risposta precotta per prendere tempo e darti la vera risposta più avanti.

    Paolo.


  • User Attivo

    ho sentito nuovamente Adsense.
    si sono rimangiati tutto e mi hanno detto che loro non sono "commercialisti".

    loro non vogliono le fatture ma se proprio dobbiamo spedirle ecco l'indirizzo:
    Google Inc.
    AdSense VAT
    PO Box 2050
    Mountain View CA 94042
    Dovrà includere la partita IVA di Google (EU372000041) e una descrizione
    dei servizi forniti dal publisher AdSense (ad esempio "fornitura a Google
    di spazio pubblicitario sul sito Web per la pubblicazione di annunci).

    riguardo al rimborso iva non hanno detto nulla,infatti ho riscritto all'assistenza.

    Ecco comelaragiono io da dirigente:

    1. i lavori di web adv sono fatti in italianonostante Google sia USA

    2. se si fanno 3-4 fatture annuali il discorso dell'esenzione iva può essere accettato; ecco la dicitura
      "operazione ecluse dal
      campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 7 quarto comma lettere d)
      ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972."

    3. se si fanno più fatture (come nelmio caso) e l'importo è abbastanza alto, ecco come è possibile risolvere la cosa:

    • google di paga 120?
    • si fa la fattura di 100 + imposta al 20% quindi imponibile pari a 20?
      tot fattura=120?
      l'utile provvisorio senza tasse (iva esclusa ovviamente) sarà di 100?.

    come è possibile vedere ci perdete 20? di iva ma almeno l'agenzia delleentrate non fa storie.

    prossimamente aggiornerò il 3d xaltre info.


  • Super User

    @Stealth said:

    Ecco comelaragiono io da dirigente:

    1. i lavori di web adv sono fatti in italianonostante Google sia USA
    2. se si fanno 3-4 fatture annuali il discorso dell'esenzione iva può essere accettato; ecco la dicitura
      "operazione ecluse dal
      campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 7 quarto comma lettere d)
      ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972."

    Ciao Stealth, apprezzo moltissimo il tuo contributo, ma sul punto 2 non sono d'accordo. Tale prestazione è imponibile in Italia al 20% normalmente e ciò indipendentemente da quante fatture vengano emesse e per che importi.
    I miei motivi sono tutti riassunti nei post precedenti e reputo che, a meno che non si dimostri che i riquadri Adsense sui siti non possano essere visualizzati in Italia, non c'è via di scampo.
    (In merito si può anche vedere il post di AG in questo topic, che si esprime nella mia medesima direzione)

    Diversa è la questione del se si perda l'Iva oppure no e ciò dipende esclusivamente dal comportamento di GG (visto che i publisher non hanno potere contrattuale nel caso):

    • Se GG a fine anno accredita l'IVA, la fattura sarà da emettersi per l'importo percepito più il 20%;
    • Se GG a fine anno non riaccredita l'IVA, l'imposta sarà da intendersi compresa nell'importo percepito e quindi la fattura vedrà un imponibile più basso + l'IVA = compenso percepito. In pratica ci si perderà l'IVA.

    Rammento che sarebbe opportuno assodare tale questione (il riaccredito o meno) in modo certo con GG, perchè al momento della percezione del compenso sorge l'obbligo di emissione della fattura e quindi si deve conoscere il metodo di compilazione.

    Non si può dunque aspettare fine anno per emettere la fattura in base al comportamento di GG.


  • User Attivo

    ho chiamatol'agenzia delle entrate 3 volte....con provae controprova.

    ecco cosami hanno detto:

    1. fattura extra cee: ESENTE DA IVA
    2. fattura cee: CON IVA

    ho fatto il seguente esempio.
    fabbrico una matita e la vendo ad un'azienda (attenzione Azienda passiva di iVA) statunitense.

    a questo punto tutti e tre gli operatori mi hanno risposto di fare una fattura senza iva, facendo riferimento all'articolo precedentemente citato.

    al contrario, la ditta fosse francese, l'iva bisogna applicarla.

    x i2m4y: dunque, il fare "poche fatture" intendevo dire aver guadagnato un importo ridotto...diciamo "passabile" dall'agenzia per risparmiare qualcosina (è un consiglio x intenderci.)

    Sicuramente 12 fatture da 1500? sono molto più vistose di 2 da 100?....(non fraintendete questa frase eh!)


  • Super User

    Gli operatori dell'Agenzia delle Entrate hanno sicuramente fatto confusione tra le cessioni di beni (vendita di matita) all'estero e le prestazioni di servizi pubblicitari (in Italia). Due cose agli assoluti antipodi dal punti di vista civilistico ed Iva.

    Semplificando:

    1. cessione di beni (matita) a soggetto USA con spedizione a tuo carico: non imponibile IVA - art. 8, C. 1, lett. A, D.P.R. 633/72 (esportazione)

    2. cessione di beni (matita) a soggetto passivo UE: non imponibile IVA - art. 41 D.L. 331/93 (cessione intracomunitaria)

    3. Pubblicità (prestazione di servizi) con diffusione sul suolo Italiano (senza badare alla localizzazione del committente): imponibile IVA 20% (SENZA SCAMPO).

    Quindi resta da dimostrare che non sia sul suolo italiano, il che la vedo casa molto dura, viste anche le circolari ministeriali che ho citato in precedenza. Oppure che non sia pubblicità, ma qualcosa di diverso (di cui comunque resterebbe da indagare il regime IVA).

    L'Agenzia delle Entrate è molto più preparata di quanto lo era un tempo, molto più disponibile e collaborativa con il contribuente, ha impiegati gentili e quasi efficienti... ma MAI e POI MAI riterrà vincolante per non darti una sanzione quanto detto da un loro operatore (anche un dirigente) a meno che non si segua la strada della c.d. "Istanza di interpello" (che ha una sua forma e non è certo telefonica).

    NON prendete per oro colato quanto dicono al telefono o di persona e soprattutto ricordatevi che non è comunque per loro vincolante dunque.

    Paolo.


  • Super User

    Vogliamo provare noi del forum a proporre una "istanza di interpello" all'Agenzia delle Entrate ????

    Costa, non è gratis, ma finalmente avremo la loro opinione ufficiale.

    Paolo


  • User Attivo

    la questione si complica.
    se a questo punto Google risarcisce l'iva direi che siamo a cavallo.
    Altrimentisi può dire che per stare sicuri bisogna pagare l'iva.


  • User Attivo

    quanto costa più o meno :mmm: :mmm:


  • Super User

    Quanto costa cosa???


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Vogliamo provare noi del forum a proporre una "istanza di interpello" all'Agenzia delle Entrate ????

    Costa, non è gratis, ma finalmente avremo la loro opinione ufficiale.

    Paolo

    questo :ciauz:


  • Super User

    La parcella del Commercialista (da 300 a 500 euro) + i bolli.

    PS il commercialista logicamente non devo per forza essere io.

    PPS la richiesta non può che provenire da un contribuente, di cui quindi si deve spendere il nome. La risposta sarà esclusivamente applicabile da tale contribuente, ma come accade sempre, la risposta traccerà la linea di tendenza dei livelli più alti dell'amministrazione finanziaria sul tema trattato.

    :ciauz: