• User Attivo

    decreto ingiuntivo non consegnabile

    ciao a tutti! mi porto appresso un problema da qualche anno.

    ero assunta da una snc, a tempo indeterminato. In 2 anni di assunzione ho purtroppo accumulato ritardi nel pagamento degli stipendi, ma soprattutto non mi pagavano mai lo stipendio intero, ma "acconti" dicendomi che aspettavano i soldi dai clienti.... io per molto tempo sono stata disponibile, ho avuto pazienza sino ad accumulare circa 13.000 euro di stipendi NON retribuiti. Ho dato le dimissioni per giusta causa, ho dato tutto in mano ad un avvocato della CGIL, al quale ho presentato tutte le buste paga, e la lista movimenti del mio conto corrente per rendersi conto delle cifre che mi spettavano. Tutto ok, il giudice del lavoro, visto le "prove" a disposizione ha emesso un decreto ingiuntivo per la somma da pagare, solo che i miei cari ex datori di lavoro sono spariti, non si riesce a notificare il decreto. L'avvocato mi dice che occorre l'indirizzo della nuova sede o dell'indirizzo dell'amministratore. Ma questi si sono dati alla macchia, spariti. Ho solo l'indirizzo di uno dei soci.
    potete aiutarmi a capire cosa posso chiedere al mio avvocato, posso insistere sul far recapitare questo decreto a questo socio? Oppure come potrei muovermi?
    inoltre il TFR o liquidazione come e dove posso richiederla?
    scusate l'ignoranza in materia, ma oltre ad essere molto arrabbiata per la situazione che si è creata, sono anche molto delusa nel vedere che i poveri lavoratori non sono tutelaticome dovrebbero....

    grazie in anticipo :ciauz:


  • Si tratta di una snc quindi UNO QUALUNQUE dei soci risponde in solido, notificate a lui.


  • User Attivo

    ciao, grazie per la risposta!!
    a dire il vero avevo già provato a dirglielo all'avvocato, ma lui dice che serve una sede amministrativa.... che faccio insisto?


  • Non posso consigliarti, se ti dicessi di cambiarlo potrei subire una denuncia ....
    Per cui mi limito a dirti di "guardare e sentire in giro".


  • User Attivo

    Salve
    puoi notificarlo in primis presso la sede amministrativa, identificabile da un certificato di vigenza rilasciato dalla camera commercio, successivamente se la notifica fallisce, ad uno dei soci. Visto, come ha scritto Criceto, che puoi rivalerti con un qualsiasi socio, la notifica è corretta (a maggior ragione se la prima notifica fallisce per dolo della snc).
    Se non riesci ad ottenere il dovuto, puoi richiedere il fallimento dei soci e della società (in questo caso se non sono dei veri banditi smetteranno di giocare a nascondino).

    Attenta che l'atto di ingiunzione ha una scadenza.
    Cordiali saluti


  • User Attivo

    Inoltre, aggiungo a chi ha già giustamente risposto, dopo la notifica del decreto , nel caso non venga opposto, potrai procedere esecutivamente anche contro i soci in nome collettivo che sono illimitatamente e solidamente responsabili verso i creditori sociali, una volta chiaro ( magari con un verbale di pignoramento negativo dell'Ufficiale Giudiziario ) che la società non esiste più e che non possiede alcunché a garntire il Tuo credito.
    In bocca al lupo


  • User Attivo

    @4pino said:

    Se non riesci ad ottenere il dovuto, puoi richiedere il fallimento dei soci e della società
    Sei sicuro? Per il fallimento non è necessario che il debito sia superiore ai 13.000 euro reclamati?


  • Acuta osservazione, infatti sono necesari alcuni prerequisiti inerenti l'entità dei debiti per poter fallire.

    se si verificano ..... allora vale questo:

    FALLIMENTO
    La s.n.c. soggiace al fallimento in caso di insolvenza.
    E' importante sapere:
    **a. **Il fallimento della s.n.c. produce automaticamente gli autonomi fallimenti dei singoli soci illimitatamente responsabili, a prescindere dalla loro qualità di imprenditori commerciali e dalla loro personale insolvenza art. 147 legge fallim.
    Nei fallimenti dei soci possono insinuarsi, oltre che i creditori della società, altresì i creditori particolari dei singoli soci falliti.
    **b. **Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società art. 149 legge fallim.
    **c.**La società può chiedere l'ammissione al concordato fallimentare cui consegue, salvo il risultato dell'opposizione dei creditori particolari dei soci, la chiusura dei fallimenti di società e singoli soci. La proposta di concordato per la società fallita deve esser sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale artt. 152 e 153 legge fallim.
    **d.**Fermo il fallimento della società, ogni socio fallito può proporre un concordato fallimentare ai creditori sociali e particolari insinuati al suo fallimento art. 154 legge fallim.
    **e.**Il socio s.n.c. receduto dalla società soggiacerà, secondo la giurisprudenza di legittimità, al personale fallimento ex art. 147 legge fallim. in caso di futuro fallimento della s.n.c.
    Stante questo orientamento giurisprudenziale, contrastato da certa dottrina, e disatteso da alcuni giudici di merito, al socio receduto non si applica la disposizione dell'art. 10 legge fallim., nella parte in cui l'imprenditore cessato da più di un anno non può più esser dichiarato fallito.


  • User Attivo

    avete ragione, 13.000 euro sono pochi per instaurare il fallimento della snc; però se hai dei contatti con altri creditori dell società potreste unirvi.