• Super User

    Ciao a tutti,
    visto il periodo la discussione è decisamente interessante.
    Da come ho inteso io la normativa che regola la ritenuta d'acconto faccio alcune precisazioni:

    • entro il mese di febbraio dell'anno successivo il sostituto d'imposta invia la certificazione delle ritenute operate, in tale certificazione si attesta di aver trattenuto una certa somma su dei compensi a titolo di ritenuta. Cio' che il sostituto attesta nella certificazione è di aver trattenuto dei soldi non di averli versati.

    • La scadenza di versamento delle ritenute non è sempre il 16 del mese successivo. Infatti i cosiddetti "sostituti minimi" cioè chi in un anno ha meno di 1.000 euro di ritenute da versare per non più di tre contribuenti, può versare le ritenute a saldo con la dichiarazione dei redditi (per cui giugno dell'anno dopo)

    • L'autocerticazione permette di ovviare al mancato invio della certificazione da parte del sostituto, ma se il sostituto non ha versato l'importo si resta debitori in solido dell'imposta.

    Fabrizio


  • User Attivo

    @fab75 said:

    L'autocertificazione permette di ovviare al mancato invio della certificazione da parte del sostituto, ma se il sostituto non ha versato l'importo si resta debitori in solido dell'imposta.

    Assolutamente no. Nessuna responsabilità solidale.


  • Super User

    Ho visto sentenze anche recenti che affermano la responsabilità solidale salvo la possibilità per il sostituito di rivalersi sul sostituto.
    Tra l'altro mi sono capitati alcuni controlli formali (art. 36 ter) in cui il contribuente aveva indicato nella propria dichiarazione ritenute che in realtà il sostituto non aveva versato e l'agenzia delle entrate ne ha richiesto il versamento al contribuente.


  • User Newbie

    Come volevasi dimostrare, viviamo in un paese di m***a!


  • User Attivo

    Suggerisco la lettura della Circolare n. 6 UNGDC - 04.05.09


  • Super User

    Io sono d'accordo che la responsabilità solidale sia una cosa inaccettabile. Tuttavia anche leggendo la circolare mi sembra che l'unico chiarimento reale e concreto da parte dell'agenzia delle entrate sia riguardo al fatto che sia possibile in sede di controllo formale produrre documentazione alternativa rispetto alla certificazione del sostituto (nel caso in cui questo non l'abbia inviata al contribuente) per dimostrare di aver subito la ritenuta.

    Nulla dice l'agenzia su cosa succede se il sostituto oltre a non avere inviato la certificazione, non ha versato nemmeno la ritenuta, ed è qui che secondo me resta il problema.


  • Consiglio Direttivo

    @fab75 said:

    ... al fatto che sia possibile in sede di controllo formale produrre documentazione alternativa rispetto alla certificazione del sostituto (nel caso in cui questo non l'abbia inviata al contribuente) per dimostrare di aver subito la ritenuta.

    Ciao Fabrizio. Come "documentazione alternativa" non è sufficiente esibire la fattura riportante la ritenuta?


  • Super User

    L'agenzia delle entrate nella circolare n. 68 del 2009 parla di fattura + idonea documentazione bancaria che attesti il pgaamento del compenso netto.


  • Consiglio Direttivo

    Ok!

    Grazie Fabrizio 🙂


  • Super User

    A quanto ne so, con la nuova normativa non è necessario dimostrare che il sostituto abbia versato al ritenuta... è necessario semmai dimostrare di averla subita.
    Perciò, avendo da un lato la fattura da cui emerge il lordo e dall'altro l'estratto conto o altro documento inoppugnabile da cui risulta di aver percepito solo il netto, il problema è risolto con l'autocertificazione.
    In quest'ultima, comunque, occorre attestare di non aver percepito in un secondo momento o per strade alternative (leggi: contanti passati sotto banco) l'ammontare della ritenuta che si dichiara subita.