• User

    Ditta individuale e regime 388/2000

    Mi trovo a dover aprire P.Iva per un cliente che vuole costituire una ditta individuale con codice 45211 (Lavori generali di costruzione edifici).
    La ditta si occuperà di tutti quei lavori di muratura, etc inerenti i febbricati civili e il principale attore sarà appunto il titolare che probabilmente in futuro avrà alcuni dipendenti.

    Questo signore, fino a poco tempo fà era impiegato tecnico di secondo livello (geometra) presso una Società che si occupa di costruzioni civili appunto.
    Mi chiedo.....se opto per il regime agevolato ex art.13 della l.388/2000 considerereste la ditta individuale mera prosecuzione dell'attività precedente nella quale il soggetto era dipendente?

    Di fatto nella vecchia ditta eravamo di fronte ad un impiegato tecnico che non svolgeva lavori manuali (rilievi tecnici vari a parte). Ora siamo di fronte ad un vero e proprio artigiano che svolge personalmente e prevalentemente la propria attività di impresa.

    Io sarei favorevole all'applicazione di tale regime. Chiedo un vostro parere, ringraziando in anticipo.


  • Super User

    Al di la del fatto che condivido le tue considerazioni e che l'attività precedente era di tipo professionale (ancorchè eserciztata da dipendente) e questa benappunto di impresa artigiana... e dunque due cose agli antipodi anche come codice attività, direi di riferci alla seguente:

    Circolare del 26/01/2001 n. 8 (stralcio)

    😧 Un lavoratore alle dipendenze di un panificio per due anni intende iniziare
    un'attivita' per conto proprio come fornaio macrobiotico. Prevedendo di
    realizzare un volume d'affari di circa 80 milioni, chiede se possa usufruire
    delle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge n. 388 del 2000.
    😧 La circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, con riferimento alle condizioni in
    base alle quali e' possibile l'accesso al regime agevolato, nel paragrafo
    1.9.4, precisa che la disposizione antielusiva contenuta nell'articolo 13,
    comma 2, della legge n. 388 del 2000 (riferita alla mera continuazione di
    altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
    autonomo) puo' essere applicata nel caso di "un soggetto che abbia lavorato in
    qualita' di dipendente in un'impresa di trasporti e intraprende l'attivita'
    utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa
    d'origine". Sembra, quindi, che il divieto all'accesso al regime agevolato
    riguardi il verificarsi di condizioni non tanto legate al fatto di
    intraprendere un'attivita' simile, ma al fatto che tale attivita' sia, in
    concreto, esercitata con gli **stessi mezzi **e gli stessi "destinatari"
    precedenti
    . Si chiede, pertanto, se sia corretto ritenere che in situazioni
    diverse la preclusione al regime agevolato non si verifichi: ad esempio se
    puo' accedere all'agevolazione il contribuente che ha svolto un'attivita' di
    lavoro dipendente, ma intraprenda autonomamente la stessa attivita' (ipotesi
    del carrozziere che apre un'autofficina in luogo distante dalla precedente
    avvalendosi di mezzi diversi e servendo clientela, in ipotesi diversa).
    R: Il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
    388, dispone che e' possibile accedere al regime fiscale agevolato per le
    nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo a condizione che
    "l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione
    di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
    autonomo...".
    La disposizione, come gia' precisato con la circolare n. 1 del 2001, ha
    carattere antielusivo ed e' finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti,
    i quali, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal
    nuovo regime, potrebbero di fatto continuare ad esercitare l'attivita' in
    precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o
    lavoro autonomo.
    Piu' che avere riguardo, quindi, al tipo di attivita' esercitata in precedenza
    occorre porre l'accento sul concetto di mera prosecuzione della stessa
    attivita'.
    E' da ritenersi certamente mera prosecuzione dell'attivita' in precedenza
    esercitata quell'attivita' che presenta il carattere della novita' unicamente
    sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuita',
    utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attivita' precedente, nello
    **stesso luogo **e nei confronti degli stessi clienti.L'indagine diretta ad accertare la novita' dell'attivita' intrapresa, infine,
    va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova
    attivita' viene esercitata."

    Io opterei per il regime agevolato.

    NB al limite dei ricavi.

    Paolo


  • User

    Buonasera Paolo.
    Temevo di essere redarguito per non aver preso in considerazione il topic precedente riguardante quella circolare che per altro leggo e rileggo da tempo. Di fatto é proprio tenendo in attenta considerazione anche i vostri interventi che stavo cercando di formare la mia opinione.

    Come sempre riesci a cogliere nel segno....é probabile che il limite di ricavi previsto dalla legge per un'attività del genere sia un po' limitante per l'imprenditore.

    Ad ogni modo trovo la circolare in oggetto davvero (finalmente) esplicativa consentendo a noi tutti di operare con maggior tranquillità soprattutto nell'interesse del cliente.

    Grazie della tua sempre grande disponibilità e buon lavoro.


  • Super User

    Figurati, buon lavoro anche a te.

    Paolo