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- Esenzione IRAP contribuenti minimi
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E' così.
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Quindi in buona sostanza mi devo limitare... a non pagare e non presentare la relativa dichiarazione IRAP.
Questo non comporta poi eventuali accertamenti dedicati (per verifica) o comunque l'arrivo di cartelle di pagamento contro cui difendersi?
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Se per caso dovesse arrivare una comunicazione ex art. 36-bis in quel caso ti basterà documentare quanto stabilito dalla Circolare 45/E.
Saluti.
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Ah ok... meglio così.
Che poi effettivamente .. basta dare un occhio alla dichiarazione ed alle dichiarazioni precedenti... per verificare i dati reddituali, spese non superiori a tot, etc.
grassie
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Ma secondo voi, un professionista con regime ordinario che ha autonoma organizzazione MA rispetta i limiti dei minimi, è comunque esentato?
Ho il dubbio in quanto la 45/E richiama la 7/E che recita:
"L?esenzione non opera, pertanto, quando i contribuenti **OPTANO **per il regime ordinario ai fini dell?imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito, con la conseguenza che gli stessi, qualora in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta, verificabili di volta in volta dagli organi preposti al controllo, siano soggetti passivi IRAP, saranno tenuti ai relativi adempimenti?."
Prosegue inoltre la Circ.45/E
"Ai fini dell?individuazione del requisito di autonoma organizzazione, in assenza di altri più significativi elementi, PUO' tornare utile la disciplina dei c.d. ?contribuenti minimi? di cui all?articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)."
"Ciò premesso, si ritiene che gli Uffici **POSSANO **considerare non sussistente il presupposto dell?autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l?artista o il professionista possa considerarsi
?contribuente minimo? ai sensi del citato comma 96 dell?articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale".Le parole OPTANO, PUò, POSSANO che ho evidenziato mi fanno propendere per l'idea per cui prima si controlla se c'è o meno autonoma organizzazione (e se c'è paghi), e solo in secondo luogo, ovvero se vi è dubbio si usa come discriminante il "criterio dei minimi".
Che ne pensate?
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@Eichi Okabe said:
Ma secondo voi, un professionista con regime ordinario che ha autonoma organizzazione MA rispetta i limiti dei minimi, è comunque esentato?
Ho il dubbio in quanto la 45/E richiama la 7/E che recita:
"L?esenzione non opera, pertanto, quando i contribuenti **OPTANO **per il regime ordinario ai fini dell?imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito, con la conseguenza che gli stessi, qualora in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta, verificabili di volta in volta dagli organi preposti al controllo, siano soggetti passivi IRAP, saranno tenuti ai relativi adempimenti?."
Prosegue inoltre la Circ.45/E
"Ai fini dell?individuazione del requisito di autonoma organizzazione, in assenza di altri più significativi elementi, PUO' tornare utile la disciplina dei c.d. ?contribuenti minimi? di cui all?articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)."
"Ciò premesso, si ritiene che gli Uffici **POSSANO **considerare non sussistente il presupposto dell?autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l?artista o il professionista possa considerarsi
?contribuente minimo? ai sensi del citato comma 96 dell?articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale".Le parole OPTANO, PUò, POSSANO che ho evidenziato mi fanno propendere per l'idea per cui prima si controlla se c'è o meno autonoma organizzazione (e se c'è paghi), e solo in secondo luogo, ovvero se vi è dubbio si usa come discriminante il "criterio dei minimi".
Che ne pensate?
Beh il fatto di rientrare nei requisiti per l'Ade pare bastare per tralasciare il discorso dell'autonoma organizzazione...
"Per quanto riguarda gli esercenti arti o professioni che posseggono i requisiti per rientrare nel predetto regime, la citata circolare n. 45 ha precisato che per tali soggetti non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione e quindi, non sono assoggettati ad IRAP..."
Ma è un mio parere.
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ragazzi ho molti dubbi su questo argomento ......
in buona sostanza chi ha una stabile organizzazione, è esercente arte o professione ma ha un volume di affari di 11000? esempio è un minimo di fatto ma è in contabilità semplificata (dunque non un minimo, ma lo è naturalmente) deve fare IRAP o no??? e il riferimento è sempre la circolare 45???
vi prego risolvete questo mio dubbio perche mi hanno aggredito anche verbelmente su cio, è non è stato carino proprio
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Devi rifarti sempre alla circolare n. 45/E del 13/06/2008 ove si afferma testualmente che:
".....Ciò premesso, si ritiene che gli Uffici possano considerare non sussistente il presupposto dell?autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l?artista o il professionista possa considerarsi "contribuente minimo" ai sensi del citato comma 96 dell?articolo 1 della legge finanziaria 2008, **a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale...... **"
Saluti.
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quindi se capisco bene, indipendentemente dal rientro o meno nel regime minimi, se si ha autonoma organizzazione ANCHE se di fatto si è minimi (ma non aderendo in maniera ufficiale) si paga IRAP o cmq si deve fare la dichiarazione IRAp e vedere se si paga o meno.
Giusto?
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Non è proprio così.
L'Ade ha stabilito, attraverso la circolare 45/E del 13/06/2008, che i professionisti (ai quali adesso bisognerebbe aggiungere anche gli agenti di commercio) che hanno i requisiti previsti dalla legge per adottare il regime dei minimi, anche se effettivamente non lo adottano, si possono considerare privi di autonoma organizzazione e quindi esclusi da IRAP.
In pratica l'Ade invita gli uffici a non intraprendere il contenzioso con tali soggetti perché già vengono considerati a priori privi di autonoma organizzazione.
Saluti.
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Ok rubis ma come tu hai evidenziato se i soggetti passivi di imposta NON sono minimi ma NON hanno l'autonoma organizzazione non fanno irap e l'ade non intraprende contenzioso, poichè di fatto sono minimi.
Da cio si deduce che se io svolgo attività, NON sono un minimo perche NON lo ho adottato ma di fatto sono un minimo, l'irap la devo fare uguale perche ho autonoma organizzazione.
Infatti a verifica dell'ade loro direbbero. si vero che in sostanza sei un minimo ma ha tutte le caratterictiche dell'autonoma organizzazione, quindi perche non fai Irap???
ho capito che a priori loro partono dall'assunto che non si ha autonoma organizzazione, ma cosi è facile.
altro esempio puo essere un ecommerce con sito allestito per transazioni on line, vendita spedizioni e altro. non superano i 30000? di volume di affari, non fanno irap??? non mi pare proprio
se non è zuppa è pan bagnato, mi pare chiaro.
La sentenza della Corte di Cassazione (n. 2702 del 5/2/2008) ha posto le basi per una soluzione alla radice del problema. La sentenza infatti afferma che ha ragione un agente di commercio a cui l?Agenzia delle entrate aveva fatto opposizione. Anche i piccoli imprenditori privi di autonoma organizzazione rientrano in questo ambito di esenzione dall?Irap. Altre sentenze hanno chiarito, nel merito di alcuni promotori finanziari, che caso per caso va visto se esite l?applicabilità dell?imposta oppure no. L?Agenzia delle Entrate la vede in modo diverso, ritiene infatti che l?organizzazione autonoma sia la base della stessa impresa e quindi esistente proprio per il fatto di essere impresa. Cosa che viene chiarita anche nel modello Unico 2008 che nelle istruzioni indica le attività produttive ai fini fiscali, di un reddito d?impresa sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione poiché quest?ultimo è connaturato alla nozione stessa d?impresa.
Per l?Amministrazione, il piccolo imprenditore che vuole evitare l?imposta deve utilizzare il regime dei minimi
Ovviamente anche in presenza di questi presupposti va tenuto conto di quanto detto dalla Corte di Cassazione che ha quindi messo in chiaro definitivamente che la discriminante dell?imposizione dell?Irap non è l?impresa ma la natura dell?attività. Quando l?imprenditore è assimilabile, cioè fa le stesse cose, che fa un lavoratore autonomo privo di organizzazione di capitali e lavoro altrui, non è soggetto all?imposta. Agenti di commercio, procacciatori d?affari, promotori finanziari e altre figure imprenditoriali che sia come tipologia di lavoro sia per mezi sono a tutti gli effetti identici ad un lavoratore autonomo, avranno cioè la possibilità di fare ricorso per richiedere l?Irap indebitamente versata e chiederne quindi il rimborso.
in buona sostanza io imprenditore per non fare Irap dovrei essere in una situazione DI FATTO equiparabile ad un lavoratore autonomo che a sua volta si ritrova a ricadere nella fattispecie di NON avere autonoma organizzazione.
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Se non sei professionista ma imprenditore, secondo il pensiero dell'Ade, l'IRAP devi pagarla in quanto si presuppone che l'imprenditore sia sempre e comunque dotato di autonoma organizzazione. L'imprenditore che possiede tutti i requisiti per essere considerato contribuente minimo non paga IRAP se adotta tale regime ma se non lo adotta deve pagarla (Circ. 45/E par. 7) in quanto viene ritenuto, in tal caso, soggetto passivo.
Recentemente alcune sentenza della Cassazione hanno stabilito che gli agenti di commercio, pur producendo reddito d'impresa, si possono considerare anch'essi non soggetti passivi IRAP se non autonomamente organizzati e questo sulla base dell'assunto che anche l'agente di commercio, come il professionista, quando non si avvale di un apparato esterno (costituito da beni e/o persone) per lo svolgimento della propria attività ovvero che non abbia una incidenza determinante nella produzione dei propri ricavi, può considerarsi privo di autonoma organizzazione e quindi non soggetto al tributo.
Saluti.
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e IRAP sia
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Sono nel regime dei minimi. Svolgo attività di consulenza informatica. Se decidessi di detrarre il 50% dell'affitto dell'abitazione personale ciò configurerebbe la stabile organizzazione e quindi l'obbligo dell'IRAP?
Lavoro a volte dal cliente a volte da casa (dimostrabile, essendo alcuni clienti fisicamente dall'altra parte del Paese oppure in un'altra nazione).
Grazie.
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Alla luce delle recenti posizioni dell'Agenzia delle Entrate, nonchè delle numerose sentenze da parte della Cassazione, la presente discussione può ritenersi superata sotto molti aspetti.
Invito chi avesse dei dubbi sul proprio caso specifico, a rivolgere il proprio quesito personalmente ad un professionista costantemente aggiornato sul tema.
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Se vale l'ultima uscita dell'EA in materia (45/E 2008) :
[è esente dall'IRAP il professionista che non, nde] impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui
anche nell'eventualità che ho sollevato dovrei essere esente dal pagamente dell'IRAP. Qualcuno può esprimere il suo parere in merito?
Grazie.
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Il contribuente minimo non è assoggettato ad IRAP.
Pensa alle vacanze pasquali, piuttosto:D
Saluti.
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Infatti, credo che ci sia un fraintendimento. Gli aderenti al regime dei contribuenti minimi sono totalmente esclusi da IRAP, senza se e senza ma.
Per gli altri professionisti si aprono valanghe di interrogativi, ma per sua fortuna non sono problemi che riguardano Crotalo83.