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- Partita IVA... compilare il modello unico.. POSSIBILE DA SOLI?
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Grazie Marco!
cmq l'idea del form online che compila il modulo.. mi pare una ottima idea, se volete provarci contattatemi.
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Mi ricollego alla discussione per dire che quanto detto da henry78, ossia che per la compilazione della dichiarazione dei redditi basterebbe un programmino semplice semplice dove basta che inserisci i dati e poi hai già tutto pronto, mortifica (nel vero senso della parola) il lavoro di tanti professionisti (intendo quelli seri) che ogni giorno dedicano tempo e passione per cercare di svolgere il ruolo di intermediari tra contribuenti e fisco nel miglior modo possibile....ed in questo forum ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerne parecchi.
Caro Henry78, il solo guardare le istruzioni al Modello UNICO ti dovrebbe portare alla considerazione che è materialmente impossibile creare un programmino semplice semplice perché le categorie di redditi da sottoporre a tassazione sono davvero tante ed un software che si rispetti deve abbracciarle tutte quante, nessuno escluso. Ma tu hai l'idea di quanta gente esperta c'è dietro la realizzazione di un software?
Ovviamente, come ben "saprai", attraverso la dichiarazione dei redditi il contribuente si autotassa: significa che egli dichiara al fisco i propri redditi e paga le imposte; il contribuente, dunque, è libero di predisporre la dichiarazione come vuole. Ma il problema non è tanto la predisposizione della dichiarazione perché anche mettendoci una ventina di ore, come diceva marcoaroma, ce la potresti anche fare: il problema è soprattutto ciò che avverrebbe successivamente: forse dimentichi che l'Ade ha quattro anni di tempo per controllare la tua dichiarazione e se trova qualcosa che non va viene a bussare alla tua porta. In quel caso che fai? Fai l'autodidatta? Ti arriva un avviso bonario come ti comporti, cosa ti conviene fare, pagare o proporre istanza in autotutela? Ti arriva una cartella esattoriale come ti comporti? E se decidi di andare in contenzioso che fai? Il ricorso te lo predisponi da solo?
E' chiaro che diventerebbe imprescindibile avvalerti di un professionista.
Io non voglio fare nessuna polemica, assolutamente! Ma sminuire una professione come la nostra mi offende profondamente.
Spero che anche altri colleghi partecipanti al forum siano d'accordo con il mio pensiero.
Saluti.
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non volevo offendere nessuno; non è nelle mie corde.
Sono da poco libero professionista, ho una situazione contabile FACILISSIMA - 5 fatture di eguale importo e NESSUNA detrazione da fare. Nel mio caso, sono più che certo che basterebbe un semplice foglio di calcolo per fare tutto bene e velocemente. Altro discorso riguarda la gestione aziendale (a cui sicuramente ti riferisci tu), li si parla di importi maggiori e la contabilità richiede certamente anche più di un commercialista.
Dai, non travisiamo le discussioni.
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Il problema è che con le tue considerazioni, a mio avviso, offendi una professione nel senso che una contabilità si può ritenere facile o difficile non dalla mole di documenti di cui consta bensì dal tipo di operazioni che vengono poste in essere. Inoltre il nostro lavoro abbraccia molte problematiche che non si riconducono solo alla compilazione della dichiarazione dei redditi che, come ti ho già detto, puoi anche compilarla da solo.
In definitiva voglio dirti che il nostro lavoro non si riduce ad una mera elaborazione di dati ma richiede professionalità e competenza e soprattutto dedizione: inoltre nella materia fiscale, data la sua complessità, avventurarsi nel fai da te lo ritengo molto insidioso.
Saluti.
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Grazie per i consigli
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@criceto said:
Se hai dubbi vai pure sui messaggi privati.
:():ps: concordo col punto di vista espresso da Criceto. Chi ha un'attività con partita iva può o non può scegliere di avvalersi di un commercialista o di un ragioniere. Ciò che reputo importante è comunque avere un pò di dimestichezza della materia fiscale. Questa si conquista confrontandosi con amici che hanno la stessa attività, leggendo manuali, e comunque con il tempo e con la pratica.
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Sanzioni amministrative:> 1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione
IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta
per cento dell?ammontare delle imposte dovute, con un minimo di
euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro
258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs.
18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).
La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
? dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a
quelli approvati dal Direttore dell?Agenzia delle entrate;
? dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della
rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta
giorni dal ricevimento dell?invito da parte dell?ufficio;
? dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta
giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da
euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando
l?applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente
non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile
IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un?imposta inferiore
a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la
sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o
della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997
n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa
sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni
d?imposta, ovvero indebite deduzioni dall?imponibile, anche
se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per
cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d?impresa ovvero
di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato
a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore
al 10 per cento del reddito d?impresa o di lavoro autonomo
(art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c.
2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall?art. 1,
commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica
la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica
sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte
scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici
e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
? ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell?esito della
liquidazione automatica effettuata ai sensi dell?art. 36-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
? ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell?esito
del controllo formale effettuato ai sensi dell?art. 36-ter del D.P.R. n.
600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
5) L?utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della
misura dei crediti stessi, secondo quanto previsto dall?art. 27, comma 18,
del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185.
La violazione dell?obbligo di corretta indicazione del proprio numero di
codice fiscale, dell?obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio
numero di codice fiscale, dell?obbligo di indicazione del numero di codice
fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa
da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605).
Si richiama l?attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste
dall?art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei
redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia
di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione
del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni
rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda che in base al disposto dell?articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall?articolo 7, lett. a), del D.Lgs.
26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano
pregiudizio all?esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione
della base imponibile, dell?imposta e sul versamento del tributo.