• User Attivo

    Per emettere una fattura di quali dati del cliente devo disporre?

    Per emettere una fattura di quali dati del cliente devo disporre?
    Nome, cognome e?


  • Consiglio Direttivo

    Ciao x3d0

    1. nome e cognome - o denominazione se impresa
    2. residenza o domicilio fiscale - cap - città
    3. codice fiscale e (se presente) partita iva.

    Ciao :ciauz:


  • User Attivo

    Se il codice fiscale è sbagliato e quindi è di una persona non esistente. (Magari è sbagliato solamente la data di nascita, o il comune) cosa succede?Quali sono le conseguenze per entrambi?


  • Super User

    Il codice fiscale e la partita IVA del cliente, in realtà, non sono elementi indispensabili perchè la fattura sia valida, anche se sono dati che comunque non guasta indicare.
    Per quanto riguarda il caso che citi, col codice fiscale sbagliato, io credo che la fattura sia lo stesso valida.


  • User Attivo

    Emettere una fattura ad un minorenne è una cosa legale, e soprattutto, ha valore?


  • Super User

    Seguirei il contenuto dell'art 21 dell'IVA (che reputo abbastanza comprensibile):

    [LEFT]
    Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 - art. 21[/LEFT]
    **[LEFT]
    Titolo del provvedimento:[/LEFT]
    **[LEFT]Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.[/LEFT]
    **[LEFT]Titolo del documento:[/LEFT]
    **[LEFT]Fatturazione delle operazioni.
    (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, DL 19 dicembre 1984 n.
    853 - recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore
    aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative
    all'Amministrazione finanziaria", in GU 19 dicembre 1984 n. 347, conv.
    con modif. dalla L. 17 febbraio 1985 n. 17, in GU 17 febbraio 1985 n.
    41-bis - le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di
    panetteria, paste alimentari, latte fresco e di crusca sono soggette
    all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento dal 1
    gennaio 1985 e del 4 per cento dal 1 gennaio 1989).[/LEFT]
    **[LEFT]Testo: **in vigore dal 29/02/2004
    modificato da: DLG del 20/02/2004 n. 52 art. 1

    1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione
      del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di
      nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita',
      assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero,
      per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o
      elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il
      quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca
      assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
      comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il soggetto passivo
      nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
      confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti
      impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
      imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
      delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure
      telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della
      sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua
      trasmissione per via elettronica.
    2. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e
      contiene le seguenti indicazioni:
      a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
      soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale
      nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
      e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si
      tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della
      ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
      b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto
      dell'operazione;
      c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
      base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di
      sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
      d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o
      abbuono;
      e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento
      al centesimo di euro;
      f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del
      servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del
      prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
      g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e
      numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se[/LEFT]
      [LEFT]trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
      all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
      con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
      h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per conto
      del cedente o prestatore, da un terzo.
    3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono
      beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i
      dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati
      distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate
      nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario puo' essere
      emessa una sola fattura. In caso di piu' fatture trasmesse in unico lotto,
      per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore
      o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere
      inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la
      totalita' delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della
      fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice eseguibile, e' consentita
      previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data,
      l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
      elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su
      ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della
      firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di
      trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di
      autenticita' e integrita'. Le fatture in lingua stranieradevono essere
      tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e
      gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta
      sia indicata in euro.
    4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione
      determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e' compilata
      in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per
      le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
      trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
      e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
      decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura
      e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
      spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei
      documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le
      cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In
      deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere emessa
      entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
      limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
      tramite del proprio cedente.
    5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il
      committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma
      restando la sua responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per
      suo conto, da un terzo.
    6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in
      transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
      all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonche' per le operazioni
      non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le
      operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per
      le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
      febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
      1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle
      agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo
      dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si
      tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente
      ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa
      norma.
    7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
      fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate
      in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero
      ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
    8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e
      formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo[/LEFT]

  • User

    Buongiorno,
    i dati da riportare sono il nominativo o ragione sociale, l'indirizzo completo e il codice fiscale o partita IVA (ma non necessariamente).
    Puoi leggere maggiori informazioni su questa guida: debitoor.it/guida-per-piccole-aziende/fatturazione/come-emettere-fatture.

    Cordiali saluti,
    Laura - Debitoor, software di fatturazione e contabilità