• User Attivo

    OEJ intendeva la quota di iscrizione perchè a quello era riferita la domanda iniziale. Anche io sono d'accordo sulla deducibilità della quota di iscrizione all'albo: più inerente di così!
    Ovviamente confermato il discorso della deducibilità dei contribuiti in RFA: solo se si hanno redditi diversi, altrimenti NADA.


  • User

    benissimo.
    Quindi volendo riassumere la tassa governativa che si versa sul conto A.E. non è deducibile, mentre la quota di iscrizione (che è pure la quota annuale che si versa all'ordine) è pienamente deducibile (100% rilevanza fiscale).

    Corretto?

    Grazie


  • User Attivo

    Ops.
    Penso che la tassa di concessione governativa si possa benissimo dedurre.


  • User

    @Caio said:

    ottimo, grazie.
    Ma per la quota obbligatoria intendi la cifra minima che va versata annualmente indipendentemente dal fatturato? (anche io mi sono iscritto ad inarcassa)

    Confermo che si trattava della detrazione della quota annuale (?140,00) di iscrizione all'albo professionale (nel mi caso ordine architetti).

    Per quanto riguarda i contributi (anche minimi obbligatori) relativi alla previdenza obbligatoria 8inarcassa) questi non si possono inserire in contabilità ma andranno indicati in un rigo dell'unico (non so ad oggi quale).

    Quindi io in contabilità ho fatto una detrazione ai soli fini irpef (non iva) della quota e come soggetto ho inserito l'ordine.

    Saluti :smile5:


  • Super User

    Nella mia risposta precedente non mi ero accorto che si chiedeva anche dei contributi previdenziali, quindi rettifico.

    Da come la vedo io, non vedo problemi nel dedurre dal reddito di lavoro autonomo il costo d'iscrizione all'albo professionale, quote associative, tasse di concessione, annessi e connessi, per semplice applicazione del principio d'inerenza.

    Per quanto riguarda i contributi previdenziali, il discorso è invece diverso. Anche se talvolta capita di leggere prese di posizione contrastanti (e io stesso qualche dubbio talvolta me lo pongo), l'Amministrazione Finanziaria non li considera spese inerenti la professione ma la vita privata del contribuente, e dunque vanno indicati nel Quadro RP (relativo agli oneri e spese deducibili dal reddito complessivo).

    Perciò, se il contribuente ha altri redditi che costituiscono la base imponibile IRPEF, da quelli si possono dedurre i contributi previdenziali. Chi è in regime agevolato, però, non è soggetto ad IRPEF per i suoi redditi di lavoro autonomo, che sono conteggiati e tassati a parte con l'imposta sostitutiva del 10%.
    Ergo, i contributi si possono far valere solo se si hanno altri redditi da dichiarare (fondiari, di lavoro dipendente, diversi ecc.), altrimenti non c'è niente da fare.

    Discorso diverso per i contribuenti minimi aderenti al "forfettone", per i quali, per espressa previsione di legge, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, e solo l'eventuale eccedenza va nel Quadro RP.


  • User

    @OEJ said:

    Discorso diverso per i contribuenti minimi aderenti al "forfettone", per i quali, per espressa previsione di legge, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, e solo l'eventuale eccedenza va nel Quadro RP.

    Questo è interessante. Se io decidessi invece di non inserire i contributi previdenziali come costo nel reddito soggetto ad imposta sostitutiva, ma direttamente nel quadro RP secondo te ci sarebbero problemi?
    Imho no, il risultato è equivalente però vorrei la conferma.


  • User Attivo

    Secondo me non vi è equivalenza.
    Nel regime dei minimi si va a risparmiare il 20% di imposta sostitutiva.
    Se si inserisce nel quadro RP, la deduzione andrà ad abbattere gli altri eventuali redditi posseduti, per i quali si applica un'aliquota marginale minima del 23%.


  • User

    @serdep said:

    Secondo me non vi è equivalenza.
    Nel regime dei minimi si va a risparmiare il 20% di imposta sostitutiva.
    Se si inserisce nel quadro RP, la deduzione andrà ad abbattere gli altri eventuali redditi posseduti, per i quali si applica un'aliquota marginale minima del 23%.

    Sì, hai ragione. Non ci avevo pensato.
    Ma allora perchè portare l'eccedenza nel quadro RP?
    Se metti i contributi come costo, quindi confinati in quel tipo di reddito, perchè farli "sconfinare" nel reddito complessivo che come giustamente dici ubbidisce alle regole dell'IRPEF a scaglioni?
    E' una tua interpretazione o hai letto qualcosa a riguardo?


  • User Attivo

    D.m. 02/01/08, art. 5, c. 2.
    Perchè il legislatore abbia fatto una scelta simile non saprei.
    Penso sia più uno specchietto per le allodole, in quanto difficilmente si potranno avere le due condizioni: un reddito lordo che non copra interamente i contributi da dedurre e altri redditi per dedurre l'eccedenza.
    Sarà una piccolissima percentuale di casi (credo).:ciauz:


  • User Newbie

    un professionista(architetto) ha aperto p.iva col ferfettino, data inizio attività 01.04.09.

    1.)Le spese dalui sostenute prima del 1 aprile non possono essere dedotte o detratte?

    In particolare ha pagato il 15.03 le tasse iscrizione ordine, ma l'iscrizione decorre dal 10.04.09.
    2.)Conta la data di iscrizione o la data pagamento per ottenere le detrazioni?

    Grazie a voi tutti


  • User

    Ciao a tutti !:sun:
    il contribuente minimo può inserire tra le spese la tassa annuale 😮 che paga per il proprio ordine?
    Grazie:ciauz: