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Ho proceduto a fusione dei topic in quanto trattasi del medesimo filone.
Paolo
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@lodiablo said:
Chi mi vieta di esporre pubblicità in casa mia?
La pubblicità non viene esposta "in casa tua" (in quel caso avresti il controllo, su "cosa" viene esposto, siccome hai il controllo su chi entra in casa tua...), ma viene proiettata sulla facciata della tua casa, ed è quindi visibile a tutti coloro, che guardano alla tua casa.Ancora, se nella homepage non metto messaggi pubblicitari e nelle altre pagine invece ci sta Adsense,...La "homepage" identifica solo la prima pagina di un sito (= la pagina d'ingresso), ma è un comune malinteso, che per homepage molti intendono tutte le pagine del sito.
Anche il fisco dice, che dobbiamo esporre la partita iva sulla homepage, e non è ben chiaro, se questo significa, che dobbiamo esporla sulla "prima pagina", o basta pubblicarla ad esempio nella pagina "contatti". Che differenza fa, se pubblica la p.iva nella prima, nella seconda o in una delle altre pagine?!? Secondo me, il fisco non ha le idee molto chiare. Anche sulle fatture, la legge non stabilisce, se la p.iva va pubblicata nella prima riga, oppure in basso a destra, centrato o a sinistra.Ho letto che se nella Home metto un link verso qualche sito (di dubbio contenuto) sono responsabile....Questo è un altro **malinteso **comune, e deriva da una sentenza di una corte tedesca (di Amburgo, datata 12.05.1998), dove si è stabilito, che il gestore di un sito era co-responsabile dei contenuti di un sito linkato...
La sentenza però (se la si legge per intero) specifica, che il tizio ne era responsabile, perché era al corrente dell'illeicità dei contenuti linkati ed aveva addirittura anteposto ai link la frase "non sono responsabile per il contenuto dei seguenti link...", dimostrando ulteriormente di esserne a conoscenza dei contenuti illeciti!Esempio: nel tuo sito metti un link a xy.com (con contenuti presumibilmente leciti). Dopo qualche mese il proprietario del sito xy.com decide di cambiare attività o vendere il dominio ad una società che offre giochi d'azzardo (a tua insaputa). Nessuno ti può costringere di monitorare i contenuti dei siti altrui. Quindi non sei responsabile del contenuto del sito xy.com linkato.
Se invece scrivi esplicitamente, che conosci i contenuti del sito linkato, e/o se sei al corrente che i contenuti linkati sono illeciti, allora, e solo allora diventi co-responsabile, e fai bene a togliere il link. Ma ti devono dimostrare, che eri a conoscenza dei contenuti...Quindi un consiglio a tutti: non mettere la frase "mi dissocio dai contenuti dei siti linkati ..." o simili sciocchezze. Se ritenete, che i siti linkati possano essere illeciti, non linkarli !!!
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Ho aperto questo argomento quasi un anno fa ed ancora ne stiamo discutendo.
Dice bene Bmastro, l'argomento è stato trattato e sviscerato approfonditamente e solo l'interpello taglierebbe la testa al toro.
Resta ancora senza una risposta la mia domanda iniziale:
Quelli della Yogunet ( www .yogunet .com ) hanno o no trovato la soluzione su misura per i microwebmaster nel rispetto della legge? Il sito è ancora attivo e non mi risulta quindi sia stato "attenzionato" dalla GdF.
Per sapere chi siano e cosa fanno basta leggersi i primissimi post.
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@france974 said:
Ho aperto questo argomento quasi un anno fa ed ancora ne stiamo discutendo.
Hai ragione. Purtroppo l'argomento è stato allargato, e purtroppo non si è parlato solo di Yogunet... L'ultima mia risposta infatti riguarda i link a siti con contenuti illeciti.Forse si dovrebbe non "unire" i thread in un unica mega-discussione da oltre 300 contributi, ma suddividerlo in piccoli thread ognuno su un solo specifico argomento:
- soluzione a-la Yogunet
- aderendo ad AdSense si è impresa?
- fatturare a Google con o senza IVA?
- le pubblicità AdSense le pubblica Google o noi?
- co-responsabilità dei contenuti di siti linkati
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[QUOTE=kruk;462970]La pubblicità non viene esposta "in casa tua" (in quel caso avresti il controllo, su "cosa" viene esposto, siccome hai il controllo su chi entra in casa tua...), ma viene proiettata sulla facciata della tua casa, ed è quindi visibile a tutti coloro, che guardano alla tua casa.
Il tuo discorso resta valido anche se l'utente deve accedere ad un'area riservata?
O se si richiedesse all'utente di accettare una sorta di clausola (tipo: accetti le immagini del sito...) per entrare nel sito, sul modello dei siti porno che ti chiedono di certificare la tua età?Penso, inoltre, che la pubblicità venga esposta sulle pareti interne e non sulla facciata (home, se la home è da identificare con la facciata).
Ma mi sa che la questione si complica e le analogie perdono un po' di significato.
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@lodiablo said:
Il tuo discorso resta valido anche se l'utente deve accedere ad un'area riservata?
Si, rimane valido. L'area riservata infatti riguarda solo le mie pagine, non le pubblicità AdSense. Le pubblicità AdSense vengono esposti da altri (Google) e quindi non sono "riservate". È come se le pubblicità fossero visibili dall'interno della casa attraverso le finestre (le pubblicità si trovano su una parete all'esterno).
Diverso invece, se le pubblicità vengono gestite da me: allora anche le pubblicità vengono esposte nell'area riservata.Penso, inoltre, che la pubblicità venga esposta sulle pareti interne e non sulla facciata (home, se la home è da identificare con la facciata).Tecnicamente non c'è differenza tra la homepage e le altri pagine: tutte le pagine possono essere caricate direttamente nel browser senza passare per la home.
È come un edificio con tante facciate: c'è quella frontale, e un numero finito di facciate laterali, e chiunque potrebbe prima affacciarsi ad una laterale, e poi osservare quella frontale, o non vederla affatto.
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...Ciononostante la legge stabilisce che l'attività pur commerciale è esente dal regime IVA se esercitata in modo non abituale. Sulla base di un'interpretazione dottrinaria della legge Bersani, l'attività commerciale può essere ritenuta presuntivamente abituale quando supera un ricavo netto di Euro 5.000 all'anno ...
Gradirei un commentoEstratto dal blog dell'Avv. Di Pasquale: people.lulu.com/blogs/view.php?blog_id=465420
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...Ciononostante la legge stabilisce che l'attività pur commerciale è esente dal regime IVA se esercitata in modo non abituale. Sulla base di un'interpretazione dottrinaria della legge Bersani, l'attività commerciale può essere ritenuta presuntivamente abituale quando supera un ricavo netto di Euro 5.000 all'anno ...
Gradirei un commentoEstratto dal blog dell'Avv. Di Pasquale: people.lulu.com/blogs/view.php?blog_id=465420
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Come detto qualche centinaio di volte, non vi sono riferimenti normativi applicabili al caso specifico dei "redditi commerciali occasionali" (e non autonomi). Dottrina potrei allora esser io che dico: 4.987,53 euro e non un centesimo di più od altro commercialista, scrittore, professore o addetto al fisco che invece scrive 5174,89.
Quella proprosta è una applicazione analogica e pedissequa di altro limite monetario previsto per altri fini ed in altro ambito di produzione del reddito.
In campo fiscale, ad esempio, è vietata l'applicazione analogica da espressa disposizione normativa.Peraltro riunisco ad altro topic del medesimo filone ed invito a non aprire ulteriori topic in merito visto che divengono duplicazioni, ma a continuare qui.
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Sono scioccato!
Dopo tutti questi anni, vado a rileggermi i contributi di questo topic e la sintesi pubblicata da Paolo in data 1.7.2010 (/forum/fisco-per-le-professioni-web/4683-profilo-iva-di-google-adsense-tm-sintesi.html#post775115), dove afferma, che la questione ormai è chiusa, siccome l'Agenzia delle Entrate ha dato una risposta... Ma a vedere la risposta, si parla solo di AdWords, e non di AdSense!!!!!!!!!!!!!!!
Posto qui il link alla circolare, per chi vuole verificare di persona il testo del quesito 43: agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/883920/ict-c-36E-21giugno2010.pdf/da862207-4b5d-4634-a068-e3d6846c08fe
- Acquistiamo da Google un servizio consistente nell’essere posizionati a capolista per determinate parole quando un utente esegue una ricerca per le stesse nel loro motore di ricerca. E’ corretto indicare come codice servizio il 581420 “Giornali e pubblicazioni periodiche on line” o si deve usare il 631130 “Spazi pubblicitari in Internet” oppure è corretto un altro codice?
In via preliminare si osserva che, in caso di incertezza, il contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente svolta. Nel caso di specie si ritiene che il codice servizio più idoneo sia il 631130 “Spazi pubblicitari in Internet”.
Le considerazioni mie, di lodiablo ed altri in merito al programma AdSense rimangono infatti validi - più che mai.
Purtroppo non è possibile aggiungere un'obiezione in quel topic, siccome la discussione è marcata "chiusa". Quindi, chi lo legge viene informato male.
- Acquistiamo da Google un servizio consistente nell’essere posizionati a capolista per determinate parole quando un utente esegue una ricerca per le stesse nel loro motore di ricerca. E’ corretto indicare come codice servizio il 581420 “Giornali e pubblicazioni periodiche on line” o si deve usare il 631130 “Spazi pubblicitari in Internet” oppure è corretto un altro codice?