• User Newbie

    ritenuta acconto a credito

    Salve a tutti.
    Ho un problema e cioè se aderire al c.d. forfettone avendo solo clienti con p.iva.. Dato che applicherò una ritenuta d'acconto annua pari a 4500 € ed avendo una fatturazione di 20000 €, con versamenti cassa geometri di 2500 € e spese per bollette e acquisti vari pari a 2000 €, facendo due conticini a me risulta che dovrei essere sempre in credito.
    Quindi qualcuno mi può essere d'aiuto?
    Grazie
    Dimenticavo che ho una moglie e una figlia di 1 anno e 1 di quattro.
    :arrabbiato:


  • Super User

    @risma_ta said:

    Salve a tutti.
    Ho un problema e cioè se aderire al c.d. forfettone avendo solo clienti con p.iva.. Dato che applicherò una ritenuta d'acconto annua pari a 4500 ? ed avendo una fatturazione di 20000 ?, con versamenti cassa geometri di 2500 ? e spese per bollette e acquisti vari pari a 2000 ?, facendo due conticini a me risulta che dovrei essere sempre in credito.
    Quindi qualcuno mi può essere d'aiuto?
    Grazie
    Dimenticavo che ho una moglie e una figlia di 1 anno e 1 di quattro.
    :arrabbiato:

    In effetti quello di applicare la ritenuta d'acconto in tale regime, così come stabilito dall'art. 6 DM 2/1/08, è penalizzante in quanto farebbe emergere situazioni costantemente a credito. Lo stesso art. 6 stabilisce che le ritenute subite vanno dapprima scomputate dall'imposta sostitutiva del 20% e l'eventuale eccedenza è da compensare in F24.
    Secondo la mia modesta opinione quella di applicare la ritenuta d'acconto è da ritenersi una forzatura per cui andrebbe eliminata.
    Aspettiamo cmq dei chiarimenti ufficiali in merito a tale problematica, peraltro evidenziata anche dalla stampa specializzata.

    Se non hai altri redditi oltre a quello derivante dall'applicazione del forfettone non potrai usufruire delle detrazioni per coniuge e figli a carico.

    Saluti.


  • User Newbie

    @Rubis said:

    In effetti quello di applicare la ritenuta d'acconto in tale regime, così come stabilito dall'art. 6 DM 2/1/08, è penalizzante in quanto farebbe emergere situazioni costantemente a credito. Lo stesso art. 6 stabilisce che le ritenute subite vanno dapprima scomputate dall'imposta sostitutiva del 20% e l'eventuale eccedenza è da compensare in F24.
    Secondo la mia modesta opinione quella di applicare la ritenuta d'acconto è da ritenersi una forzatura per cui andrebbe eliminata.
    Aspettiamo cmq dei chiarimenti ufficiali in merito a tale problematica, peraltro evidenziata anche dalla stampa specializzata.

    Se non hai altri redditi oltre a quello derivante dall'applicazione del forfettone non potrai usufruire delle detrazioni per coniuge e figli a carico.

    Saluti.

    Salve,

    sono intenzionato ad aprire una nuova attività e mi troverei in situazione analoga a quella di risma_ta. Vorrei sapere in questi giorni c'è stata qualche novità per quanto riguarda l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto e, in caso negativo, se è ragionevole aspettarsi che questa venga eliminata.
    Vorrei approfittare della vostra disponibilità anche per chiedere se la regola degli acquisti di beni strumentali che nell'ultimo triennio non devono superare i 15000 euro si applica anche alle nuove imprese, magari presumendo quanto si spenderà nel primo triennio di attività...
    :mmm:

    grazie


  • User Attivo

    @l'ace said:

    Salve,

    sono intenzionato ad aprire una nuova attività e mi troverei in situazione analoga a quella di risma_ta. Vorrei sapere in questi giorni c'è stata qualche novità per quanto riguarda l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto e, in caso negativo, se è ragionevole aspettarsi che questa venga eliminata.
    Vorrei approfittare della vostra disponibilità anche per chiedere se la regola degli acquisti di beni strumentali che nell'ultimo triennio non devono superare i 15000 euro si applica anche alle nuove imprese, magari presumendo quanto si spenderà nel primo triennio di attività...
    :mmm:

    grazie

    Non vi è stata alcuna conferma o smentita.
    E' stato solo chiarito dall'Ade che l'eccedenza di ritenuta si scomputa dall'imposta sostitutiva e l'eccedenza può essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

    Il nuovo regime si può applicare alle attività di nuova costituzione, presumendo di rispettare i requisiti e barrando la casella "Contribuenti minimi" in sede di apertura partita iva.


  • User Newbie

    @fedclaud said:

    Non vi è stata alcuna conferma o smentita.
    E' stato solo chiarito dall'Ade che l'eccedenza di ritenuta si scomputa dall'imposta sostitutiva e l'eccedenza può essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

    Il nuovo regime si può applicare alle attività di nuova costituzione, presumendo di rispettare i requisiti e barrando la casella "Contribuenti minimi" in sede di apertura partita iva.

    Grazie per le info. Non avevo capito che si poteva anche chiedere rimborso dell'eccedenza, è già qualcosa.
    Per quanto riguarda invece le nuova attività, ho trovato nella circolare 7/E del 28/1/08 quanto segue:
    '(...) un contribuente che inizia l?attività il 1° aprile 2008 ed
    effettua in data 5 luglio 2008 acquisti di beni strumentali per un importo di
    10.000 euro potrà permanere nel regime, a condizione che gli acquisti di beni strumentali effettuati successivamente e fino al 31 dicembre 2010 non eccedano la residua quota di 5.000 euro.'
    Credo che la circolare esaurisca l'argomento. Certo nel mio caso la norma è un po' iniqua, dato che io accederei a un contributo in conto capitale per l'avvio di nuove imprese ed è chiaro che posso permettermi i beni strumentali solo perché sono gratis... 😞

    saluti


  • Consiglio Direttivo

    Ciao risma_ta; ciao l'ace e benvenuti nel Forum GT.

    Leggendo l'ultima circolare pare che il credito possa essere portato a rimborso compilando il quadro rx
    riporto un estratto della circolare (la 7e del 28/01/2008)

    6.14. Rimborso delle ritenute subite eccedenti l?imposta sostitutiva
    a) Quesito
    I contribuenti che applicano il regime dei minimi possono chiedere il
    rimborso delle ritenute operate in eccedenza rispetto alle somme dovute a titolo
    d?imposta sostitutiva?
    Risposta
    L?articolo 6 del decreto del 2 gennaio 2008 dispone che ?Le ritenute
    subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto
    dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza è
    utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
    luglio 1997, n. 241?.
    Al riguardo si è dell?avviso che, in analogia con quanto effettuato dai
    contribuenti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative produttive
    di cui all?articolo 13 della legge n. 388 del 2000, e tenuto conto che la norma non
    contiene una espressa esclusione in merito, le medesime eccedenze possano
    essere chieste a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del modello unico
    (quadro destinato ad accogliere i crediti e le eccedenze d?imposta risultanti dalla
    dichiarazione annuale che si vuole chiedere a rimborso o in compensazione).

    Ciao :ciauz:


  • User Newbie

    Grazie lorenzo-74, anche se nn rientrerò in questo regime causa troppe spese iniziali per beni strumentali. Probabilmente adotterò il regime agevolato per nuove iniziative e, con le regole attuali, al quarto anno sarò costretto a rompermi le scatole con libri vari e anticipi iva nonché significativi costi di gestione fiscale. :arrabbiato:

    saluti


  • Bannato User Attivo

    @l'ace said:

    Grazie lorenzo-74, anche se nn rientrerò in questo regime causa troppe spese iniziali per beni strumentali. Probabilmente adotterò il regime agevolato per nuove iniziative.
    saluti

    Ciao. Io nel tuo caso valuterei l'istituto dell'interpello. Può essere nella realtà dei fatti del "considerevole" costo per beni strumentali non si debba tenere conto.


  • User Newbie

    @Cont@bile said:

    Ciao. Io nel tuo caso valuterei l'istituto dell'interpello. Può essere nella realtà dei fatti del "considerevole" costo per beni strumentali non si debba tenere conto.

    Grazie Cont@bile, mi pare di capire che suggerisci di sottoporre il quesito all'agenzia delle entrate. Puoi darmi qualche indicazione più specifica in merito? Cmq darò un'occhiata al sito dell'agenzia per vedere come procedere... :microsoft:

    P. s.