• User

    Interessi applicabili a cliente moroso

    In caso di mancanza di accordi, qual è il tasso di interesse massimo applicabile sul credito vantato nei confronti di un cliente moroso? (Mi riferisco ai rapporti tra due società commerciali).
    Il tasso legale del 2,5% è superabile? Fino a che tasso si può arrivare?
    Grazie.


  • Bannato User Attivo

    @dmorand said:

    In caso di mancanza di accordi, qual è il tasso di interesse massimo applicabile sul credito vantato nei confronti di un cliente moroso? (Mi riferisco ai rapporti tra due società commerciali).
    Il tasso legale del 2,5% è superabile? Fino a che tasso si può arrivare?
    Grazie.

    Sicuramente non potrai superare il tasso oltre il quale si passa all'usura. 😄

    A parte gli scherzi

    Ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 per il saggio d?interesse, l?articolo 5 definisce l?entità del tasso legale di mora.

    Si riporta l'articolo

    ** **Art. 5. Saggio degli interessi
    **

    **

    1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
    2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (1).
      (1) Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista nel comma 1 del presente articolo, è stato fissato al 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2003 dal Comunicato 10 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33); al 2,10% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2003 dal Comunicato 12 luglio 2003 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160); al 2,02% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004 dal Comunicato 15 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2004, n. 11); al 2,01% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2004 dal Comunicato 9 luglio 2004 (Gazz. Uff. 9 luglio 2004, n. 159); al 2,09% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2005 dal Comunicato 8 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2005, n. 5); al 2,05% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2005 dal Comunicato 28 luglio 2005 (Gazz. Uff. 28 luglio 2005, n. 174).

  • User

    Grazie davvero Contabile.
    Ho trovato che il 2° semestre del 2007 è pari a 4,07%.
    Quindi, 4,07% + 7% (maggiorazione) = 11,07%, tasso valido per il secondo semestre 2007.
    Mi confermi per favore che ho capito bene il discorso della maggiorazione del 7% (9% se fossero generi alimentari).
    Grazie ancora.