• User

    Compravendite tra privati e diritto di recesso.

    Un saluto a tutti.

    Ho un paio di quesiti per i quali ho cercato risposta ma inutilmente. Se un privato acquista "a distanza" un bene di consumo da un altro privato e una volta ricevuta la merce spedita l'acquirente constata che essa differisce in maniera significativa dalla descrizione che il venditore aveva fornito per iscritto e pubblicato su un sito web, esiste il diritto di recesso? In caso affermativo e nel caso in cui il venditore si rifiuti di rimborsare l'acquirente, in che modo può quest'ultimo difendersi e quali sono i riferimenti legislativi?
    Un'ultima cosa, se aprendo il pacco si scopre che la merce (un oggetto che non può essere sostituito) è seriamente danneggiata, presumibilmente per colpa del corriere, come ci si deve comportare?

    Scusatemi per le tante domande ma ho fatto ricerche senza successo. Forse la compravendita tra privati di beni usati è regolata da leggi recenti?

    Grazie,
    Andy


  • User

    E' possibile applicare gli articoli che ho trovato nel libro quarto del Codice Civile ("Delle Obligazioni") oppure riguardano solamente i venditori per professione?

    Grazie ancora


  • Super User

    Ciao Andrea P,
    non ho capito bene se il rapporto e tra due privati, oppure c'è un intermediatore di mezzo (il sito web). In quest'ultimo caso dovresti anche tener conto di quanto scritto nel sito web.

    Comunque il diritto di recesso esiste, basta restituire la merce nei termini prefissati dalla legge. Il termine è di 10 giorni, nel caso non fosse stato comunicato (ad esempio se non era scritto nel sito), il termine si allunga a 3 mesi.
    Le spese di restituzione del bene sono a carico tuo, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso devi ricevere i soldi del bene, in caso contrario potri adire l'autorità giudiziaria.

    In realtà il recesso si applica solo ai contratti tra fornitori e consumatori, non tra privati. Però per ritenersi un contratto tra privati deve essere specificato espressamente, tipo "vendita da privato esente da ogni garanzia, diritto di recesso, cambio o reso secondo le norme europee". In questo caso non esiste recesso. In caso contrario si applicano al contratto tra privati la normativa comunitaria (come detto sopra).
    Perciò ti dicevo che devi verificare le clausole del contratto stipulato.

    Per i riferimenti legislativi ti consiglio di leggere qui:
    http://www.studioconsult.it/dirittorecesso3.html


  • Super User

    @bsaett said:

    In realtà il recesso si applica solo ai contratti tra fornitori e consumatori, non tra privati. Però per ritenersi un contratto tra privati deve essere specificato espressamente, tipo "vendita da privato esente da ogni garanzia, diritto di recesso, cambio o reso secondo le norme europee". In questo caso non esiste recesso. In caso contrario si applicano al contratto tra privati la normativa comunitaria (come detto sopra).
    Perciò ti dicevo che devi verificare le clausole del contratto stipulato.

    Ciao a tutti,
    non sarei proprio d'accordo che il fornitore privato diviene fornitore professionale se non si qualifica in via dettagliata e contraria. Privato era e tale resta. Mi risulta che conti la sua condizione oggettiva e non la rappresentazione che se ne da. Perchè la pensi diversamente??


  • Super User

    In verità sono a conoscenza di qualche sentenza che accoglie la tesi della rappresentazione verso un terzo (perciò dicevo può essere importante il sito a cui è stato fatto riferimento).

    Devo ammettere però che non è materia della quale mi occupo di solito, per cui non ho vere e proprie statistiche sul punto. Mi baso più che altro su voci di colleghi.

    Comunque rimangono le garanzie, minori, stabilite dal codice civile (art. 1490 e ss.). Si potrà quindi agire per il difetto di qualità promessa.


  • Super User

    @bsaett said:

    In verità sono a conoscenza di qualche sentenza che accoglie la tesi della rappresentazione verso un terzo (perciò dicevo può essere importante il sito a cui è stato fatto riferimento).

    Devo ammettere però che non è materia della quale mi occupo di solito, per cui non ho vere e proprie statistiche sul punto. Mi baso più che altro su voci di colleghi.

    Comunque rimangono le garanzie, minori, stabilite dal codice civile (art. 1490 e ss.). Si potrà quindi agire per il difetto di qualità promessa.

    Oh yes!!
    Non escluderei anche una qualche rilevanza penale. Mi pare si chiami "truffa nell'esercizio del commercio" .... rappresentazione artificiosa e dolosa di un "aliud pro alio" ... non mi ricordo l'articolo e non ho qua il codice ... ma domani magari controllo. Ciao Ciao


  • User

    Riguardo l"aliud pro alio" ho trovato questo:

    http://www.dirittoepiemonte.it/articoli/aliud_proalio.htm


  • Super User

    EDit. Frode non truffa e solo qualora ci sia l'esercizio di un'attività commerciale.

    Riporto la norma:

    **Codice penale

    Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio **[1]

    [1] Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile [624] per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni) [518] [2] .

    [2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 (lire duecentomila) [3] .


  • User

    Quello che dice il Codice Civile in merito si può applicare anche alla compravendita tra privati? P.es.:
    **Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
    Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
    Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229). **

    So di una recente normativa Europea secondo la quale in una vendita tra privati la garanzia è implicita a meno che non venga espressamente esclusa dal venditore al momento della vendita. In questo caso si tratta di una vendita tramite il sito Ebay. Non un'asta ma una vendita a prezzo fisso. Il venditore non ha specificato nulla riguardo le condizioni di vendita. L'oggetto mi è arrivato seriamente danneggiato (un'ispezione esterna del pacco non ha fatto sospettare) e sensibilmente diverso dalla descrizione che era stata pubblicata sul sito in questione in modo da abbassare di molto il valore dell'oggetto, al di là dei danni.

    Grazie infinite,
    Andrea


  • Super User

    Ciao Andrea,

    il codice civile si applica certamente alle compravendite tra privati.

    Per la garanzia del consumatore implicita, non so se c'è una normativa europea. Quello che dicevo sopra si basa su alcune pronunce giurisprudenziali. Altro non so dirti. Vedrò di informarmi.


  • User Newbie

    Salve a tutti,

    ho lo stesso problema di Andrea_P solo che il mio oggetto non è danneggiato ma semplicemente differisce dalla descrizione su eBay.
    Non era un'asta ma un "compralo subito" e si tratta di una compravendita tra privati (però l'oggetto era segnalato come "nuovo"!).
    Sapete dirmi quali sono i riferimenti legislativi a quali posso riferirmi? Nel thread qua trovo solo quelli per gli oggetti rovinati.
    Qualche novita su questa "normativa europea"? L'ho trovata citata anche da altre parti ma mai con sicurezza..
    vi ringrazio per qualsiasi aiuto,
    un saluto, Francesco


  • Super User

    Ciao Andrea e Eweriuer,

    per entrambi i vostri casi si applica la normativa prevista dal codice civile, in particolare dagli artt. 1476 e seguenti (in particolare 1479, 1490, 1492, 1494, 1497). Il compratore ha l'obbligo di denunciare i vizi della cosa nel termine di 8 giorni dalla scoperta dei vizi.
    Per quel che mi risulta la normativa europera riguarda la vendita tra impresa e consumatore (cosiddetto B2C, business to consumer), non la vendita tra privati. Per quest'ultima è più che sufficiente la normativa prevista dal codice civile (fermo restando che ci saranno anche raccomandazioni europee per la vendita privato-privato, forse).


  • User Newbie

    Ciao bsaett,

    innanzitutto ti ringrazio per la risposta velocissima, però gli articoli da te citati riguardano oggetti con vizi.
    Il mio oggetto, per quello che deve fare, funziona, solo che non è come è stato descritto su eBay.
    Per essere più preciso io avevo bisogno di un router Adsl, nel titolo dell'inserzione è stato scritto "router adsl2+ compatibile" mentre, in realtà, con l'adsl non centra nulla dato che riguarda solamente wifi e quindi non si collega direttamente alla adsl, necessitando quindi di un modem.
    L'unico articolo da te citato che possa essermi utile mi pare il 1497, ma mi domandavo se per caso ce ne fossero altri più pertinenti.
    Ti ringrazio nuovamente,
    Francesco


  • User Newbie

    in più vorrei far notare anche la malafede dell'utente in quanto:

    1. per il mio oggetto non accetta PayPal, mentre per tutti gli altri che ha in vendita sì, questo immagino per agevolare la sua "truffa"

    2. alla mia domanda precisa sul tipo di oggetto è stato risposto in modo generico (stupido io a comprarlo però...)

    3. l'utente non risponde più

    4. il titolo e la descrizione sono chiaramente fuorvianti


  • Super User

    Ciao eweriuer,

    anche nel tuo caso vi è un vizio del contratto comunque per difformità del bene consegnato. La disciplina che ti riguarda è agli artt. 1453 e ss. cod. civile. cioè la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazione corrispettive.
    Ovviamente avverti EBay.


  • User Newbie

    Grazie ancora per la risposta esauriente, un ultimo mio dubbio:

    la transazione via eBay è da considerarsi come un contratto?
    dalle definizioni vedo:

    **Art. 1321 **Nozione
    Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.


  • Super User

    Si, anche quella è un contratto.


  • User Newbie

    @shapur said:

    Ciao a tutti,
    non sarei proprio d'accordo che il fornitore privato diviene fornitore professionale se non si qualifica in via dettagliata e contraria. Privato era e tale resta. Mi risulta che conti la sua condizione oggettiva e non la rappresentazione che se ne da. Perchè la pensi diversamente??

    salve io sono una persona che ha messo in vendita dei sediliper auto nel sito :SUBITO.IT,mi ha contattato una persona di arezzo interessataall'acquisto,dopo la visione di molte foto ha acquistato i sedili con Bonificoe ha prenotato il ritiro della merce con un corriere espresso di suafiducia.quando i sedili gli sono arrivati ha detto che non gli vanno benepoichè son messi troppo male secondo lui .adesso mi chiede di recedere con lacifra da lui versatami e di accettare la restituzione dei sedili.
    COSA POSSO O DEVO FARE ?


  • User

    Mi sono trovato in una situazione simile, con la differenza che io ho pagato con paypal.
    Il punto e' che non essendo una transizione derivante da ebay, ma da un altro sito,
    paypal mi ha detto che loro non risolvono una contestazione per "merce non conforme".

    Nel mio caso, il venditore dice di non accettare la restituzione.
    Quindi paypal mi dice che dovrei bloccare il pagamento parlando con i gestori
    della mia carta di credito.

    Dal punto di vista legale cosa dovrei fare per essere pienamente in regola?

    Per il momento, da quel che ho capito, mi converrebbe:
    Restituire comunque la merce con pacco tracciabile.
    Bloccare il pagamento parlando col gestore della mia carta di credito allegando
    anche la ricevuta del pacco.

    E' corretto?

    PS: Ovviamente ho riuppato questo vecchissimo thread perche' anche nel mio
    caso e' da privato a privato senza esclusione della garanzia.

          Grazie in anticipo.

  • Super User

    Ciao saronno. benvenuto nel forum Gt.
    Sì. Dovresti inviare una raccomandata di contestazione, restituire il pacco e, se sei nei tempi, bloccare il pagamento. (il pagamento va bloccato contestualmente all'invio della lettera raccomandata).