• Super User

    In effetti dovrai presentare l'apposito modello Com-6 bis al Comune ed attendere i fatidici 30 giorni per il "silenzio assenso". Logicamente dichiarerai un sito web "collettivo" ed eventualmente il vero magazzino, ma non servirà un vero negozio.

    Trascorsi 30 giorni, con la copia del com 6 bis verificherei al registro imprese (camera di commercio) l'eventuale affiancamento dell'apposito codice attività (e-commerce non alimentare) a quelli già presenti.

    Anche all'agenzia delle entrate dovri presentare l'apposito modello AA9/8 (od AA7/8 a seconda dei casi) dove dichiarerai l'ulteriore codice attività e soprattutto il sito web collettivo (e-bay) dove farai e-commerce.

    Nel tuo spazio virtuale adibito a negozio evidenzia sempre il numero di partita iva.

    Per le mie conoscenze non dovresti poter usare la vendita all'asta ma solo compralo subito od equivalenti.

    Ecc. ecc.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    In effetti dovrai presentare l'apposito modello Com-6 bis al Comune ed attendere i fatidici 30 giorni per il "silenzio assenso". Logicamente dichiarerai un sito web "collettivo" ed eventualmente il vero magazzino, ma non servirà un vero negozio.

    Trascorsi 30 giorni, con la copia del com 6 bis verificherei al registro imprese (camera di commercio) l'eventuale affiancamento dell'apposito codice attività (e-commerce non alimentare) a quelli già presenti.

    Anche all'agenzia delle entrate dovri presentare l'apposito modello AA9/8 (od AA7/8 a seconda dei casi) dove dichiarerai l'ulteriore codice attività e soprattutto il sito web collettivo (e-bay) dove farai e-commerce.

    Nel tuo spazio virtuale adibito a negozio evidenzia sempre il numero di partita iva.

    Per le mie conoscenze non dovresti poter usare la vendita all'asta ma solo compralo subito od equivalenti.

    Ecc. ecc.

    Paolo

    Grazie Paolo per le risposte.

    Per quanto riguarda il sito, posso dichiarare solo ebay o devo mettere anche il mio sito ? (che per il momento non è abilitato al commercio elettronico).

    Una cosa ancora non mi è chiara.
    tutte le transazioni / ordini devono avere sempre un riferimento on line oppure mi è possibile vendere anche direttamente a privati dal mio magazzino?

    sarà possibile emettere ricevute oltre che fatture?
    nella sostanza mi chiedo se dovrò/potrò puntare solo sul commercio elettronico oppure è possibile adottare una forma di "commercio al dettaglio misto" concedimi il termine tra via telematica e vendita al dettaglio?

    Grazie

    Francesco


  • Super User

    E' possibile effettuarlo misto, ma, nel caso, si dovranno ottemperare a tutti gli altri adempimenti amministrativi propri del commercio al dettaglio, compresa l'identificazione di un negozio in regola con le normative asl, comunali, VVFF ecc.

    Il sito da dichiarare per l'e-commerce è quello attraverso il quale l'e-commerce è realmente fatto, non altri.

    Paolo


  • User

    [QUOTE=i2m4y;241513]E' possibile effettuarlo misto, ma, nel caso, si dovranno ottemperare a tutti gli altri adempimenti amministrativi propri del commercio al dettaglio, compresa l'identificazione di un negozio in regola con le normative asl, comunali, VVFF ecc.

    Ciao Paolo,

    in effetti in questo caso come è possibile stabilire dove è al dettaglio e dove è elettronico?

    Nel mio caso, non avere il negozio, ma solo il magazzino, mi eviterebbe complicazioni e spese.


  • Super User

    Elettronico è solo una qualità del commercio al dettaglio o di quello all'ingrosso che possono essere svolti parallelamente anche in maniera tradizionale.

    Al dettaglio se ricordo bene (perchè non mi occupo personalmente di quelle pratiche) necessità di locali aperti al pubblico rispettosi di determinati requisiti e probabilmente un capannone o magazzino non vanno bene.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Elettronico è solo una qualità del commercio al dettaglio o di quello all'ingrosso che possono essere svolti parallelamente anche in maniera tradizionale.

    Al dettaglio se ricordo bene (perchè non mi occupo personalmente di quelle pratiche) necessità di locali aperti al pubblico rispettosi di determinati requisiti e probabilmente un capannone o magazzino non vanno bene.

    Paolo

    cioè intendi dire che il commercio elettronico si può affiancare a una delle due varianti ( o a entrambe) ?

    In altre parole se si tratta di commercio al dettaglio il negozio ci vuole comunque ?


  • Super User

    Se al dettaglio reale, fisico, tangibile, tradizionale.

    Se invece è solo virtuale via web allora non serve.

    P.


  • User

    capisco quello che tu dici Paolo

    Il fatto è che, senza voler passare per quello che vuole trovare scorciatoie o mix strani, avere un negozio sul web che mi permettesse di vendere a privati tramite magazzino sarebbe una bella comodità, ed in effetti credo sia quello che molti fanno su ebay.

    Non mi è ancora chiaro se il discorso è fattibile, sulla carta ci vogliono tutti i requisiti del commercio al dettaglio diretto, ma in pratica la maggior parte di chi vende via ebay non ha un vero negozio no.....??


  • Super User

    Tu puoi tranquillamente avere un magazzino collegato al tuo commercio esclusivo via e-commerce..... questo significa che però non devi avere locali aperti al pubblico.

    Prova a vedere come è fatto un Com 6 bis e capirai quanto dico.

    Paolo


  • User

    grazie, gli darò un'occhiata al più presto!


  • Bannato User Newbie

    In merito ad una discussione su un forum volevo chiedervi se è possibile un paio di domande: ho aperto la partita iva per la vendita di prodotti non alimentari on line
    Ho dichiarato come sito www.++++++++++ che è un sito ospitante, e nella domanda al comune ho scritto lo stesso sito + il portale collettivo che lo ospita cioè www.++++++++++.eu , ora mi chiedo….dato che molti utenti che hanno un negozio in quel portale vendono anche su altri mercatini o hanno un altro negozio su ebay, questa cosa si può fare? Cioè io posso vendere anche su ebay? E posso registrare le fatture che ebay m’invia ogni mese con le spese per le tariffe e le commissioni sul valore finale dell’oggetto venduto? Risulterebbe come un servizio di cui mi avvalgo? E se uso entrambi i siti devono esserci su entrambi sempre gli stessi prodotti?? O per esempio su ebay posso vendere una bicicletta che magari su masebo non vendo? Inoltre….quando all’iscrizione alla camera di commercio dichiaro che il magazzino è il mio garage…che ha un numero civico diverso da quello di casa, i clienti possono venire direttamente lì a comprare, o possono venire solo a ritirare un oggetto comprato sempre via internet? Vi ringrazio tantissimo se potreste aiutarmi 🙂


  • Super User

    Ciao e benvenuto,

    puoi vendere un po' su masebo, un po' sue-bay, in parti diseguali, oggetti diversi ecc. nessun problema, se non aver dichiarato ogni sito al fisco ed alle altre autorità competenti (comune compreso).

    Non potrai avere locali aperti al pubblico se la vendita è come e-commerce.

    Paolo


  • Bannato User Newbie

    Grazie mille per la risposta e il benvenuto 🙂
    In che senso se non aver dichiarato ogni sito?
    Io quando ho aperto la partita iva e ho fatto la domanda al comune ho scritto solo il mio sito personale su masebo e il portale che lo contiene, appunto www.+++++++.eu... anche perchè un sito mi chiedeva....
    In questo caso posso vendere anche su ebay e oggetti diseguali?


  • Bannato User Newbie

    Inoltre Volvo Chiedere....si Può Rilasciare Ai Privati Che Acquistano Una Ricevuta Come Quelle Dei Ristoranti Al Posto Della Fattura? Altrimenti Mi Tocca Chiedere Ogni Volta Il Codice Fiscale Anche A Una Persona Che Acquista Una Spina Da 30 Centesimi 😞
    Il Codice Scelto Per L'attività è Il Seguente:
    52614-commercio Al Dettaglio Di Prodotti Non Alimentari Effettuato Via Internet


  • Super User

    Ciao,

    nel senso che il commercio elettronico presuppone una comunicazione al comune dove si dichiarano i siti utilizzati per il commercio medesimo. Anche all'agenzia delle entrate il medesimo adempimento.

    L'e-commerce è assimilato alle vendite per corrispondenza e, per una serie di eccezioni alle norme, non serve rilasciare nè fatture, nè ricevute, nè
    scontrini.

    Solo se il cliente ne fa espressa richiesta all'atto dell'acquisto sarà rilasciata fattura.

    Paolo


  • Bannato User Newbie

    quindi io che ho per ora dichiarato solo il sito personale su quel portale non posso vendere anche su ebay?? Molti dicono che lo fanno e portano in detrazione anche le fatture di ebay, pur non avendo dichiarato ebay all'apertura della partita iva, nel senso che ebay diventa un servizio in più per la ditta .... che confusione 😛
    Ma se non rilascio nulla dove registro le vendite?
    Grazie 🙂


  • Bannato User Newbie

    e la lista clienti e fornitori?
    arigrazie


  • Bannato User Newbie

    ho trovato questo articolo inerente al commercio elettronico indiretto, cioè quel commercio dove l'ordine e pagamento avviene per via telematica e la consegna in modo tradizionale....ad esempio le poste:

    Commercio elettronico indiretto: certificazione dei ricavi con annotazione sul registro dei corrispettivi.
    In sostanza, la configurabilità dell’e-commerce come vendita per corrispondenza – e quindi il suo inquadramento nell’area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell’ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell’acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere.
    Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto[1] ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza.
    Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste cessioni[2].
    In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi.
    La mancanza di un obbligo all’emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l'emissione della fattura.
    Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell’ambito delle operazioni menzionate nell'art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente.

    Problematica operativa relativa all’eventuale rettifica dei corrispettivi.
    La cennata soluzione dell’esonero dall’emissione della fattura è senza dubbio un’importante semplificazione negli adempimenti amministrativi connessi con la vendita al pubblico di merci via Internet. Essa presenta tuttavia anche delle controindicazioni con particolare riguardo alla gestione IVA dell’eventuale recesso esercitato dal consumatore entro i termini previsti dal D.Lgs 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
    Infatti, ai contratti stipulati con strumenti informatici o telematici si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 50/92[3], di attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
    Il D.Lgs n. 50/92 ha introdotto il principio base del diritto di recesso per il consumatore[4] quando il contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e, quindi, senza che il consumatore stesso abbia potuto avere il giusto tempo per ponderare la decisione.
    È importante notare che l’art. 9, comma 1, di detto D.Lgs., trattando delle altre forme speciali di vendita (offerta televisiva o altri mezzi audiovisivi), estende la portata della tutela anche ai “contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici".
    In considerazione del disposto dell’art.6 del citato D.Lgs.50, il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare all'operatore commerciale - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine o dalla data di ricevimento della merce, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine.
    In tale contesto negoziale, l'utilizzo del registro dei corrispettivi impedisce all'operatore di procedere alla variazione in diminuzione delle operazioni effettuate in dipendenza del «ripensamento» del cliente entro il termine concesso dalla legge.
    Stante, infatti, quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria[5], i contratti conclusisi ai sensi del citato D.Lgs. 50/92 debbono intendersi perfezionati all'atto della spedizione del bene, a nulla rilevando la successiva restituzione del bene stesso da parte del cliente. Ad avviso dell’Amministrazione, infatti, <<il diritto di recesso, come è noto, ha effetti risolutivi e presuppone un contratto concluso … da cui appunto recedere>>.
    Sotto il profilo dell’applicazione dell’IVA, quindi, la vendita è già perfezionata anche se il cliente ha esercitato il diritto di recesso ad esso spettante.
    L’operatore Internet ha dunque titolo per recuperare il debito erariale per l’IVA – tramite nota di variazione ai sensi dell’art.26, comma 2, del DPR n.633/72 - soltanto se esso, per la singola operazione da rettificare, ha optato in modo facoltativo per l’emissione della fattura (ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72) in luogo dell’annotazione sul registro dei corrispettivi.
    Se, invece, l'operazione non è stata fatturata, la rettifica non può influenzare l'imposta già definitivamente acquisita nel momento di registrazione del corrispettivo.


  • Bannato User Newbie

    Per quanto riguarda il "cosa rilasciare" io non voglio vendere senza rilasciare niente ma vorrei adoperare questo sistema misto.....dimmi se lo posso fare....
    Allora, io emetterei la fattura a chi me la richiede e quindi mi farei dare il codice fiscale etc, come da legge... e emetterei invece una ricevuta fiscale a chi nn richiede la fattura registrando i prodotti che vendo nel registro dei corrispettivi.....posso fare questo sistema misto?
    .....Perchè dico di voler usare il sistema misto....perchè è logico che se io vendo un trapano, un negoziante (che vuole rivenderlo) o un muratore avrà tutto l'interesse a chiedermi la fattura dandomi la loro partita iva, ma al privato che vuole usarlo per il fai da te famigliare sarebbe meno scocciante se non gli chiedo il C.F e gli rilascio semplicemente la ricevuta fiscale...
    Grazie image


  • User

    Grazie Paolo e lucustech dei chiarimenti che questa discussione mi sta fornendo. Non sapevo che non ci fosse l'obbligo della fattura o della ricevuta fiscale per la venmdita on line, anzi sapevo il contrario. Questo è molto rassicurante per me, non perché io non voglia rilasciare documentazione fiscale agli acquirenti (lo faccio sempre con il doppio sistema, alle ditte rilascio fattura e ai privati ricevuta fiscale), ma perché significa che anche gli acquisti che io faccio online per rifornirmi non necessitano di documentazione.
    Mi riferisco alla discussione sulla intermnediazione. Non devo preoccuparmi più di tanto se le regole sono queste, basta il carico e scarico dei venduti sul registro. Ciao