• User

    @Studiorossini said:

    L'adesione alla UE prevede che qualsiasi soggetto ivi residente sia libero di stabilire all'interno dela medesima la propria iniziativa d'impresa.
    Nulla vieta, pertanto, la costituzione da parte di un soggetto italiano di altra società estera nella UE (o anche extra UE)
    Stefano Rossini

    Nessuno credo abbia mai messo in discussione che chiunque possa aprire una società quasi ovunque (e non solo nella UE), ma purché tale società non sia gestita direttamente da soggetto residente in Italia.
    Il che è ovvio, perché se fosse diversamente, non resterebbe una sola società (ditta/sas/snc/srl/spa) in tutto il territorio Italiano, ovviamente tutti farebbero una LTD in Inghilterra (o in Spagna) dove le tasse sugli utili societari sono bassissime rispetto all'Italia, poi la gestirebbero dall'Italia, e magari venderebbero pure prevalentemente a soggetti Italiani e sarebbero tutti felici (eccetto le entrate fiscali Italiane che collasserebbero).

    Continuare a mettere in giro panzane quali l'idea di costituire un LTD e gestirla da qui per risparmiare su tasse e costi di costituzione, favorisce solo qualche commercialista che pur di intascarsi una parcella vi da consigli che anche solo con in buon senso si dovrebbe comprendere essere sciocchezze e ridicolaggini. L'Agenzia delle Entrate viene poi da voi, a battere cassa e non dal commercialista che vi ha dato il consiglio. :arrabbiato:

    Vero anche che l'Agenzia dell'Entrate è sottodimensionata per andare dietro ad ogni soggetto che fa una società all'estero (magari con ricavi mignon), fare i furbi in Italia come si sa spesso paga, ma fare i furbi in questo caso specifico è difficile che possa pagare perché sarebbero i vostri concorrenti stessi con le società SRL ancora in Italia (che pagano molte più tasse di voi) a fare la segnalazione all'Agenzia dell'Entrate della vostra società anomala.

    Ultima nota: diverso naturalmente il discorso se vi trasferite a vivere in UK veramente (prendendo la residenza vera là) e aprite da là la vostra LTD, vivendo là e gestendola da là. A quel punto nessuno potrà più dirvi nulla, i vantaggi sono enormi anche senza fare una LTD, pensate che in UK un solo-trader (che è l'equivalente da noi della ditta individuale), non ha obbligo di aprire P.IVA fino a 70000 sterline di ricavi.


  • User Newbie

    Salve sig. Rossini
    Lo scorso anno un amico commercialista mi aveva consigliato di aprire una ltd ed ho ascoltato così il suo consiglio an che per i costi molto sostenuti confronto all'apertura di una srl,
    erano 600eur contro 3/3500 di una srl,
    poi una volta costituita la LTD per problemi burocratici bancari non ho potuto utilizzare la stessa ltd in quanto non sono riuscito a trovare una qualsiasi banca nella mia regione (molise)
    che mi aprisse un misero conto corrente bancario senza fido ne altro... mi guardavano come se stessi facendo una truffa come mi presentavo dai direttori di banca con i documenti di una LTD,
    ora sto cercando di chiuderla ed arriva l'ulteriore beffa .... per chiudere una LTD mi hanno chiesto circa 2400 sterline ?

    avrebbe qualche consiglio da darmi?


  • User

    @Giovanni Minganti said:

    Nessuno credo abbia mai messo in discussione che chiunque possa aprire una società quasi ovunque (e non solo nella UE), ma purché tale società non sia gestita direttamente da soggetto residente in Italia.
    Il che è ovvio, perché se fosse diversamente, non resterebbe una sola società (ditta/sas/snc/srl/spa) in tutto il territorio Italiano, ovviamente tutti farebbero una LTD in Inghilterra (o in Spagna) dove le tasse sugli utili societari sono bassissime rispetto all'Italia, poi la gestirebbero dall'Italia, e magari venderebbero pure prevalentemente a soggetti Italiani e sarebbero tutti felici (eccetto le entrate fiscali Italiane che collasserebbero).

    Continuare a mettere in giro panzane quali l'idea di costituire un LTD e gestirla da qui per risparmiare su tasse e costi di costituzione, favorisce solo qualche commercialista che pur di intascarsi una parcella vi da consigli che anche solo con in buon senso si dovrebbe comprendere essere sciocchezze e ridicolaggini. L'Agenzia delle Entrate viene poi da voi, a battere cassa e non dal commercialista che vi ha dato il consiglio. :arrabbiato:

    Vero anche che l'Agenzia dell'Entrate è sottodimensionata per andare dietro ad ogni soggetto che fa una società all'estero (magari con ricavi mignon), fare i furbi in Italia come si sa spesso paga, ma fare i furbi in questo caso specifico è difficile che possa pagare perché sarebbero i vostri concorrenti stessi con le società SRL ancora in Italia (che pagano molte più tasse di voi) a fare la segnalazione all'Agenzia dell'Entrate della vostra società anomala.

    Ultima nota: diverso naturalmente il discorso se vi trasferite a vivere in UK veramente (prendendo la residenza vera là) e aprite da là la vostra LTD, vivendo là e gestendola da là. A quel punto nessuno potrà più dirvi nulla, i vantaggi sono enormi anche senza fare una LTD, pensate che in UK un solo-trader (che è l'equivalente da noi della ditta individuale), non ha obbligo di aprire P.IVA fino a 70000 sterline di ricavi.

    Mi inserisco in questa vecchia discussione per chiedere quale legge dello stato italiano vieta ad un cittadino dello stesso stato di amministrare una società, per esempio una LTD? Faccio questa domanda perchè chiedendo al mio commercialista la risposta è stata che non esiste una legge che lo vieta, thanks


  • User Attivo

    Ciao,

    è vero, nessuna legge dello Stato lo vieta. C'è però una norma fiscale (art. 73, comma 5-bis, DPR 917/86) che, al ricorrere di determinate condizioni, presume che la sede di una società estera possa essere in Italia.
    Marco


  • User

    Si ho letto la norma e la riporto,

    art. 73, comma 5-bis, DPR 917/86

    Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

    **art 2359 cc **

    ** Società controllate e società collegate.

    **
    Sono considerate società controllate:
    1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
    3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
    Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
    Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

    Da quanto posso capire io si parla di società controllate, e quindi per l'amministrazione finanziaria fiscalmente residenti in Italia e perciò tassabili, quando ci sono società o persone che detengono e rappresentano la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, appunto la maggioranza, questo dovrebbe significare che se per esempio una Ltd è amministrata al 50% dall'Italia e per il restante 50% dalla Gran Bretagna, non si commette nessun illecito. Inoltre ricordo che diverse sentenze sottolineano come la prova dell'illecito sia a carico dell'amministrazione finanziaria, cioè questo dovrebbe significare che il fisco non può solamente dire che la società è esterovestita (perchè di questo credo si tratti) ma deve portare delle prove concrete; in merito a questo faccio riferimento alle sentenze:

    91/02/2012 della CtP di Treviso

    125/03/2013 della Ctp di Varese

    entrambe le sentenze su dette stabiliscono che laddove non si ravvisino i presupposti della presunzione di residenza di cui all'art 73, comma 5-bis del TUIR, l'onere della prova ricade esclusivamente sull'amministrazione finanziaria e non sulla società.

    che ne pensate??


  • User

    up 🙂

    se ho una srl o snc posso chiuderla e aprire una ltd ?
    presumo di no sennò lo farebbero tutti.

    se ho una srl o snc con dipendenti ?
    pago inps o no?


  • User

    @dngmrz said:

    up 🙂

    se ho una srl o snc posso chiuderla e aprire una ltd ?
    presumo di no sennò lo farebbero tutti.
    se ho una srl o snc con dipendenti ?
    pago inps o no?

    1. Certo che si può fare, ma se non vengono osservatele condizioni imposte dalla normativa fiscale può essere abbastanza rischioso.

    2. I soci di una s.n.c. commerciale, che svolgono la loroattività con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligatiall’iscrizione INPS nella Gestione previdenziale dei Commercianti, indipendentementedal loro numero. I familiari che svolgono attività lavorativa nella società concarattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati all’iscrizione come coauditori.(circ. 29/84 circ. 94/87).

    Per quanto riguarda la s.r.l., è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.
    L’art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell’art. 29 della legge 160/1975), ha ridefinito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica.
    La disposizione va applicata anche al socio unico di Srl che ha quindi l’obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa.


  • User

    @Forsecelafacciamo said:

    Praticamente stamattina sono stato dal commercialista per alcune domande in merito alle LTD, ma non mi ha saputo rispondere (e lasciamo stare)..

    Riprendendo un pò il discorso di wapumts...

    • Ho aperto un LTD in UK, visto che è veramente semplice se si ha un indirizzo di appoggio ed adesso vorrei iniziare a lavorare. Premetto che è stata un'operazione per evitare tutti i costi di sturt-up e gestionali che ci sono in Italia per una Srl (considerando che le Srl semplificate le fanno solo gli under 35 e in questo paese dopo i 35 sei morto, ma questo è un altro discorso)..

    • Società LTD con amministratore e socio unico residente in Italia. Sito e-commerce per vendita di prodotti comprati da fornitori UK, Conto Paypal Business e via come wapumts.. clienti in Italia (almeno per adesso).. Server in UK..

    • A questo punto serve aprire un'unità locale in Italia?

    • Se si apre un'unità locale in Italia le tasse si pagano in Italia e la LTD che fine fa? (la Ltd UK diventa dormant?)

    • Premetto che le tasse mi va benissimo pagarle in Italia, ma bisogna capire adesso anche come..

    Ripeto, stamattina il commercialista mi ha rimandato a settimana prossima, visto che non sapeva rispondere a questi quesiti.

    Grazie ancora a tutti...

    Se vendi prodotti a clienti italiani con una ltd inglese non sei obbligato ad istituire un'unità locale in Italia. Se decidici di aprire un' **unità locale (**intendendo per essa un impianto operativo o amministrativo ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche) la stessa potrebbe configurare una sede fissa d'affari - "stabile organizzazione", salvo il caso in cui sia utilizzata solo come deposito merci.

    La configurazione di una stabile organizzazione in Italia di una impresa estera, comporta il pagamento delle tasse in Inghilterra e, per la parte di reddito prodotta dalla stabile organizzazione, anche in Italia, salvo il riconoscimento del credito d'imposta per le tasse già pagate in suolo estero.


  • User

    grazie ! 🙂


  • User

    @dngmrz said:

    grazie ! 🙂

    Prego. Per qualsiasi altro dubbio resto a disposizione.


  • User

    @vegeta79 said:

    Si ho letto la norma e la riporto,

    art. 73, comma 5-bis, DPR 917/86

    Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

    **art 2359 cc **

    ** Società controllate e società collegate.

    **
    Sono considerate società controllate:
    1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
    3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
    Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
    Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

    Da quanto posso capire io si parla di società controllate, e quindi per l'amministrazione finanziaria fiscalmente residenti in Italia e perciò tassabili, quando ci sono società o persone che detengono e rappresentano la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, appunto la maggioranza, questo dovrebbe significare che se per esempio una Ltd è amministrata al 50% dall'Italia e per il restante 50% dalla Gran Bretagna, non si commette nessun illecito. Inoltre ricordo che diverse sentenze sottolineano come la prova dell'illecito sia a carico dell'amministrazione finanziaria, cioè questo dovrebbe significare che il fisco non può solamente dire che la società è esterovestita (perchè di questo credo si tratti) ma deve portare delle prove concrete; in merito a questo faccio riferimento alle sentenze:

    91/02/2012 della CtP di Treviso

    125/03/2013 della Ctp di Varese

    entrambe le sentenze su dette stabiliscono che laddove non si ravvisino i presupposti della presunzione di residenza di cui all'art 73, comma 5-bis del TUIR, l'onere della prova ricade esclusivamente sull'amministrazione finanziaria e non sulla società.

    che ne pensate??

    Nessun esperto si pronuncia? Thanks


  • User Newbie

    Buon pomeriggio.
    Sono giorni che cerco informazioni in tal senso ma non riesco a trovare nulla e perciò mi rivolgo cortesemente a voi.
    Sono cittadino italiano, con il lavoro che faccio ho spesso contatti con clienti UE ed extra UE, ma pochissimi in italia.
    Se io volessi aprire una LTD uk e vendere a questi clienti (merci di qualunque tipo.. italiana e non) come dovrei muovermi?
    Nel senso. cosa dovrei fare per evitare la esterovestizione e comunque essere in regola con il fisco italiano?
    Il problema maggiore non sono le tasse (le pagherei volentieri se avessi gli introiti che spero) quanto la semplicità di apertura di una ltd...
    E poi ho un lavoro dipendente full time e quindi preferirei non aprire partita iva in italia...
    Grazie in anticipo
    Eugenio


  • Super User

    Se la Ltd di diritto inglese ha azionista italiano e direttore italiano è difficile evitare la esterovestizione, soprattutto se non si hanno dipendenti in Uk.


  • User Newbie

    vi sono molti vantaggi nel costituire una ltd in Inghilterra, ma anche altrettanti rischi: i rischi però derivano, in maniera pressochè esclusiva, dall’affidare a persone non esperte la creazione di una nuova ltd. [...]