• User

    Si ho letto la norma e la riporto,

    art. 73, comma 5-bis, DPR 917/86

    Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

    **art 2359 cc **

    ** Società controllate e società collegate.

    **
    Sono considerate società controllate:
    1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
    3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
    Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
    Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

    Da quanto posso capire io si parla di società controllate, e quindi per l'amministrazione finanziaria fiscalmente residenti in Italia e perciò tassabili, quando ci sono società o persone che detengono e rappresentano la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, appunto la maggioranza, questo dovrebbe significare che se per esempio una Ltd è amministrata al 50% dall'Italia e per il restante 50% dalla Gran Bretagna, non si commette nessun illecito. Inoltre ricordo che diverse sentenze sottolineano come la prova dell'illecito sia a carico dell'amministrazione finanziaria, cioè questo dovrebbe significare che il fisco non può solamente dire che la società è esterovestita (perchè di questo credo si tratti) ma deve portare delle prove concrete; in merito a questo faccio riferimento alle sentenze:

    91/02/2012 della CtP di Treviso

    125/03/2013 della Ctp di Varese

    entrambe le sentenze su dette stabiliscono che laddove non si ravvisino i presupposti della presunzione di residenza di cui all'art 73, comma 5-bis del TUIR, l'onere della prova ricade esclusivamente sull'amministrazione finanziaria e non sulla società.

    che ne pensate??


  • User

    up 🙂

    se ho una srl o snc posso chiuderla e aprire una ltd ?
    presumo di no sennò lo farebbero tutti.

    se ho una srl o snc con dipendenti ?
    pago inps o no?


  • User

    @dngmrz said:

    up 🙂

    se ho una srl o snc posso chiuderla e aprire una ltd ?
    presumo di no sennò lo farebbero tutti.
    se ho una srl o snc con dipendenti ?
    pago inps o no?

    1. Certo che si può fare, ma se non vengono osservatele condizioni imposte dalla normativa fiscale può essere abbastanza rischioso.

    2. I soci di una s.n.c. commerciale, che svolgono la loroattività con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligatiall’iscrizione INPS nella Gestione previdenziale dei Commercianti, indipendentementedal loro numero. I familiari che svolgono attività lavorativa nella società concarattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati all’iscrizione come coauditori.(circ. 29/84 circ. 94/87).

    Per quanto riguarda la s.r.l., è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.
    L’art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell’art. 29 della legge 160/1975), ha ridefinito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica.
    La disposizione va applicata anche al socio unico di Srl che ha quindi l’obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa.


  • User

    @Forsecelafacciamo said:

    Praticamente stamattina sono stato dal commercialista per alcune domande in merito alle LTD, ma non mi ha saputo rispondere (e lasciamo stare)..

    Riprendendo un pò il discorso di wapumts...

    • Ho aperto un LTD in UK, visto che è veramente semplice se si ha un indirizzo di appoggio ed adesso vorrei iniziare a lavorare. Premetto che è stata un'operazione per evitare tutti i costi di sturt-up e gestionali che ci sono in Italia per una Srl (considerando che le Srl semplificate le fanno solo gli under 35 e in questo paese dopo i 35 sei morto, ma questo è un altro discorso)..

    • Società LTD con amministratore e socio unico residente in Italia. Sito e-commerce per vendita di prodotti comprati da fornitori UK, Conto Paypal Business e via come wapumts.. clienti in Italia (almeno per adesso).. Server in UK..

    • A questo punto serve aprire un'unità locale in Italia?

    • Se si apre un'unità locale in Italia le tasse si pagano in Italia e la LTD che fine fa? (la Ltd UK diventa dormant?)

    • Premetto che le tasse mi va benissimo pagarle in Italia, ma bisogna capire adesso anche come..

    Ripeto, stamattina il commercialista mi ha rimandato a settimana prossima, visto che non sapeva rispondere a questi quesiti.

    Grazie ancora a tutti...

    Se vendi prodotti a clienti italiani con una ltd inglese non sei obbligato ad istituire un'unità locale in Italia. Se decidici di aprire un' **unità locale (**intendendo per essa un impianto operativo o amministrativo ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche) la stessa potrebbe configurare una sede fissa d'affari - "stabile organizzazione", salvo il caso in cui sia utilizzata solo come deposito merci.

    La configurazione di una stabile organizzazione in Italia di una impresa estera, comporta il pagamento delle tasse in Inghilterra e, per la parte di reddito prodotta dalla stabile organizzazione, anche in Italia, salvo il riconoscimento del credito d'imposta per le tasse già pagate in suolo estero.


  • User

    grazie ! 🙂


  • User

    @dngmrz said:

    grazie ! 🙂

    Prego. Per qualsiasi altro dubbio resto a disposizione.


  • User

    @vegeta79 said:

    Si ho letto la norma e la riporto,

    art. 73, comma 5-bis, DPR 917/86

    Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

    **art 2359 cc **

    ** Società controllate e società collegate.

    **
    Sono considerate società controllate:
    1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
    3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
    Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
    Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

    Da quanto posso capire io si parla di società controllate, e quindi per l'amministrazione finanziaria fiscalmente residenti in Italia e perciò tassabili, quando ci sono società o persone che detengono e rappresentano la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, appunto la maggioranza, questo dovrebbe significare che se per esempio una Ltd è amministrata al 50% dall'Italia e per il restante 50% dalla Gran Bretagna, non si commette nessun illecito. Inoltre ricordo che diverse sentenze sottolineano come la prova dell'illecito sia a carico dell'amministrazione finanziaria, cioè questo dovrebbe significare che il fisco non può solamente dire che la società è esterovestita (perchè di questo credo si tratti) ma deve portare delle prove concrete; in merito a questo faccio riferimento alle sentenze:

    91/02/2012 della CtP di Treviso

    125/03/2013 della Ctp di Varese

    entrambe le sentenze su dette stabiliscono che laddove non si ravvisino i presupposti della presunzione di residenza di cui all'art 73, comma 5-bis del TUIR, l'onere della prova ricade esclusivamente sull'amministrazione finanziaria e non sulla società.

    che ne pensate??

    Nessun esperto si pronuncia? Thanks


  • User Newbie

    Buon pomeriggio.
    Sono giorni che cerco informazioni in tal senso ma non riesco a trovare nulla e perciò mi rivolgo cortesemente a voi.
    Sono cittadino italiano, con il lavoro che faccio ho spesso contatti con clienti UE ed extra UE, ma pochissimi in italia.
    Se io volessi aprire una LTD uk e vendere a questi clienti (merci di qualunque tipo.. italiana e non) come dovrei muovermi?
    Nel senso. cosa dovrei fare per evitare la esterovestizione e comunque essere in regola con il fisco italiano?
    Il problema maggiore non sono le tasse (le pagherei volentieri se avessi gli introiti che spero) quanto la semplicità di apertura di una ltd...
    E poi ho un lavoro dipendente full time e quindi preferirei non aprire partita iva in italia...
    Grazie in anticipo
    Eugenio


  • Super User

    Se la Ltd di diritto inglese ha azionista italiano e direttore italiano è difficile evitare la esterovestizione, soprattutto se non si hanno dipendenti in Uk.


  • User Newbie

    vi sono molti vantaggi nel costituire una ltd in Inghilterra, ma anche altrettanti rischi: i rischi però derivano, in maniera pressochè esclusiva, dall’affidare a persone non esperte la creazione di una nuova ltd. [...]