• User Newbie

    @Danalisi said:

    Sono residente a Milano e ho appena firmato un contratto con una società svizzera.
    Ho parlato con l'Agenzia delle entrate, con 2 fiscalisti, ho letto le normative varie e ho sentito un legale di fiducia.
    Non vi preoccupate. Siamo sottoposti a tassazione svizzera, per cui non dobbiamo fare dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente in Italia.

    Ovviamente le cose possono cambiare... ma in tal caso si potrebbe fare ricorso in quanto non esiste una normativa specifica in Italia sull'argomento.

    Siate tutti sereni perchè se le cose dovessero girare male lotteremo per i nostri diritti e vinceremo!!!:quote:
    Complimenti per il forum!!! E' utilissimo!

    ==================================
    Grazie della tua sicurezza ma è un' interpretazione, niente di sicuro nè supportato da qualcosa di più concreto da poter usare in caso di necessità ! :mmm:

    Forse però ho trovato un articolo recente ( e quindi aggiornato alla normativa sui frontalieri valida dall' 1 Giugno 2007 ) che riponde alla ns domanda .

    Sul Sole24ore ( nr 6 del 21.1.08 pag 119 -Fisco Internazionale ) l' esperto (Fabrizio Cancelliere) risponde infatti al ns quesito ( ma anche a quello del mutuo -- "non deducibile" -- per chi ha solo reddito svizzero ) dicendo che :
    1)il reddito dei frontalieri italiani , lavoratori dipendenti in Svizzera , non è dichiarabile in Italia in quanto la piena esclusione da tassazione del relativo reddito è espressamente prevista dall' accordo bilaterale del 1974 siglato tra i due stati
    2) L'esperto aggiunge che la soglia degli 8.000 ? ( sopra la quale occorre dichiarare il reddito in Italia ) rappresenta una disposizione di carattere generale che si applica a tutti gli altri casi di lavoro "frontaliero" non disciplinato da norme speciali ( come appunto la convenzione internazionale tra Italia e Svizzera).

    Secondo Boris Bivona ( vedere <...fisconelmondo.it/news-article.storyid-1308.htm > ) in genere le norme contenute nelle Convenzioni prevalgono su quelle (generali) interne. In caso di contrasto pertanto si deve secondo lui applicare la norma contenuta nel trattato internazionale ( ossia la piena esclusione da tassazione nel caso di italiani frontalieri in Svizzera, qualunque sia il reddito percepito).

    Mi auguro a nome di tutti quelli che come me - residenti vicino al confine oppure a Milano opp a Canicattì - sono frontalieri , che questa risposta da un giornale come il Sole24 ore possa darci finalmente delle sicurezze nel fare le ns scelte lavorative oltre che la ns dichiarazione dei redditi .:D
    Ogni ulteriore info a riguardo è però sempre benvenuta !


  • User Newbie

    Ciao a tutti,
    è la prima volta che scrivo su questo forum che trovo molto interessante. Mi trovo anch'io nella situazione di molti con residenza vicino al confine che vorrei riportare indietro in provincia di Milano.
    Ho scritto 2 volte all'agenzia delle entrate da cui dipendo ma aspetto una risposta da circa 7 mesi :bho:
    La scorsa settimana invece sono riuscito a mandare una mail direttamente dal sito dell'agenzia e oggi è arrivata la risposta che vi indico e che sinceramente non ho capito molto, eppure la domanda mi pareva abbastanza semplice:

    Testo richiesta informazioni:
    Buongiorno, sono residente in provincia di Como e sono frontaliero con
    la Svizzera con permesso 'G'. Volevo spostare la residenza a
    Milano e chiedo se posso continuare a pagare le imposte alla fonte
    solo in Svizzera come avviene adesso o se devo fare la dichiarazione
    dei redditi e pagare le imposte in Italia. Non ho altri redditi tranne
    quello da lavoro dipendente. Per la Svizzera da giugno 2007 non ci
    sono problemi in quanto non è più richiesta la residenza in un comune
    di frontiera...Grazie.
    Testo risposta:
    Gentile contribuente, se il lavoro prestato dai c.d. frontalieri,
    cioe' da soggetti residenti in Italia che non soggiornano
    all'estero ma prestano l'attivita', in via continuativa e
    come oggetto esclusivo del rapporto, nelle zone di frontiera ed in
    altri Paesi limitrofi, la retribuzione e' soggetta ad una
    disciplina specifica per il periodo 2007/2008( prolungato al 2010 con
    la Finanziaria 2008).Il concetto di zone di frontiera e' decaduto
    il 1 giugno 2007, dopo l'accordo tra la Svizzera e la Ue sulla
    libera circolazione. Allo stato attuale nulla risulta variato per
    quanto riguarda la fiscalita' verso i lavoratori frontalieri.
    Ricordandole che la presente risposta non è resa a titolo di
    interpello ordinario - ai sensi dell'art. 11 della legge n 212 del
    2000 (statuto dei diritti del contribuente) - bensì a titolo di
    informazione e assistenza - come chiarito dalla circolare 18/05/2000 n
    99, ripresa dalla circolare 16/05/2005 n 23 - e che la stessa è
    pertanto priva di effetti vincolanti per l'amministrazione, Le
    inviamo cordiali saluti. La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai
    sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di
    assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale
    n.99/E del 18/05/2000. Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto
    inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere
    messaggi. Agenzia delle Entrate Centro di Assistenza Multicanale di Venezia Contact Center IL DIRETTORE Susi Ribon Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto
    inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere
    messaggi.

    ........cosa dobbiamo capire????? :mmm: :mmm: vuol dire che gli accordi Svizzera UE prevalgono sugli accordi Svizzera Italia, oppure nulla è cambiato e quindi continuano ad essere forntalieri solo quelli che risiedono entro i famosi 20 km? sinceramente mi viene molta rabbia quando un ente pubblico risponde confondendo di più le idee solo perchè, suppongo, non sa cosa rispondere!!!!
    Ciao a tutti.


  • User Newbie

    ciao a tutti, ho trovato queste ottime risposte sul tema "frontalieri svizzera".
    Sto valutando un'offerta di lavoro in svizzera, terro' la residenza in italia. Lavorero' dall'italia e ogni tanto andro in svizzera per riunion e simili..

    posso ricadere nella definizione di frontaliere ?
    C'e' un numero minimo di giorni all'anno che devo passare in svizzera ?

    inoltre, ad oggi, la tassazione resta solo in svizzera, o bisogna dichiarare anche in italia ?

    grazie mille!


  • User Newbie

    Ciao a tutti,
    ho iniziato dal primo settembre a lavorare in svizzera come frontaliere. Io sono di Milano per cui il problema: "devo pagare le tasse anche in italia se sono fuori dalla fascia di confine?" mi riguarda personalmente.
    Ho mandato una mail all'ufficio frontalieri della CISL di Como. Ecco la risposta che purtroppo non è quella che avrei voluto:

    "la possibilità di non dichiarare ai fini IRPEF in Italia il reddito percepito in Svizzera da parte dei lavoratori frontalieri italiani vale solo per i frontalieri che sono tali (permesso G) e che rispettano le regole della Convenzione Italo svizzera del 1974 (rispettando cioè le 3 condizioni seguenti: residenza in un Comune della "vecchia" fascia in Italia, lavorare in Svizzera in un Comune della "vecchia" fascia e rientro quotidiano presso il comune di residenza italiano).
    Nel momento in cui anche solo una di queste condizioni non sono rispettate, il frontaliero (sempre con permesso G) ricade nella regolamentazione fiscale dei frontalieri della legge finanziaria (Legge 244 del 24/12/2007 art 1 comma 204) che prevede l'obbligo di dichiarare anche in Italia il reddito percepito (nel suo caso) in Svizzera, oltre una franchigia di 8.000 Euro."

    Mi sembra chiaro, bisogna pagare... Non resta che un'ultima spiaggia, rivolgeri all'agenzia delle entrate...

    Ivan


  • User Newbie

    @IvanDrago said:

    Ciao a tutti,
    ho iniziato dal primo settembre a lavorare in svizzera come frontaliere. Io sono di Milano per cui il problema: "devo pagare le tasse anche in italia se sono fuori dalla fascia di confine?" mi riguarda personalmente.
    Ho mandato una mail all'ufficio frontalieri della CISL di Como. Ecco la risposta che purtroppo non è quella che avrei voluto:

    "la possibilità di non dichiarare ai fini IRPEF in Italia il reddito percepito in Svizzera da parte dei lavoratori frontalieri italiani vale solo per i frontalieri che sono tali (permesso G) e che rispettano le regole della Convenzione Italo svizzera del 1974 (rispettando cioè le 3 condizioni seguenti: residenza in un Comune della "vecchia" fascia in Italia, lavorare in Svizzera in un Comune della "vecchia" fascia e rientro quotidiano presso il comune di residenza italiano).
    Nel momento in cui anche solo una di queste condizioni non sono rispettate, il frontaliero (sempre con permesso G) ricade nella regolamentazione fiscale dei frontalieri della legge finanziaria (Legge 244 del 24/12/2007 art 1 comma 204) che prevede l'obbligo di dichiarare anche in Italia il reddito percepito (nel suo caso) in Svizzera, oltre una franchigia di 8.000 Euro."

    Mi sembra chiaro, bisogna pagare... Non resta che un'ultima spiaggia, rivolgeri all'agenzia delle entrate...

    Ivan

    almeno a te hanno risposto con qualche informazione in più anche se incompleta, forse vale la pena di insistere con loro e chiedere un chiarimento su quali sono questi famosi articoli della convenzione in cui si definisce la "vecchia fascia" perchè, come avrai letto dal forum, nessuno è riuscito a trovarli. Così ci possiamo mettere definitivamente il cuore in pace fino a qualche sperata modifica della legge o della convenzione. :bho:
    ciao.


  • User Newbie

    Ragazzi, non contento della risposta dell'ufficio frontalieri di Como, ho inviato una mail all'Agenzia delle entrate (se si può chiamare mail una roba con max 800 caratteri...) chiedendo informazioni.
    Qui sotto trovate la mia richiesta e la risposta che mi hanno fornito.

    Testo richiesta informazioni:
    Buongiorno,..dal primo settembre ho iniziato la mia prima attività come dipendente di una azienda in Svizzera. La Svizzera mi ha rilasciato un permesso per frontalieri (permesso G) in quanto dal giugno 2007 grazie ai nuovi accordi Svizzera-UE è considerato frontaliere qualunque cittadino europeo e non più solamente chi abita nella fascia di confine. ..Secondo l'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera il lavoratore frontaliere viene tassato solamente in Svizzera, l'azienda per cui lavoro infatti mi tassa lo stipendio alla fonte...Volevo sapere se io, essendo residente a Milano sono tenuto a dichiare il mio reddito e a pagare le imposte anche in Italia oppure rientro nelle condizioni dell'accordo bilaterale per cui pago solo in Svizzera.

    Testo risposta:
    Gentile Contribuente,
    ai lavoratori frontalieri, che prestano la loro attività in Svizzera si applica quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Repubblica italiana e la confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.
    Come precisato dalla circolare n. 31 del 14/06/1979 consultabile collegandosi al sito agenziaentrate.gov.it i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.
    Cordiali saluti.


  • User Newbie

    Ragazzi miei brutte notizie!
    La mia collega residente in Veneto e domiciliata in Svizzera a gennaio pagherà 10000 euro circa di arretrati...

    Vale ancora l'accordo bilaterale di cui tanto si é parlato per la famosa fascia dei 20 km dal confine ma solo fino al 2010...

    Presto v'inoltrero' documentazione in materia formitami dall'azienda.

    Io, intanto, mi trasferisco a Como.

    Abbracci e buona fortuna!

    P.S. Pare ci siano dei comuni che pur essendo ad una distanza maggiore del raggio dei 20km facciano eccezione...

    [quote=IvanDrago;553346]Ragazzi, non contento della risposta dell'ufficio frontalieri di Como, ho inviato una mail all'Agenzia delle entrate (se si può chiamare mail una roba con max 800 caratteri...) chiedendo informazioni.
    Qui sotto trovate la mia richiesta e la risposta che mi hanno fornito.

    Testo richiesta informazioni:
    Buongiorno,..dal primo settembre ho iniziato la mia prima attività come dipendente di una azienda in Svizzera. La Svizzera mi ha rilasciato un permesso per frontalieri (permesso G) in quanto dal giugno 2007 grazie ai nuovi accordi Svizzera-UE è considerato frontaliere qualunque cittadino europeo e non più solamente chi abita nella fascia di confine. ..Secondo l'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera il lavoratore frontaliere viene tassato solamente in Svizzera, l'azienda per cui lavoro infatti mi tassa lo stipendio alla fonte...Volevo sapere se io, essendo residente a Milano sono tenuto a dichiare il mio reddito e a pagare le imposte anche in Italia oppure rientro nelle condizioni dell'accordo bilaterale per cui pago solo in Svizzera.


  • Super User

    Su consiglio di una gentilissima collega di Como posto qui questo link che si reputa di interesse per questa discussione:

    http://www.giorgiotave.it/forum/consulenza-fiscale/96998-frontalieri-tassazione-la-risposta-della-dre-lombardia-anteprima.html#post577061

    Paolo


  • User Newbie

    Ciao a tutti,
    volevo portare il mio contributo in fatto di reddito prodotto all' estero.

    Ecco la mia situazione:
    Residente in Italia: Roma (Comune ovviamente fuori dai tradizionali 20km)
    Assunto a tempo indeterminato per un' azienda svizzera: Lugano
    Permesso da fronatliere (rientro settimanale)
    Soggiorno a Lugano per piu' di 183 giorni all' anno.

    Concordo su tutto quanto detto nel link per cio' che riguarda i cosi' detti nuovi frontalieri ocst.com/pagine/tassazione_fuorizona.htm (mettete www davanti al link).

    tranne quanto segue:
    "...si farà riferimento alla disciplina generale dettata dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Svizzera, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un residente italiano è tassato sia in Italia che in Svizzera. "

    Secondo me quanto espresso dall' agenzia dell' entarta non e' corretto.
    A tal proposito vi rimando al seguente link: **altalex.com/index.php?idstr=58&idnot=7682 **(mettete www davanti al link).

    Qui viene spiegato , secondo il mio modesto parere in maniera corretta l' interpretazione dell 'aricolo 15. In questo caso si fa riferimento all' accordo bilaterale tra l' Italia e la Francia. L' articolo 15 per quasi tutte le convenzione è lo stesso (è quello del modello OCSE).

    Se confrontate l' aticolo 15 della convenzione Italia-Francia con quello tra l' Italia e la Svizzera vedrete che a parte il paragrafo 4 (che tratta i frontalieri) le parole sono le stesse.

    Estrapolo dal link l' interpretazione che la cassazione da' all' articolo 15 della convenzione italo-francese:
    "L'art. 15, paragrafo 1, della convenzione italo-francese, disciplina specificamente la tassazione dei redditi derivanti da "lavoro subordinato" e dispone che "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite atal titolo sono imponibili in questo altro "Stato." In altri termini, il criteri primario per la individuazione dello Stato legittimato ad effettuare il prelievo fiscale, sui redditi derivanti da lavoro subordinato, resta quello della residenza del contribuente. Tuttavia, se l'attività lavorativa viene svolta in uno Stato diverso da quello della residenza, viene riconosciuto a tale Stato il potere di effettuare il prelievo (territorialità della fonte del reddito). In pratica, in questa seconda ipotesi, lo Stato di residenza rinuncia ad applicare il criterio della tassazione oggettivo in base al presupposto soggettivo e dell'"utile mondiale", riconoscendo all'altro Stato contraente il diritto di applicare il criterio di tassazione oggettivo in base alla territorialità della fonte del reddito, in ragione della reciprocità della autolimitazione. Quindi, nella specie, in assenza di altre norme, la S. avrebbe dovuto essere tassata in Italia, luogo di produzione del reddito (inconformità anche alle disposizioni del TUIR)."

    Ditemi voi perche' lo stesso articolo (il 15) deve essere interpretato in maniera differrente per l' accordo italo-svizzero.

    Grazie per l'attenzione.


  • User Newbie

    Ciao a tutti,
    fantastico questo forum. Contiene informazioni davvero utili.

    Volevo chiedere a Danalisi se aveva altre notizie.

    I 10000 euro pagati di arretrati come sono scaturiti? dal 730?

    Grazie
    Ciao


  • User Newbie

    @paolo_pirovano said:


    In pratica sei tassato alla fonte in Svizzera, poi dichiari il lordo percepito in italia e vieni tassato di nuovo secondo le aliquote italiane.
    Dovresti poi andare in credito di imposta in Italia per quanto riguarda le trattenute alla fonte Svizzere.

    La mia domanda é: c'é molta differenza tra quello che viene pagato come imposta alla fonte in Svizzera e la tassazione Italiana?

    Grazie e ciao

    Claudio


  • User Newbie

    @The chemist said:


    La differenza è rilevante in pratica tu paghi l'irpef in Italia con le aliquote relative al tuo reddito prodotto in Svizzera e poi puoi togliere l'imposta già pagata in Svizzera. Per avere il reddito dovresti prendere il tuo netto che ricevi in Svizzera, aggiungere l'imposta alla fonte pagata (anche se non è ancora chiaro questo punto e sto attendendo la risposta dal commercialista), moltiplicarlo per le mensilità che ricevi e quello diventa il tuo imponibile per l'irpef al quale applichi le aliquote correnti. Il problema è che la tassazione Svizzera, a seconda della tua posizione familiare e del tuo reddito, può arrivare anche a percentuali molto basse tra il 2% ed il 9% circa mentre in Italia arrivi quasi sicuramente allo scaglione del 38% con qualche piccolissimo sconto per figli e/o moglie a carico, fai tu le differenze :bho:. L'unica consolazione è che pagando le tasse in italia puoi detrarre tutte quelle spese che, pagandole in Svizzera, non puoi più detrarre (es. interessi sul mutuo, spese mediche, detrazioni varie irpef, ecc.).
    Esempio su una media di 36.000 euro netti annui, ci devi aggiungere una differenza di circa 6.000 euro di irpef da cui puoi togliere solo le detrazioni che puoi fare.
    Ciao.


  • User Newbie

    @zar61 said:


    Lavoro in Svizzera da 8 anni con residenza in provincia di Varese (fronteliere permesso G) ma in realtà la famiglia é a Milano ed é piú il tempo che passo li che dove ho la residenza.
    Stavo quindi pensando per vari motivi (casa dove abito che risulta come seconda casa, ecc...)di trasferire la residenza a Milano ma da quello che mi pare di capire si viene a pagare un botto in piú rispetto alla semplice imposta alla fonte Svizzera.
    Per curiosità: dove recupero gli scaglioni dei redditi per fare un confronto??

    Grazie

    Claudio


  • User Newbie

    Gli scaglioni delle imposte suppongo per l'iperf italiana? se si li trovi sul sito dell'agenzia delle entrate agenziaentrate.it
    comunque sono anch'io nella stessa situazione e visto che gli svizzeri dal 1 gennaio 2009 hanno cambiato la condizione di frontaliere introducendo anche il residente fiscale estero per chi ha famiglia oltre i 20 km, penso che sia un problema di molti frontalieri. Ma la tua società non ti ha ancora avvisato di questo cambiamento?


  • User Newbie

    [quote=zar61;602861]

    No, nessun avviso da parte dell'azienda.

    Cioè se hai la famiglia che vive fuori dalla fascia frontaliera, automaticamente non sei piu frontaliere diventi residente fiscale estero e devi pagare le imposte in Italia???
    In pratica è come se tu non fossi piu residente nella fascia frontaliera???

    Strana questa cosa....


  • User Newbie

    @Danalisi said:

    Sono residente a Milano e ho appena firmato un contratto con una società svizzera.
    Ho parlato con l'Agenzia delle entrate, con 2 fiscalisti, ho letto le normative varie e ho sentito un legale di fiducia.
    Non vi preoccupate. Siamo sottoposti a tassazione svizzera, per cui non dobbiamo fare dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente in Italia.

    Ovviamente le cose possono cambiare... ma in tal caso si potrebbe fare ricorso in quanto non esiste una normativa specifica in Italia sull'argomento.

    Siate tutti sereni perchè se le cose dovessero girare male lotteremo per i nostri diritti e vinceremo!!!:quote:
    Complimenti per il forum!!! E' utilissimo!
    Ciao Danalisi,
    sono un frontaliere G che abita fuori Milano. Voglio credere in quello che ti hanno detto i 2 fiscalisti ed il tuo legale in quanto in caso contrario dovro' pagare pagare una quota di tasse all'italia che mi metterebbe in difficolta'. Come posso accedere ai dati che ti rendono cosi' sicura?
    Ciao
    Grazie
    mmm


  • User Newbie

    Ciao a tutti, nessuna news?
    l'interpello che è stato citato era fatto in modo non troppo "esperto", ovvio che l'agenzia delle entrate abbia risposto così.
    a presto!
    P


  • User Newbie

    :eheh: :arrabbiato:

    Ora non ci capisco più nulla!!!

    Qualche giorno fà ho inviato un'email all'agenzia delle entrate con lo stesso quesito:

    Agenzia delle entrate buongiorno, ho ricevuto un'offerta di lavoro in svizzera nel Canton Ticino come dipendente a tempo indeterminato. Rimanendo residente in Italia precisamente in provincia di Milano e utilizzando il permesso di lavoro svizzero come frontaliero, devo fare dichiarazione dei redditi anche in Italia, o e` sufficiente il pagamento delle imposte svizzere alla fonte?....Grazie e arrivederci

    Testo risposta:
    Gentile contribuente,
    la convenzione stipulata tra Italia e Svizzera prevede l'imponibilità nello stato in cui l'attività è svolta. Quindi, nel suo caso, i redditi di lavoro dipendente verrano tassati solamente in Svizzera. Cordiali saluti.

    La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

    Ma allora si deve fare la dichiarazione dei redditi in Italia o nò????


  • User Newbie

    Potrebbe informarmi della situazione attuale di frontaliere con permesso G ma residente in prov. di Milano, se deve dichiarare anche in Italia.
    Da internet dalle ultime sentense 2008, sembrerebbe di sì.
    Conosce sentenze differenti recenti?
    Sarebbe di molto aiuto


  • User Newbie

    Ciao a tutti,
    sono da quest'anno un lavoratoore "non frontaliero" in Svizzera a Lugano. Tutti i giorni faccio Varedo-Lugano andata e ritorno, con un notevole dispendio fisico ed economico. Oggi è arrivata da parte dell'Azienda presso cui lavoro il "cud" sulle imposte alla fonte versate da aprole 2009 a dicembre 2009.
    Per chi come me è fuori dalla cosiddetta "fascia dei 20 km" dal confine (i cui comuni sono riportati dietro i documenti fiscali svizzeri) è applicabile una doppia imposizione fiscale? Considerato che pago 5.70% di imposte alla fonte alla Svizzera (escludendo tutte le trattenute AVS, cassa malati, etc per un totale del 17%), quanto dovrei versare allo STato Italiano? Mi sembra di capire che in teoria non si dovrebbe pagare nulla, infatti posseggo normalmente il permesso tipo G e la mia residenza è Varedo. Premeto cheda gennaio ad aprile 2009 ho lavorato sempre come lav dipendente in Italia.
    Grazie mille