• *si è semplicemente scritto che in caso di rifiuto del risarcimento si inserivano feedback nei siti autorizzati a raccogliere giudizi sui negozi ( tipo tripadvisor) cosa assolutamente legale.
    *
    Non cambiamo le carte in tavola ... non é quello che si diceva all'inizio!

    *nel caso loro si rifiutano di rimborsarlo ha detto ai venditori che scrive varie recensioni su internet dell'accaduto.
    *
    Chissà cosa VERAMENTE é stato paventato al negoziante ... a questo punto direi che dubitare sia lecito ...

    Suggerisco di lasciar perdere e soprattutto non scrivere le famose recensioni ma limitarsi ai feedbak


  • User

    guarda che io intendevo la stessa cosa, fin dall'inizio quando parlavo di recensioni intendevo i feedback, non sono la stessa cosa? dove pensavi che venivano scritte queste recensioni su internet se non nei siti che le raccolgono tipo tripadvisor?


  • Super User

    Si probabilmente se si va in tribunale con quelle carte si fa la fine di "Corona" per 2 foto si è preso più che un assassino.

    I siti che raccolgono i feedback non fanno parte del contratto con il venditore dell' E-commerce. Ergo sarà sempre diffamazione (a mezzo stampa, informatica), è meglio non pubblicare nulla in tali sedi.
    Succitato reato può essere perseguito nel civile, salvo particolari gravità.

    Il reato che invece viene perseguito dalla procura, non è decisionale del privato, anzi dire:** non lo farai, archivierai ecc..** quando le pg fanno le indagini, inciterà il procuratore a condannare al massimo della pena.

    Inoltre si sta dimenticando lo stalking, il reato diventa tangibile se si chiede tante volte di fila la stessa cosa. Anche se la cosa si chiede garbatamente si incorre lo stesso nel reato.

    Sarebbe più facile adire alle vie legali. Non capisco perché non lo si vuole fare!


  • User

    Il mio amico ha già deciso di lasciar perdere e non insistere più, per 30 euro o giù di li non vuole perdere tempo con un legale..
    Vuole solo capire se effettivamente può rischiare qualcosa per estorsione, però vedo che nel forum non c'è nessuno che a livello pratico sa come si comportano i giudici in queste occasioni, in cui avvengono reati ma veramente lievi come entità. Sentir parlare di 4 anni per 30 euro chieste in modo non violento mi fa solo ridere.


  • User

    risolvi74 stai solo perdendo tempo,non hai nulla da temere, inoltre qua dentro ho visto che non c'è gente cosi preparata su queste cose... ti incollo un articolo che ti toglie ogni dubbio, e che serva anche a chi ha commentato in precedenza.

    …Come è noto, la minaccia necessaria per integrare gli estremi dell’estorsione (o della tentata estorsione) consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente. Secondo la previsione normativa, la condotta minacciosa deve causare un doppio evento, ossia la coartazione della volontà della vittima e la disposizione patrimoniale. L’esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitarlo – quali indubbiamente sono il concreto esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di tali iniziative – non presentano, di per sè, i caratteri della minaccia necessaria per l’astratta configurabilità del delitto di estorsione: infatti, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi, le suddette condotte sono esclusivamente dirette alla legittima realizzazione di un diritto proprio dell’agente. Tuttavia, se l’esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l’iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante. Quest’ultima, poichè non trova alcuna giuridica giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare. In questo senso si è già espressa questa Corte, avendo statuito che “in tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto – come l’esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva – può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l’elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato” (Cass. 16618/2003 Rv. 224399). Dunque, non ogni prospettazione alla controparte o a persona terza di un’azione giudiziaria deve essere considerata come minaccia: è tale solo quella che è finalizzata a conseguire un profitto ulteriore ed ingiusto, in quanto il discrimine tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia di esercitarlo è da individuarsi proprio nell’ingiustizia del profitto che si intende realizzare. **In tale prospettiva, è indubbio che una richiesta del tutto sproporzionata ed eccessiva della quale l’agente sia consapevole, possa essere sintomatica dell’intenzione di conseguire un ingiusto profitto, come ha statuito questa Corte di legittimità secondo la quale alla richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o consumato, di estorsione quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta locupletazione”: **Cass. 273/1970 Rv. 115339; Cass. 7380/1986 riv 173383 ha ribadito che “la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione può assumere forme ben diverse, come quella della prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denunzia penale, che si rivela ingiusta quando la utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l’agente sia consapevole”.Pertanto, si può affermare che il concreto esercizio di un’azione esecutiva oppure la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo o di un’azione esecutiva costituiscano una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione alle due seguenti condizioni: a) la minaccia dev’essere finalizzata al conseguimento di un profitto al quale non si abbia diritto; b) l’agente dev’essere consapevole dell’illegittimità o della pretestuosità della propria condotta, anche se l’illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale.


  • Super User

    livignodiligno sei pregato di non fare commenti fuori luogo.

    Secondo poi vi sono numerose sentenze recenti, di cassazione, a riguardo.

    La lettura ribadisce esattamente quello che ho sottolineato più volte, anche se essendo sentenze DATATE non prendono in considerazione il Codice Penale attuale.

    La fiddamazione è un male ingiusto, ovviamnete non ne hai minimamente tenuto conto. Le vecchie sentenze riportate, non riguardavano questo ambito (ergo sono sentenze generiche, nemmeno a sezioni unite). Tutt'altro da quello che dichiari, non sono riconducibili al caso in questione. E come è ovvio leggere esaminando il caso specifico della sentenza, non si è incorsi in eventuali reati di stalking (ricordando che il reato non esisteva al tempo). Anche esso male ingiusto.

    Non venite a riportare sentenze "superate" di cui non sapete leggere il significato.


  • User

    E' palese che il venditore tenta di aggrapparsi ad un reato inesistente in questo caso (estorsione) per non incorrere nel rimborso richiesto.
    Nel tuo post scitto in precedenza scrivi testuali parole : In questo caso c'è la minaccia finalizzata all'estorsione.

    Peccato che nel testo che ho messo dice il contrario, non è stato commesso nessun reato di minaccia o estorsione.

    Inoltre parli di diffamazione, altra cosa che non accade, si è liberi di scrivere feedback negli appositi siti dopo un acquisto come voleva fare l'utente, basta riportare solo cose vere, in questo caso non c'è nessuna diffamazione.

    si è liberi anche di dire o mi rimborsi le 30 euro o inserisco feedback sui vari siti in quanto legittima realizzazione di un diritto proprio,ovvero ottenere il rimborso da 30 euro, come scritto nel testo sopra citato.

    IL VENDITORE SI PUO' RIFIUTARE DI RIMBORASARE QUESTE 30 EURO PERCHE' NON E' STATA EMESSA NESSUNA SENTENZA A RIGUARDO MA ASSOLUTAMENTE NON PUO' DENUNCIARE NESSUNO PER ESTORSIONE,MINACCIA, O DIFFAMAZIONE.


  • Super User

    *Non può denunciare ....
    *
    Già qui posso fermarmi, risulta inutile continuare.


  • Appoggio la mozione ....

    Non può denunciare ....

    Per potere può ....

    Inutile continuare.

    PS: ... a titolo personale faccio notare che é pericoloso contrariare con troppa enfasi colui che ha "il potere del dito" ....


  • User

    non può denunciare nel senso che la sua denuncia non avrebbe conseguenze, mi sembrava logico..
    anzi rischia la querela per il reato di calunnia..


  • User

    Ringrazio tutti per l'interessamento, ieri il mio amico ha parlato con un avvocato suo parente, gli è stato detto che assolutamente non ha compiuto nessuna estorsione, minaccia o diffamazione. Il venditore è libero di fare quello che vuole, ma in caso effettui veramente la denuncia l'avvocato ha detto di farglielo sapere e si procederà con una querela per calunnia.
    L'articolo pubblicato da livigno qualche post sopra spiega bene quello che è stato spiegato al mio amico dall'avvocato.
    Concludo dicendo che il mio amico non ha intenzione di far agire un legale per ottenere queste 30 euro. Per lui la storia è finita cosi.


  • "Senza" le recensioni suppongo.


  • User

    L'avvocato ha anche detto di inserire pure feedback nei siti appositi, in cui si racconta l'episodio accaduto, riportando solo cose vere, realmente successe.


  • Nel caso particolare la recensione **riportando solo cose vere **sarebbe questa?

    "dopo aver fatto un acquisto in un negozio, ed essere tornato a casa, (50 km dal negozio) un mio amico si è accorto che gli è stato dato un prodotto diverso da quello che ha pagato, un prodotto che costa 40 euro in meno rispetto a quello che ha pagato. Il negozio si è detto subito disponibile alla sostituzione ammettendo che hanno commesso un errore"

    Non mi pare che sia una recensione negativa, anzi tutta pubblicità.


  • User

    be insomma, te ordini un determinato prodotto, paghi, e poi scopri che te ne hanno dato un altro,diverso,sbagliato e che vale meno, come incompetenti e male organizzati, in più non risarciscono neanche 20 euro.

    In più nella recensione aggiunge che hanno rifiutato un risarcimento di 20/30 euro.


  • Mi pare che a quel punto non si seguano alla lettera le istruzioni del Vostro legale:
    ** riportando solo cose vere, realmente successe.**
    Non hanno rifiutato un risarcimento visto che non sussisteva nessun obbligo in tal senso. Siete Voi che avete chiesto cosa non prevista e non dovuta.
    Scrivere che lo hanno rifiutato porta Voi a dover dimostrare che era dovuto.


  • User Attivo

    Io per 30 euro non avrei nemmeno iniziato la discussione.


  • Neanche io ... ma ... le discussioni su questo forum sono gratuite ...


  • User

    L'avvocato ha detto che se si deve fare 50 km ad andare e 50 km a tornare per colpa di un errore causato dai venditori hanno causato un danno al mio amico, quindi spetta un risarcimento (benzina+tempo perso),quindi si sta scivendo una cosa vera nel feedback.
    Poi loro sono liberi di non darlo visto che non c'è stata nessuna sentenza a riguardo, ma non possono denunciare per diffamazione.


  • Super User

    L'avvocato ha detto che bisogna mettere mano al portafoglio e dargli 50€ minimo per la diffida, da cui scaturirà il risarcimento.

    Se il privato insiste imperterrito, al 99% si prende 3 -4 capi di accusa penali.
    Inoltre i siti non sono autorizzati a pubblicare nulla su nessuno, salvo aver il contratto in mano. In Italia la legge penale è precisa: si possono pubblicare solo le sentenze in modo sterile.

    Se anche fossero dei ladri riconociuti dal tribunale: dicendo che sono dei ladri(.) è consentito; dire sono dei ladri mafiosi, sarebbe reato.