• User Newbie

    ansia

    Per prima cosa desidero farvi i complimenti: in questi ultimi tempi ho fatto molte ricerche su Internet ed ho avuto modo di riscontrare che solo in questo forum vengono fuori spunti di riflessione realmente interessanti, di persone che evidentemente sanno quello che dicono. In particolare mi sovvengono alcuni interventi di Giurista o tale Lokken ma anche altri che non ricordo.

    Il caso che ho da sottoporvi è il seguente.

    Nel 2013, per pure divertimento ho creato numerosi profili fake su diversi social network, e su diverse chat: sono ora a conoscenza del fatto che tale condotta configura il reato descritto all' art. 494 sostituzione di persona (come minimo). So con certezza che nel Marzo 2014 sono state fatte delle denunce e querele nei confronti di alcuni di questi profili (ma ovviamente non conosco i dettagli). Attualmente non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

    Grazie al vostro forum, sono venuto a conoscenza di una serie di cose che mi hanno parzialmente rasserenato:

    • che il reato è stato "depenalizzato" - (non so che significa tecnicamente, ma già mi piace 🙂

    • che dopo 12 mesi non è sostanzialmente possibile risalire all'identità di una azione su Internet (in quanto il provider cancella l'associazione IP - DATA - LINEA TELEFONICA): quindi un magistrato deve richiedere la paternità dell'IP entro i 12 mesi.

    • che la procedura tipica che viene seguita in questi casi prevede che in prima battuta venga interrogato (non come indagato, ma come persona informata sui fatti) l'intestario della linea telefonica da cui sono stati commessi i fatti (sempre il sottoscritto): chiaramente questi non necessariamente deve "sapere/ricordare" tutto ciò che è accaduto (ma questa è ovviamente una linea difensiva tutta da verificare con un legale professionista).

    • aggingo inoltre che presto verranno chiuse (così dice la stampa) numerose sedi della Polizia Postale su tutto il terroritorio - suppongo che questa cosa non agevoli certo un magistrato che voglia fare luce sulla mia condotta.

    Non vorrei rubarvi altro tempo, per cui, se avete avuto la pazienza di leggermi fino ad ora, vi chiedo in breve solo queste 2 cose, che mi aiuterebbero a superare i problemi di ansia che ho avuto negli ultimi mesi:

    • un riferimento di un avvocato penalista a Roma esperto in tali tematiche, da poter contattare tempestivamente laddove venissi un giorno contatto dalle forze dell'ordine (spero non mi serva mai, ma ovviamente lo consiglierei anche a terzi)

    • un quantificazione temporale, di quanto tempo devo realisticamente attendere prima di considerarmi "fuori pericolo" (so che è impossibile, ma basatevi sulla vostra sensibilità/esperienza per sparare un periodo di tempo ragionevole)

    Grazie a tutti e ancora complimenti


  • User

    Ciao Pollastro,
    Avendo una situazione simile alla tua (diffamazione ingiurie e minacce su FB, ma ricevute e non fatte verso altri) ho potuto parlare con avvocati e polizia postale.

    -non so se il reato sia stato depenalizzato (significa che se era previsto il carcere, ora vi è solo una multa)

    -il fatto dei 12 mesi è una balla.
    Facebook tiene consevati i dati IP degli utenti per 5 anni e anche i vari provider telefonici.

    -non sempre la persona viene interrogata perchè il PM può anche citare a giudizio il presunto indagato, quindi fili subito in Tribunale (se ovviamente ci sono abbastanza prove)

    Dovresti comunque spiegare cosa ci hai fatto con quei profili fake 🙂
    È vero che sarebbe un reato ma dipende come hai utilizzato quelle identità.
    Diffamazione? Ingiurie? Stalking? Minacce di morte? O qualcosa di peggio?
    Tutto dipende sempre dalla gravita' della situazione.
    Due poliziotti di due sedi diverse di Polizia Postale mi dissero che se crei un profilo fake e insulti tramite messaggio privato un utente probabilmente se questo sporge querela, viene archiviata.
    Se minacci può continuare.
    Se diffami pubblicamente magari citando nome e cognome, molto probabilmente passi dei cavoli amari.
    Se minacci o fai stalking idem.


  • Super User

    Snow si ricorda qualcosa LOL.

    Chiariamo il fatto che parlando di rete non vi sono tempistiche sicure per la cancellazione dei dati.Tutto dipende dal tipo di rete, per esempio facebook non cancella nulla, ma semplicemente dopo 30 giorni le linee telefoniche ad ip variabile non sono rintracciabili con certezza. Se l'account è fake, se la linea ha in uso il modem wireless è impossibile avere certezza dell'autore del reato.

    Creare un profilo fake, che non faccia danni quantificabili non è reato.

    Cosa importante che solitamente le persone NON SANNO è che un pubblico ufficiale per richiedere l'interrogatorio di un cittadino "non indagato" deve notificare tramite U.G. l'atto e chiamare il legale, anche d'ufficio, visto che l'interrogatorio dei testimoni è di obbligo SOLO in tribunale, non esiste alcun obbligo della persona informata fuori dalle aule. In questo modo si è tutelati da eventuali abusi.

    Su questo forum mi pare di aver letto che non si possono rilasciare riferimenti alcuni, cioè niente pubblicità.

    La tua ultima domanda è ambigua, non si è mai fuori pericolo se il reato commesso ha porto come conseguenza (per esempio) l'omicidio. Quindi se non si qualifica il reato non si può avere alcuna risposta.


  • User Newbie

    Prima di tutto grazie a tutti per l'interesse mostrato.

    Per quanto riguarda i 12 mesi, non credo sia una balla in quanto già confermato su questo forum da persone che mi sembrano accreditate. E comunque il seguente articolo è molto chiaro anche a me che sono un ignorante di diritto:

    *Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2)

    Provo a riformulare le domande alla luce delle osservazioni che avete sollevato:

    • un riferimento di un avvocato penalista a Roma esperto in tali tematiche, da poter contattare tempestivamente laddove venissi un giorno contatto dalle forze dell'ordine: mi sembra che su questo forum non siano previsti messaggi privati, ma potrei lasciare un indirizzo email, ovviamente fake 🙂 scherzo , mi è passata la voglia di fake, ma potete capire il mio desiderio di anonimato 🙂

    • il reato come dicevo, è la sostituzione di persona, e suppongo che i miei comportamenti siano definibili "diffamatori".

    Io facevo questo ragionamento di massima, ma essendo appunto ignorante, non so se abbia senso:

    1. il giudice oggi riceve la denuncia verso ignoti, di un fatto commesso, ipotizziamo 2 mesi fa.
    2. egli a partire da oggi ha 10 mesi per scoprire l'IP o gli IP coinvolti, e cercare di capire l'identità della persona, perchè poi scattano i 12 mesi e non lo becca praticamente più.
    3. a questo punto l'ignoto ha un potenziale nome, ma la prassi (mi sembra di capire) è che non lo classifico immediatamente come "indagato", perchè la persona fisica che ha commesso il reato e l'intestatario della linea potrebbero differire (non so se è questo il motivo reale). chiedo piuttosto alla polizia postale di interrogare il "quasi-indagato" come persona informata sui fatti nella speranza che salti fuori qualcosa di più.
    4. a questo punto diventa fondamentale la precisazione di LOKKEN (che non avevo letto mai in nessuna delle fonti che ho studiate) - il "quasi indagato" non ha nessun obbligo di risposta al di fuori di una aula di tribunale. ho capito bene? in questa fase la polizia postale accerta, il più delle volte, la corrispondenza tra persona fisica ed intestatario, e l' "indagato" comincia ad essere tale a tutti gli effetti
    5. cominciano le tempistiche "ufficiali" dell'indagine verso un tizio, che sono regolamentate dalla legge (6 mesi + 6 + ecc...).

    L'unica fase in cui la tempestica non è chiara secondo me è la fase 3, quella in cui il magistrato ha un potenziale nome, e vuole farlo interrogare prima di "indagarlo". Questa fase quanto può essere lunga secondo la vostra esperienza?

    Altra domanda (sempre perchè sono ignorante e non sono riuscito a capirlo da solo). In quale delle 4 fasi scatta la famosa "depenalizzazione" ? Da quello che ho capito "depenalizzazione" significa, in parole estremamente povere : "il reato è lieve, e l'indagato è incensurato: archiviamo!". Ritengo che tale archiviazione non può scattare fino a quando non c'è un indagato ufficiale, perchè non può verificare se costui è incensurato fino a quando non ha un nome. Quindi direi dopo la fase 4, corretto? Se questo è vero, tuttavia, al colpevole conviene paradossalmente dichiararsi tale, in modo da sperare in una rapida archiviazione, piuttosto che negare ed essere magari ulteriormente indagato tramite ulteriori indagini "verso ignoti".

    Vi ringrazio molto , se non altro, mi avete fatto venire voglia di studiare un po' di diritto 🙂


  • Super User

    Ti confermo che l'articolo da te citato sarebbe corretto, ma essendo il codice della privacy, non se lo fila nessuno e trattengono la documentazione ben oltre, ci sono anche sentenze di cassazione dove si dichiara che tenere documenti per uso personale non costituisce reato, purché non vengano utilizzati per la trasmissione e diffusione.

    Vuoi fare un test? Chiedi a facebook tutti i dati inerenti la tua persona, per uno studio. Se te li concedono, vedrai che ha dati che nemmeno sai di aver inserito.

    1. la procura, il giudice (civile) potrebbe riceverla lo stesso la denuncia sotto forma di citazione, con la richiesta del risarcimento, senza azione penale.
    2. non funziona così, per reati minori ha 6 mesi, poi dovrebbe giustificare il ritardo con la prosecuzione delle indagini, ritardo che si potrebbe impugnare, in alcuni rari casi.
      3)Il codice di procedura penale e anche civile necessitano la persona fisica che compie il reato (si)
      4)Se la persona sa di aver fatto qualsiasi cosa, furbamente non parlerà con le PG, ma si limiterà a dare il domicilio, se dovesse venire indagato ed a limite, se è un tipo furbo dichiarerà di essere ascoltato dal PM. Le pg non possono obbligare nessuno a parlare fuori dal tribunale, anzi se vengono colte in flagranza di reato, vengono allontanate ed è tutto a favore del "potenziale indagato" che per vizi tali potrebbe annullare l'azione penale.
      5)punto 2, le tempistiche sono le stesse, ma se il tutto resta verso ignoti non si può procedere.

    Ti dico per routine, ai miei clienti non consento di fare o dire nulla senza la mia presenza, quindi pensa te appena un magistrato mi vede (e mi conoscono) se non sbuffa e ci manda via senza nemmeno aprire bocca. "quando il pm ti chiama all'interrogatorio deve specificare la ragione, darti tempo di pensare all'accaduto e consegnare prove per cui ti sta interrogando, il tutto dopo l'elezione a domicilio, se lo fa prima e la persona non è indagata, l'abuso è così grave da annullare l'azione penale futura e si otterrebbe persino un risarcimento. Se le prove sono inconsistenti e "ci prova", lo farebbe in abuso d'ufficio, il mio consiglio prima che si chiudano nello studio del pm sarebbe, visto che non succede MAI: "non rispondere, non hanno nulla." Quindi di solito il pm evita di perdere tempo per interrogare il vento. e magari vedersi pure addebitare un procedimento nullo.

    La depenalizzazione la rivedranno tra qualche tempo, il reato rimane, l'azione penale la devono fare per forza od incorrono nelle multe.
    Il tutto è nella condanna, già c'è stato l'indulto, nessuno lo considera più, molti ne rientrano, per i processi di 5-10 anni fa; oggi la cosa è simile.
    Si arriva alla condanna, se ci si arriva, non viene data la pena ma la multa e segue il processo civile.

    L'indagato ci deve stare nel processo, non puoi cadere su queste ovvietà, verso ignoti non si può fare nessuna azione penale.

    L'archiviazione teoricamente non può avvenire su dati di fatto provati, solitamente i pm ci provano, visto che le persone senza legale "competente", non riescono a sostenere il giudizio. Infatti molto spesso la tecnica base è non mandare la notifica dell'archiviazione, è la cosa più comune. Così si levano di torno il cittadino ed il processo cadrà in prescrizione.