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Resa abitabile di un solaio e recuperi vari
Un soggetto è proprietario di abitazione con solaio accatastato come pertinenza dell'abitazione principale. Avendone i requisiti, lo accatasta come appartamento e lo cede al figlio, affinchè questi lo trasformi in propria abitazione. Secondo voi, il figlio, può usufruire delle varie agevolazioni (36% e 55%)? Ho questo dubbio perchè la Circ. 121/2008 dice testualmente:
*"Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purchécon tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita."
*Nel mio caso il soggetto NON amplia, ma va a costituire una NUOVA unità immobiliare, tant'è che, ad esempio, i vecchi infissi del solaio vengono sostituiti con nuovi infissi ad adeguato taglio termico.
Visto che alla fine si tratta di modifiche a quanto già esistente, può rientrare nei requisiti?
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Ciao Eichi Okabe,
la questione, almeno dal punto di vista tecnico, non mi è chiara: hai detto che il sottotetto ha già subito una variazione catastale in appartamento. Immagino quindi che a tutti gli effetti - anche dal punto di vista urbanistico/edilizio previa presentazione della DIA con pagamento oneri per frazionamento e cambio di destinazione d'uso - ora quell'unità immobiliare sia già un appartamento. Se è così, se si intendono effettuare lavori che non cambino la destinazione d'uso e/o la superficie utile lorda e/o la volumetria, tali lavori saranno da catalogarsi o come manutenzione ordinaria o come manutenzione straordinaria. Nel primo caso l'agevolazione del 36% non è concessa, nel secondo caso sì.
Se invece il frazionamento e il cambio di destinazione d'uso siano ancora da fare, sarebbero lavori di ristrutturazione edilizia, comunque soggetti ad agevolazioni sia del 36% (se non comportano aumento di superfici utili o volumetria) che del 55%.Aggiungo: in ogni caso l'agevolazione del 55% è concessa, in caso di frazionamenti, solo se si provvede a realizzare un impianto di riscaldamento centralizzato a servizio delle singole parti.