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- DETRAZIONE FISCALE x CONDIZIONATORE
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Approfitto dell'ultima risposta data. Ho capito bene il principio? Vorrei regalare a mio figlio, sposato e fuori casa, non vive con me, l'installazione di un condizionatore pompa di calore.Posso fare io il bonifico dal mio conto corrente indicando mio figlio come beneficiario della detrazione? Oppure devo girargli l'importo perché poi provveda lui al bonifico ?
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Deve risultare che il bonifico sia fatto dal figlio, il quale deve detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo tra questi: proprietà, affitto, comodato o coniuge convivente del proprietario.
Suo figlio se risulta a debito d'imposta potrà detrarsi il costo in dichiarazione dei redditi.
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Grazie!
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L'installazione di climatizzatore inverter con pompa di calore in appartamento privato dà diritto alla detrazione fiscale 50%. Sembra che possa aggiungersi anche la detrazione 50% per acquisto mobili. Ho letto molte tesi a favore, anche a circ. 11/E del 21/5/2014 AdE).
L'AdE sembra però non sia d'accordo A mia precisa richiesta con SMS la risposta è stata: il bonus mobili spetta per interventi di M.S., restauro e risanamento conserv., ristrutt. edilizia e ripristino dopo eventi calamitosi. Ipotesi previste lett. b e c art 16bis TUIR, no lett. h come nel caso specifico (inst. condiz. con pompa di calore appunto).
Come districarsi in un mare di interpretazioni diverse e con termini ambigui (risparmio energetico....) almeno per me?
Grazie e cordiali saluti.
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Ritengo giusta la risposta dell'agenzia delle entrate.
Sulla detrazione per acquisto di mobili ci potrebbero essere novità interessanti nella legge di stabilità attualmente in corso di emanazione.
Saluti
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Ma il punto 5 della circ. 11/E mi sembra acconsenta a fruire il bonus mobili in considerazione della natura di M.S. dell'installazione del climatizzatore con pompa di calore. Non ho capito nulla?
Grazie e cordiali saluti
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Sinceramente non trovo i riferimenti al tuo caso nella circolare 11 E...sarà la stanchezza
Puoi segnalarmeli?
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Riporto l'inizio con la domanda che prosegue con una risposta articolata in cui, se ho capito qualcosa, tratta anche il mio caso.
Grazie ancora.**5. ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
5.1 Interventi che consentono la fruizione del bonus
****D. **Nelle Istruzioni alla compilazione del modello 730/2014 è previsto che la
detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nella circolare n. 29/E del
2013. Si chiede di conoscere se gli interventi relativi al risparmio energetico
(attuale lett. *h *dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR) possano essere annoverati tra
gli interventi di “manutenzione straordinaria”, e se anche altri interventi di cui
all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR, possano essere “riqualificati” ed a quali
condizioni.
******R. **Si conferma che gli interventi di recupero del
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Non trovo il riferimento all'installazione dei condizionatori ma agli interventi di risparmio energetico (quelli con detrazione al 65% per intenderci).
Comunque la guida dell'Agenzia delle Entrate sul bonus mobili è molto chiara in proposito e sembra escludere l'agevolazione nel tuo caso.
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Ringrazio.
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Ringrazio ma vorrei evidenziare un concetto recepito dalla circolare 11/E del 21/5/2014 derivato da norme precedenti che farebbero rientrare i climatizzatori con pompa di calore nella “manutenzione straordinaria”, per la quale sarebbe ammesso anche il bonus mobili.
La circ. 57/E del 1988 al par. 3.4 dà una precisa definizione di manutenzione straordinaria legandola al criterio di innovazione.
IL DPR 380/2001 all’art. 3, comma 1, lettera b stabilisce fra l’altro che costituiscono manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie ...……….. per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici ……… Le pompe di calore rientrerebbero nei “servizi tecnologici”.
Quanto sopra lo ho riassunto, spero di aver ben capito, traendolo da un intervento dell’Arch. Sara Martinelli sul sito “Lavorincasa”.
Fra l’altro viene precisato che il bonus mobili competerebbe solo per la detrazione 50% e non per il 65%.
Di nuovo grazie e cordiali saluti
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La sostituzione del condizionatore rientra negli interventi ex art. 16 bis Tuir, comma 1 lettera h).
La circolare 11 E del 2014 dice che per tali interventi deve essere sempre valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria.
Quello che lei ha menzionato vale per tutti gli interventi ma non espressamente per quelli della lettera h).
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La ringrazio scusandomi per la perdita di tempo che le procuro ma, sia pure solo per approfondire ancora di più l?argomento (si trovano anche pareri favorevoli ma sono pignolo e vorrei essere convinto), mi permetto segnalarle un articolo molto ragionato, circostanziato e profondo dell?arch. Sara Martinelli in data 29/9/2015 sul sito LAVINCASA.it (quindi recentissimo) che conclude:
?Dunque, tornando alle detrazioni e tirando le somme dell?analisi condotta, l?installazione di pompe di calore va inquadrata sempre come manutenzione straordinaria e, se mirata al risparmio energetico, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) ed essere successivamente presupposto al bonus mobili per l?acquisto di arredi ed elettrodomestici, indipendentemente dalla necessità o meno di una comunicazione di inizio lavori asseverata in Comune?.
Nell?articolo si afferma che i Comuni non richiedono la CILA per questo tipo di M.S. (anche il mio Comune) in quanto viene assimilato SOLO PROCEDURALMENTE MA NON SOSTANZIALMENTE come Manutenzione ordinaria.
Mi permetta aggiungere che la detrazione 65% non consente mai il bonus mobili come precisato dalla stessa circ. 11/E del 2014.
Poi non replico più inviando i più cordali saluti.
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Sono assolutamente convinto del fatto che la comunicazione al Comune non sia necessaria così come non prevede il bonus mobili la detrazione al 65%.
Sul fatto che l'installazione delle pompe di calore vada sempre inquadrata come manutenzione straordinaria non sono in sintonia con l'architetto, o meglio, non penso possa essere sempre d'accordo l'Agenzia delle Entrate!
Un saluto
P.S. non si tratta assolutamente di perdite di tempo siamo qui per questo
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Per il bonus mobili ho già rinunciato. Ma ho capito bene? Secondo Lei nemmeno per il condizionatore con pompa di calore si può godere della detrazione fiscale 50%? Nonostante i produttori (Daikin nel mio caso) la "vendano" per certa?
Scusi ancora. Buon Natale!
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Forse non ci siamo capiti...per il condizionatore con pompa di calore vale sempre la detrazione al 50% (è assimilato agli interventi di ristrutturazione) ma non può essere abbinata la detrazione al 50% per bonus mobili.
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Grazie ancora e Buon Natale!