• Moderatore

    Sinceramente non trovo i riferimenti al tuo caso nella circolare 11 E...sarà la stanchezza 🙂
    Puoi segnalarmeli?


  • User Attivo

    Riporto l'inizio con la domanda che prosegue con una risposta articolata in cui, se ho capito qualcosa, tratta anche il mio caso.
    Grazie ancora.

    **5. ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
    5.1 Interventi che consentono la fruizione del bonus
    ****D. **Nelle Istruzioni alla compilazione del modello 730/2014 è previsto che la
    detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per gli
    interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nella circolare n. 29/E del
    2013. Si chiede di conoscere se gli interventi relativi al risparmio energetico
    (attuale lett. *h *dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR) possano essere annoverati tra
    gli interventi di “manutenzione straordinaria”, e se anche altri interventi di cui
    all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR, possano essere “riqualificati” ed a quali
    condizioni.
    ******R. **Si conferma che gli interventi di recupero del


  • Moderatore

    Non trovo il riferimento all'installazione dei condizionatori ma agli interventi di risparmio energetico (quelli con detrazione al 65% per intenderci).
    Comunque la guida dell'Agenzia delle Entrate sul bonus mobili è molto chiara in proposito e sembra escludere l'agevolazione nel tuo caso.


  • User Attivo

    Ringrazio.


  • User Attivo
    Ringrazio ma vorrei evidenziare un concetto recepito dalla circolare 11/E del 21/5/2014 derivato da norme precedenti che farebbero rientrare i climatizzatori con pompa di calore nella “manutenzione straordinaria”, per la quale sarebbe ammesso anche il bonus mobili.  
    

    La circ. 57/E del 1988 al par. 3.4 dà una precisa definizione di manutenzione straordinaria legandola al criterio di innovazione.
    IL DPR 380/2001 all’art. 3, comma 1, lettera b stabilisce fra l’altro che costituiscono manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie ...……….. per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici ……… Le pompe di calore rientrerebbero nei “servizi tecnologici”.
    Quanto sopra lo ho riassunto, spero di aver ben capito, traendolo da un intervento dell’Arch. Sara Martinelli sul sito “Lavorincasa”.
    Fra l’altro viene precisato che il bonus mobili competerebbe solo per la detrazione 50% e non per il 65%.
    Di nuovo grazie e cordiali saluti


  • Moderatore

    La sostituzione del condizionatore rientra negli interventi ex art. 16 bis Tuir, comma 1 lettera h).
    La circolare 11 E del 2014 dice che per tali interventi deve essere sempre valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria.
    Quello che lei ha menzionato vale per tutti gli interventi ma non espressamente per quelli della lettera h).


  • User Attivo

    La ringrazio scusandomi per la perdita di tempo che le procuro ma, sia pure solo per approfondire ancora di più l?argomento (si trovano anche pareri favorevoli ma sono pignolo e vorrei essere convinto), mi permetto segnalarle un articolo molto ragionato, circostanziato e profondo dell?arch. Sara Martinelli in data 29/9/2015 sul sito LAVINCASA.it (quindi recentissimo) che conclude:

    ?Dunque, tornando alle detrazioni e tirando le somme dell?analisi condotta, l?installazione di pompe di calore va inquadrata sempre come manutenzione straordinaria e, se mirata al risparmio energetico, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) ed essere successivamente presupposto al bonus mobili per l?acquisto di arredi ed elettrodomestici, indipendentemente dalla necessità o meno di una comunicazione di inizio lavori asseverata in Comune?.

    Nell?articolo si afferma che i Comuni non richiedono la CILA per questo tipo di M.S. (anche il mio Comune) in quanto viene assimilato SOLO PROCEDURALMENTE MA NON SOSTANZIALMENTE come Manutenzione ordinaria.
    Mi permetta aggiungere che la detrazione 65% non consente mai il bonus mobili come precisato dalla stessa circ. 11/E del 2014.
    Poi non replico più inviando i più cordali saluti.


  • Moderatore

    Sono assolutamente convinto del fatto che la comunicazione al Comune non sia necessaria così come non prevede il bonus mobili la detrazione al 65%.
    Sul fatto che l'installazione delle pompe di calore vada sempre inquadrata come manutenzione straordinaria non sono in sintonia con l'architetto, o meglio, non penso possa essere sempre d'accordo l'Agenzia delle Entrate!
    Un saluto
    P.S. non si tratta assolutamente di perdite di tempo siamo qui per questo 🙂


  • User Attivo

    Per il bonus mobili ho già rinunciato. Ma ho capito bene? Secondo Lei nemmeno per il condizionatore con pompa di calore si può godere della detrazione fiscale 50%? Nonostante i produttori (Daikin nel mio caso) la "vendano" per certa?
    Scusi ancora. Buon Natale!


  • Moderatore

    Forse non ci siamo capiti...per il condizionatore con pompa di calore vale sempre la detrazione al 50% (è assimilato agli interventi di ristrutturazione) ma non può essere abbinata la detrazione al 50% per bonus mobili.


  • User Attivo

    Grazie ancora e Buon Natale!