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Querela per diffamazione a mezzo stampa...diritto di critica?
Ho ricevuto qualche giorno fa notifica di denuncia per diffamazione a mezzo stampa. L'articolo ( pubblicato su un piccolo blog tra l'altro non regolarmente registrato ) racconta i fatti avvenuti in modo fedele alla realtà.
Quali possono essere i parametri per valutare un eventuale "diritto di critica"?
Altre attenuanti valutabili in questi casi?
Grazie
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Ciao freedom. Sarebbe necessario conoscere i contenuti del messaggio e a chi era diretto. La diffamazione attiene anche a fatti veri.
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Sintetizzando, è necessario che i fatti esposti siano di interesse pubblico, e che il soggetto di cui si parla sia conosciuto al pubblico per via della sua attività o altro, la critica deve essere "costruttiva" anche se contraria.
La notizia deve avere una sua utilità sociale e non deve essere un "attacco" alla persona di cui si scrive, per questo è anche necessario utilizzare un linguaggio corretto.
Tra l'altro sarebbe interessante vedere se un blog non registrato possa essere considerato un mezzo idoneo per la diffamazione a mezzo stampa...
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Circa il blog non registrato è considerato idoneo. Ho appunto difeso persone accusate di questo.E' un'aggravante del reato di diffamazione regolata da legge speciale.
Per poter essere più precisi rispetto al quesito posto da Freedom, ribadisco, è necessario saperne di più.
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E, mi scuso per l'intromissione, la diffamazione su un social-network in un ambito visibile solo ad una cerchia di persone considerate "amici" viene anche considerata "a mezzo stampa" ?
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Sì. Per la precisione aver recato l'offesa sul web mezzo di pubblicità...
Il web è equiparato alla stampa perchè raggiunge contemporaneamente più persone.
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Ultima cosa poi tolgo il disturbo; come è possibile che il PM abbia rubricato una mia diffamazione verso una persona...su social network...come "ingiurie" e competenza giudice di pace?
Secondo quanto leggo sopra, dovrebbe essere un art. 595 3°C competenza Tribunale .... e non un art. 594 competenza GdP.
Bah....
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Esatto... ma ogni pm fa quel che gli pare... sono uomini anche loro...
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Oppure...nel caso l'offesa sia stata arrecata, sempre in pubblico, ma alla presenza dell'offeso...si configurerebbe sempre diffamazione?
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No sarebbe ingiuria e, se alla presenza di più persone, aggravata.
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E nel caso in cui, all'offeso, si dia la possibilità di "ribattere" immediatamente...dovrebbe essere un'attenuante...o sbaglio?
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In che senso?Non capisco che significa "dare possibilità di ribattere"
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Nel senso di consentire il confronto...
Esempio: Tizio insulta Caio dicendogli che è uno psicopatico...-Possibilità di ribattere: esempio, un forum aperto dove Caio è iscritto, legge l'insulto, e quindi "ribatte" con un "non è vero, si tratta di fandonie"
-Non possibilità di ribattere: esempio un giornale (stampato o on line), dove per un eventuale confronto servono lettere alla redazione e quant'altro che possono richiedere settimane prima di essere visti dal pubblico.
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Ma in questi casi è diffamazione, non ingiuria. La persona non è presente.
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Non ho specificato, intendevo dire quando l'offeso è presente ma "on-line" ...
Come io vedo che ora, anche Lei, è online ...
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A meno che non si tratti di chat non è possibile ritenerlo presente. Come me, infatti, potrebbe aver mantenuto il collegamento aperto ma non essere fisicamente al pc.