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- Querela archiviata - Azione Civile?
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@giurista said:
Ciao Pumino. Auguri anche a te.
Direi che non vi sono questioni ostativi all'acquisto di beni. (se non il nuovo redditometro )Visto che si è introdotto il tema (redditometro), vorrei fare una domanda:
Se la differenza (tra reddito dichiarato e spesa) deve essere almeno del 20%, perchè tutti lo temono? Basta essere onesti
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@giurista said:
Ciao Pumino. Auguri anche a te.
Direi che non vi sono questioni ostativi all'acquisto di beni. (se non il nuovo redditometro )Corro sul sito a fare il Test!!
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@Pumino said:
Corro sul sito a fare il Test!!
Ma tornando *"On Thread" :
*leggevo che l'archiviazione o assoluzione causa art. 599 non ha alcun valore sul civile...a differenza dell'archiviazione o assoluzione per "non aver commesso il fatto" o "il fatto non è previsto dalla legge come reato" ...
Quindi, è difficile che il tizio provi una causa civile?
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@criceto said:
Rispondo a Reys.
Il redditometro, per come è congegnato, di fatto incita la platea dei contribuenti ad operare in modo non tracciabile nell'uso dei redditi non dichiarati ... inoltre spargendo panico porta i contribuenti onesti a NON ulteriormente richiedere giustificativi di spesa ... ovvero incentiva il sommerso.
La mia opinione è che il tutto genererà una economia parallela basata su transazioni non tracciate ....
Quando e se si accorgeranno del danno immenso provocato sarà sempre troppo tardi ...Secondo me è il contrario. Se i contribuenti opereranno in modo non tracciabile, non potranno poi difendersi in caso di contestazione. Inoltre: chi opererà in modo non tracciabile? Gli evasori.. a chi paga le tasse questo argomento non interessa.
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Vi ricordo il divieto di andare off- topic. Questo thread non è la sede per discutere sul nuovo redditometro.
@ Pumino
Ti ho già spiegato più sopra come funziona in sede civile. Essendo un reato reciproco finirebbe che il citato proporrebbe azione riconvenzionale con la conseguenza che il giudice liquiderebbe lo stesso danno ad entrambi.
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@giurista said:
Ti ho già spiegato più sopra come funziona in sede civile. Essendo un reato reciproco finirebbe che il citato proporrebbe azione riconvenzionale con la conseguenza che il giudice liquiderebbe lo stesso danno ad entrambi.
Si, ma supponiamo che le mie offese siano state più pesanti rispetto a quelle ricevute ed abbiano urtato maggiormente la sfera morale e provocato danni economici, sociali, ecc al tizio? Cosa succede?
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In sede penale non avrebbero ravvisato il 599cp. Il giudice civile si atterrà alla determinazione del magistrato penale che ha già fatto le opportune indagini.
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Pumino, vai da un legale e fatti dire tutto in modo esaustivo, invece di ingolfare il forum con la tua vicenda, abusando della gentilezza di giurista.
Grazie.
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chiedo ancora un'ultima cosa:
nella remota ipotesi che il querelante volesse intentare una causa civile, qual'è il termine di prescrizione? Ed in questi casi da quando decorre?
Solitamente cosa si fa in questi casi: si tenta prima un'approccio "amichevole", cioè una richiesta danni in modo epistolare tra legali oppure si parte direttamente con la citazione c/o il tribunale civile?
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Il termine di prescrizione è 10 anni dal fatto.
Di solito si invia una richiesta danni poi si agisce se l'altro rifiuta di aderire.
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potrei eventualmente far firmare una dichiarazione di "nulla pretendere" al querelante? o è una via troppo rischiosa?
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Io al posto tuo non farei nulla, tanto ormai le indagini si sono archiviate in tuo favore! Quanto arrabbiata deve essere una persona per rischiare di buttare via soldi in una battaglia già persa in partenza? Provando ad immedesimarmi nell'altra parte, sarei stanco e amareggiato, non avrei la forza di mandare avanti una causa che probabilimente porterà allo stesso esito avendo buttato soldi, tempo e rimanendo con un pugno di mosche in mano.
Parere mio.
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E' possibile che possa subire un sequestro conservativo sui miei beni prima dell'inizio dell'ipotetica causa?
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No per carità, non in uno stato civile...
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Leggevo da un sito che:
*Il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice di pace in presenza di opposizione avanzata dalla persona offesa non è impugnabile per vizio di motivazione in ordine alle ragioni del mancato accoglimento di detta opposizione, non potendo, in siffatta ipotesi, operare il diverso principio affermato con riguardo alla disciplina dettata, per il procedimento ordinario, dall?art. 410 cod.proc.pen., dal momento che, nell?ambito di tale disciplina, la sindacabilità per vizio di motivazione della ritenuta inammissibilità dell?opposizione è funzionale unicamente all?eventuale instaurazione della procedura camerale, non prevista, invece, nel procedimento davanti al giudice di pace. Cass. V, sent. 9204 del 5-3-2007 (cc. 16-11-2006) rv. 235824.
*Domanda:
In termini popolari significa che se il GdP archivia nonostante l'opposizione della PO, il GdP non è tenuto a motivare o per lo meno a scrivere due righe in merito al motivo per cui non accoglie l'opposizione?? Cioè, la PO non può ricorrere in cassazione in tal caso contro il decreto di archiviazione?
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Il periodo da sottolineare è questo:
"* la sindacabilità per vizio di motivazione della ritenuta inammissibilità dell’opposizione è funzionale unicamente all’eventuale instaurazione della procedura camerale, non prevista, invece, nel procedimento davanti al giudice di pace"
*è una questione di procedura. Non essendovi il rito camerale non vi è un contraddittorio che fonda la motivazione quindi non può esservi impugnazione su qualcosa che non c'è.
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Ma l'avvenuta archiviazione, viene notificata al querelante? Oppure è un suo onere andare eventualmente in procura a vedere?
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pumino, sta' tranquillo invece di rinvangare su sta cosa.
Esci e tromba.Con affetto.
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@passione said:
pumino, sta' tranquillo invece di rinvangare su sta cosa.
Esci e tromba.Con affetto.
ahahah stai insegnando ai gatti come arrampicarsi