• Consiglio Direttivo

    Ok! Grazie dell'informazione, che non sapevo.
    Quindi dall'anno prossimo bisognerà rimboccarsi le maniche e ricominciare con tutti gli adempimenti e i balzelli richiesti dalla contabilità ordinaria. 😞


  • User

    ahime si..! tra l'altro i costi sono decisamente piu elevati..sai quante piccole aziende saranno obbligate a chiudere..! invece di incentivare l'economia.. ahime..poveri noi!!


  • User Attivo

    Ho letto un interessante articolo qui:
    vvv.fiscoetasse.com/approfondimenti/10463-contribuenti-minimi-nuove-regole-con-la-manovra-correttiva.html

    Si..sopra i 35 anni non ci si potrà aderire..ma dall'articolo che ho postato avremo comunque queste agevolazioni:

    • esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
    • esenti dall?Irap.

    Mah..aspettiamo l'ADE.

    P.S.
    Comunque sia per l'Unico 2012 saremo sempre nei minimi, no ?


  • User

    Apro questo 3ad per capire quali saranno le differenze con questa manovra correttiva...meglio-peggio? fregatura o no????

    Potremmo usare questo 3ad per riuscire a capire cosa comportino i cambiamenti.

    Nel frattempo ecco un riassuntino:

    Il regime dei contribuenti minimi cambia dal 1° gennaio 2012, molte le novità nella bozza della manovra.

    Aliquota ridotta al 5%, accesso ai giovani fino ai 35 anni e durata del regime di 5 anni. Questi i punti fondamentali della riforma del regime dei contribuenti minimi, prevista all?art. 27 della bozza della manovra correttiva 2011. Le modalità attuative delle nuove regole saranno definite con appositi provvedimenti dell?Agenzia delle Entrate.
    Le novità della manovra

    Dal 1° gennaio 2012 potranno accedere al regime dei minimi solo i giovani fino a 35 anni d?età. Con l?intento di creare un regime fiscale vantaggioso per i giovani imprenditori, la bozza della manovra correttiva prevede la riforma della disciplina dei contribuenti minimi, in vigore da solo 3 anni e introdotta dall?art. 1, commi 96-117, della L. 244/2007.
    Oltre al limite d?età è prevista una durata massima di 5 anni del regime agevolato purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

    • il contribuente non abbia esercitato attività artistica professionale o impreditoriale negli ultimi 3 anni;
    • l?attività non costituisca mera prosecuzione di un?altra svolta precedentemente (salvo il periodo di pratica obbligatorio).È prevista, invece, la possibilità che il contribuente continui l?attività svolta da un altro soggetto se i ricavi dell?anno precedente a quello di accesso al regime non superano i 30.000 ?.

    L?imposta sostitutiva dell?Irpef e delle addizionali, inoltre, viene ridotta al 5%.
    Regime ad hoc anche per coloro che pur non potendo beneficiare del regime o vi fuoriescano, sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell?art. 1 della L. 244/2007. Tali soggetti, infatti, pur non potendo più usufruire dell?imposta sostitutiva e dell?esclusione dagli studi di settore saranno comunque:

    • esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle** scritture contabili**, dalle** liquidazioni** e dai **versamenti **periodici Iva;

    • **esenti **dall?Irap.
      Secondo la nuova disciplina il regime dei minimi cessa quando i contribuenti:

    • nell?anno solare precedente:

    • hanno conseguito **ricavi **ovvero hanno percepito compensi superiori a ? 30.000;

    • hanno effettuato cessioni all?esportazione;

    • hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;

    • hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;

    • nel triennio solare precedente, hanno effettuato acquisti di beni per un ammontare complessivo superiore a ? 15.000;

    • si avvalgono di regimi speciali Iva;

    • sono** non residenti**;

    • effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di immobili ex articolo 10, numero 8), DPR 633 del 1972 o di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge numero 331 del 1993;

    • sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.

    Fonte fiscoetasse.com


  • User

    si. da 1 gennaio 2012 se non hai determinati requisiti si passa al nuovo regime.

    Sembra che il limite di eta' dei 35 anni sia stato rimosso all'ultimo.
    Rimane il problema che la durata massima per rimanere nel regime dei minimi e quinquennale (5 anni).

    ma dopo i 5 anni che regime si puo' optare? per forza ordinario?

    leggevo qui

    Regime ad hoc anche per coloro che pur non potendo beneficiare del regime o vi fuoriescano, sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007. Tali soggetti, infatti, pur non potendo più usufruire dell’imposta sostitutiva e dell’esclusione dagli studi di settore saranno comunque:

    • esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle** scritture contabili**, dalle** liquidazioni** e dai **versamenti **periodici Iva;
    • **esenti **dall’Irap.

    non è molto chiaro questo punto.. hai gli studi di settore..e la tassazione al 20... ma poi hai le stesse agevolazione del contribuente minimo..ma chi rientra in questa categoria?


  • Super User

    Non starei a preoccuparmene adesso, sinceramente. La manovra deve passare attraverso il Parlamento e verrà, con ogni probabilità, rivoltata da cima a fondo, come succede sempre.
    Personalmente mi preoccuperò di studiare solo il testo definitivo.


  • User Newbie

    Salve, da quanto ho capito la situazione è la seguente:

    • Chi è contribuente minimo in questo momento ed ha iniziato l'attività dopo il 2007, (o la apre da ora in poi) fattura meno di 30000 ? l'anno e rispetta i requisiti, continua ad essere agevolato fino al quinto anno di attività con un'aliquota del 5% irfpef e tutte le agevolazioni (no studi settore ecc.)

    • Chi è contribuente minimo in questo momento ed ha iniziato l'attività prima del 2008, fattura meno di 30000 ? l'anno e rispetta i requisiti, esce dal regime agevolato ma rientra in un regime apposito nel quale saranno esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva ed esenti dall?Irap. Le aliquote IRPEF per questi saranno quelle del regime ordinario e saranno obbligatori gli studi di settore.

    • Chi è contribuente minimo in questo momento e non rispetta i requisiti, esce dal regime agevolato ed entra in quello ordinario


  • User

    si ho interpretato anch'io cosi.
    si vuole limitare temporaneamente il regime dei minimi.. dopo 5 anni si è obbligati cosi a passare al regime ordinario..!


  • User Attivo

    aiuto! e allora come faremo? torneremo alle vecchie ritenute d'acconto chiudendo la p.iva?


  • User

    Sono d'accordo con ezechiele.
    Il quadro è proprio quello, per aderire al regime minimo con 5% bisogna non aver lavorato nel trienno precedente all'adesione al regime dei minimi e non deve essere prosecuzione di un lavoro autonomo o dipendente precedente (tipo se prima uno aveva la cococo e poi ha aperto il regime dei minimi ,non può aderire).
    Chi resta escluso avrà solo la semplificazione della tenuta dei registri, il versamento annuale dell'iva e basta...il resto è ordinario... irpef, studi di settore,iva...l'irap inutile specificare che si è esenti tanto nel 90% dei casi si sarebbe esenti anche in regime ordinario.
    Oltre al risultato di avere diverse complicazioni di gestione, nel mio caso l'iva è penalizzante perchè i miei clienti (uno, ente pubblico) non la recupera.
    Inoltre ci troveremo concorrenti che potranno fare prezzi stracciati avendo l'aliquota al 5% e esenzione iva,quindi questo regime è anche distorsivo del mercato.
    C'è anche da considerare che gli studi di settore con questa manovra saranno ancora più vincolanti e stringenti....che dire...siamo fritti


  • User Attivo

    Io però ho dato un'occhiata al testo:

    *Art. 27
    (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

    1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il
      lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono
      riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio
      2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
      applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente
      alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno
      intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e
      delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del
      24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.
    2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
      a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al
      comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
      b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
      precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività
      precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
      professioni;
      c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto,
      l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
      del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
    3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai
      commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del
      regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di
      conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
      n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di
      fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
      tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore
      aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal
      decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo
      precedente sono altresì esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
      legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene
      meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al
      comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario.
      L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da
      presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel
      regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la
      concreta applicazione della scelta operata.
    6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni
      necessarie per l’attuazione dei commi precedenti.
    7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
      244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
      periodo precedente,” sono soppresse.*

    Il limite dei 35 anni l'hanno tolto..ma mi sa che qui siamo tutti fuori lo stesso.


  • User

    si, L'hanno tolto il limite dei 35 anni, ma tanto ci rientrano pochi comunque perchè praticamente devi essere stato disoccupato nel trienno precedente l'apertura del regime dei minimi:x


  • User Attivo

    Comunque sia mi sembra di capire che adempimenti mensili/trimestrali (versamento IVA) non li avremo..sbaglio ?


  • User

    versamento dell'iva annuale come premio di consolazione


  • User Attivo

    Per me diminuire il numero degli adempimenti è la cosa più importante..perchè, diciamocelo, avendo mutuo casa, moglie a carico, ristrutturazione edilizia & company di tasse alla fine credo che più o meno non cambierà nulla.
    Tuttavia..la cosa che mi fa rabbia è quella imposta sostitutiva al 5%..quanto l'avrei voluta!!
    Si..quei maledetti e ingiusti studi di settore però..


  • Consiglio Direttivo

    Ciao simo75,
    grazie per il contributo. 😉

    Non ho ben capito questo punto, credo ne valga la pena instaurare una bella discussione a riguardo:

    *si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.*Mi sembra sia chiaro che questo "nuovo" regime dei minimi duri 5 anni.
    Ma per il punto "b" non capisco che intende con "che l'abbiano intrapresa"; vuole dire che, indipendentenente dalla data di adesione al regime dei minimi conta la data di apertura della partita iva?
    Per quanto riguarda il 5%, MAGARI!!!; certo, l'assoggettamento a studio di settore mi sembra una cosiddetta sòla, visto che con redditi non elevati spesso ti chiedono di adeguarti.

    Che ne pensate, soprattutto del punto b? 😞

    Visto l'interesse dell'argomento metto in evidenza il thread e cambio il titolo.


  • User Attivo

  • User

    I lavoratori dipendenti sono esclusi dal 5%?

    2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l?inizio dell?attività di cui al
    comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
    b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
    precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività
    precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
    professioni;
    c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto,
    l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
    del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

    Il punta a) li esclude?


  • User

    certo che sono esclusi, praticamente devi avere i requisiti dei nuovi imprenditori


  • User

    i lavoratori dipendenti che hanno anche una ditta individuale nei regime dei minimi sono esclusi???

    dai 3 punti direi di no.. o forse interpreto male io.