Ciao a tutti, poiché l'art. 595 C.P. dice
"**Diffamazione ** [1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni) .
[2] Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni) .
[3] Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (lire un milione).
[4] Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate."
bisogna ricordare che solo le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 sono di competenza del Giudice di Pace mentre sono di competenza del tribunale monocratico quelle di cui ai commi 3 e 4 in ragione del Dlgs. 274/2000.
Ciò detto non mi sembra si possa parlare di reato di serie B quando viene commesso con un mezzo di pubblicità tale da farlo ricadere nella previsione di cui al comma 3. Ogni qualificazione resta comunque del tutto priva di riferimento normativo.
Spero di essere stato utile.
Ciao