La "riforma Ires" (Dlgs 344/2003) ha eliminato gli articoli da 1 a 6 del Dlgs 358/97, che consentivano, fra l'altro, l'assoggettamento a imposta sostitutiva dei plusvalori realizzati a seguito di operazioni straordinarie d'impresa, tra le quali appunto la cessione d'azienda (e rami di essa).
Dal periodo d?imposta 2004 tale operazione è redditualmente regolata dagli artt.i 58, c. 1, e 86, c. 2 del nuovo DPR 917/86 (TUIR).
Più precisamente, in base alla prima delle norme citate, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione separata (con versamento però di un acconto d'imposta del 20 per cento), se l'azienda è stata posseduta da più di cinque anni (art. 17, c.1, lettera g) del nuovo TUIR) solo dopo specifica opzione (c. 2) da esercitare da parte del cedente (in dichiarazione).
Altrimenti, essa concorrerà alla formazione del reddito complessivo (art. 86 del DPR sopra citato), con facoltà di rateizzazione in cinque esercizi (art. 86, c. 4), trattandosi di cessione di ramo d?azienda da parte di soggetto che rimane imprenditore individuale (sempre che l?abbia posseduto per un periodo non inferiore a tre anni).
Se invece è realizzata una minusvalenza essa sarà deducibile dal reddito secondo i canoni ordinari di determinazione del reddito d?impresa.
Nel mod. unico 2005 è previsto il quadro RM sez. 2, per la tassazione separata (si vedano con attenzione le istruzioni di compilazione).
Mentre per la tassazione ordinaria sono disponibili gli usuali quadri relativi alla tassazione del reddito d?impresa (a secondo del regime contabile) ed eventualmente per dare evidenza della rateizzazione della plusvalenza.
Non sono a conoscenza di particolari adempimenti per la tua categoria tabellare/autorizzativa.
Poiché trattasi comunque di operazione straordinaria d?impresa ***è comunque mio vivo consiglio quello di rivolgersi al proprio commercialista *** di fiducia per l?analisi di dettaglio del caso proposto e di tutte le altre variabili coinvolte e non qui esplicitate. Ricordo infatti che questi sono solo appunti e consigli e NON consulenze o pareri professionali.
Paolo