Basterebbe leggere il regolamento per capire che le Catene di Sant'Antonio sono punibili secondo la legge
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Legge 17 agosto 2005 , n. 173 **
Art. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l?incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

È vietata, altresì, la promozione o l?organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant?Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all?infinito previo il pagamento di un corrispettivo.