Buonasera solomenu
Avviso e intervento.
Gli statuti che puoi trovare su internet sono frutto di assemblaggio di norme del cod. civile (in quanto applicabile) e dalle leggi speciali (se esistono). Le norme sulle associazioni si possono mutuare dal libro delle Società del cod. civile.
E’ normale che tutti gli enti si debbano riunire in assemblea almeno una volta l’anno per approvare il bilancio.
Per la convocazione puoi inserire nello statuto quanto previsto dal cod. civile art 2366 per le spa “avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento” (raccomandata, posta certificata, o altra forma con la quale il socio comunica che ha ricevuto l’avviso) almeno otto giorni prima dell’assemblea.
Mentre per la presenza in assemblea l’art. 2370 del cod. civile dispone che lo statuto può consentire l’intervento dei soci all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (senza la presenza fisica) o l’espressione di voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea.
I soci si possono riunire in molti presso alcune sedi sparse in Italia e collegarsi via web oppure via telefono con riconoscimento dei singoli soci.
Comunque la presenza di tanti soci in assemblea è un carattere comune agli enti che ne hanno molti. Coloro che non possono intervenire devono accettare le decisioni della maggioranza presente.
Delega.
I membri del comitato direttivo, come gli amministratori delle società, non possono essere delegati e le deleghe, come previsto dall’art. 2372, non possono essere superiori a venti per ogni delegato. Puoi adattare queste norme alle esigenze della tua associazione nel caso non ci siano previsioni contrarie nelle leggi speciali.
Tiene sempre presente che il carattere distintivo delle associazioni è quello che un socio vale un voto senza altri vincoli alla sua capacità di essere rappresentato. Le norme che vorresti inserire limitano, formalmente, la sua capacità di voto.
Cariche sociali.
I membri del Consiglio direttivo vengono nominati dall’Assemblea nel suo complesso, cioè vengono eletti i candidati che prendono più voti, e la durata del Consiglio viene indicata nello statuto. I componenti del Consiglio eleggono a loro volta il Presidente e le altre cariche, la cui durata è sempre prevista nello statuto.
I nuovi soci devono accettare quanto deciso nelle precedenti assemblee, fino alla prossima che potrà decidere di nuovo. Se alcuni di essi decidono di eleggere un proprio rappresentante lo devono fare secondo le regole dello statuto e della legge e non ci possono essere posti riservati a gruppi di essi. Queste regole possono esistere nelle società e non negli enti non profit.
Le regole che puoi inserire devono riguardare tutti i soci, e le cariche sociali, complessivamente basta che siano lecite e realizzabili.
Associazioni.
Quanto esprimi nella parte finale è il rischio insito nella costituzione di enti “aperti”, come le associazioni e le cooperative, nei quali possono accedere persone che non condividono lo spirito associazionistico ma agiscono solo per tornaconto personale. Spesso si assiste al fallimento di iniziative per mancanza di collaborazione e presenza di interessi particolari.
I modi per cautelarsi sono una accurata selezione nell’accettazione di nuovi soci, anche con stringenti comportamenti preventivi, e la presenza di norme statutarie che prevedano l’immediata espulsione di soci “disturbatori”.
Ti consiglio di far vedere la stesura finale dello statuto a qualcuno che abbia una certa esperienza per non avere sorprese negative nel corso della vita dell’associazione.
Spero di essere stato chiaro.
Saluti