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    Post creati da skumpic

    • RE: da nuove iniziative a minimi

      Comunque non pretendo di aver ragione, dico solo la mia opinione. :smile3:Certo e ti ringrazio per il prezioso tempo che insieme agli altri moderatori dedichi al forum 🙂
      Ricordo bene la tesi della non recedibilità del Sole, tanto è vero che forse fui proprio io il primo a postare "allarmato" quando la lessi ...

      Nemmeno secondo me sussiste alcuna novità rispetto a quanto vigente, solo che personalmente ritengo che le nip siano sempre state recedibili (tanto è vero che la mia ragazza è passata ai minimi nel 2011).
      Ci sono provvedimenti, risoluzioni e modelli AA9/10 che lo affermano.
      E solo una circolare all'imperfetto che può tranne in dubbio.

      Le nip per erano (e sono) recedibili, casomai sarebbe da chiedersi se dopo essere receduti si potesse ANCORA transitare ai minimi.
      Stante la vecchia normativa l'unico dubbio era relativo agli "acquisti del precedente triennio non superiori ai 15.000 euro"
      Noi non avevamo alcun triennio infatti.
      Ma anche su quel punto c'era una circolare che espressamente parlava di "determinazione del limite per le attività iniziate da meno di 3 anni".

      D'altro canto se non fosse stato cosi già nel 2008 i nip non sarebbero potuti transitare all'allora neonato regime dei minimi (dato che il regime nip dura al massimo 3 anni).

      Le circolari infatti non parlano mai di deroghe ai requisiti di accesso al regime dei minimi (quale è quello del limite agli acquisti)!!: voglio dire, se anche c'è una "nuova norma" che mi permette di derogare alla durata minima delle opzioni e poi io non ho uno dei requisiti richiesti per accedere al neonato regime ... novità o non novità non ci posso accedere ....

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: da nuove iniziative a minimi

      2.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinarioAmmettendo che sia valida la tesi del dott. Michelini non vedrei motivo allora per specificare espressamente:
      Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinarioA questo punto se il n.i.p non fosse recedibile, come l'opzione per l'ordinario, tanto varrebbe non scrivere nulla o espressamente specificare che > "Resta fermo il vincolo triennale conseguente l'opzione per il regime ordinario e quello agevolato ex art 13 l.388/2000".

      Infatti nel n.i.p si determinano iva e imposte seguendo le regole dell' ordinario, ma lo stesso NON E' il regime ordinario.
      Tanto è vero che anche il regime nip prevede delle ipotesi di decadenza (che ovviamente non possono sussistere per il regime ordinario). A mio parere dunque l'equiparazione è voler provare troppo.
      I regimi sono "simili" (quanto a regole da adottare), non "identici" ne gli stessi.

      In assenza della seconda specificazione per me (da profano) è preferibile la tesi sulla recedibilità anche sulla scorta delle indicazioni che diedi a suo tempo quando la mia ragazza passò da nip a minimi dopo il 1 periodo d'imposta.

      Tutta sta tematica è sorta per l'interpretazione di un verbo (all'imperfetto se ricordo bene) della circolare 73/2007 (o forse 2008??), ma quel periodo è stato sempre interpretato fuori contesto: era una circolare dedicata a chi era già in attività per chiarire il passaggio al (allora neonato) regime dei minimi.
      Il tempo verbale non poteva che essere al passato.

      Tanto è vero che le successive circolari che illustravano le modalità di passaggio da nip a minimi (ex 13e/2008) usano tempi verbali differenti,

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: E se l'intermediario sbaglia che si fa?

      Siamo stati ieri in ade.
      Il funzionario ha riconosciuto la "svista" ma ci ha rassicurato dicendoci che, sebbene la dich. iva allegata risulti incompleta (ha posto solo le operazioni attive e non le passive), l'errore è solo formale e non incide sulla determinazione dell'imposta (nel 2010 ha compiuto solo operazioni esenti).
      Ci ha inoltre dato la ricevuta che attesta la corretta elaborazione da parte del sistema della dichiarazione inviata con entratel.
      Secondo lui possiamo soprassedere. Speriamo bene 😉

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: E se l'intermediario sbaglia che si fa?

      In questi giorni sto notando che il tempo di elaborazione per singolo invio non supera le 2 ore se inviato in orario mattutino e le 3/4 ore se inviato il pomeriggio.
      Grazie mille, allora lunedi/martedi faremo il nostro "viaggetto" 😉

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: E se l'intermediario sbaglia che si fa?
                    La cosa migliore è tornare all'Agenzia delle entrare è chiarire.     Questo certamente ;) 
      

      Solo che prima di partire per l'ennesimo viaggio della speranza :(): ero curioso di sapere se esistesse un modo per conoscere l'esito dell'invio prima di recarci in agenzia o se l'unica è quella di trovare lo stesso funzionario che dalla stessa postazione controlla lo stato della pratica e stampa la ricevuta.

      L' "utenza" entratel sarà unica - quindi ogni "postazione" di qualunque agenzia d.e. può vedere tutta la sua situazione "contributiva" - , oppure è come se fossero "tanti caf" ??

      Nel primo caso infatti prima di fargli (e stavolta farmi) perdere un'altra mattinata farei un tentativo anche al numero del call center 😛
      Se qualcuno ci è già passato sono tutto orecchi 😄 Grazie come sempre

      Ps. qualcuno ha idea di quanto tempo una dich. resti in elaborazione prima di essere accettata e/o scartata? In modo da non andare troppo presto .. ma visto che il 30 di avvicina, nemmeno troppo tardi ...

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • E se l'intermediario sbaglia che si fa?

      Oggi la mia ragazza è andata in Agenzia delle Entr. per farsi trasmettere il modello unico.
      Tornata a casa ci siamo resi conto che l'intermediario (il funzionario) aveva commesso alcuni errori nella compilazione:

      • ha aggiunto alcuni campi (ha messo il codice 01 sia come causa di esclusione dai parametri che da studi di settore)
      • ha allegato di suo pugno la dich. iva compilandone però solo metà (lei è esente perchè nel 2010 ha fatto solo operazioni ex art 10 ed il modello che si portava da casa prevedeva infatti solo REDDITI e INE).

      Abbiamo la ricevuta di invio e relativo protocollo, ma da quanto ho capito non è garanzia che la dich. sia stata accettata dal sistema (potrebbe essere stata scartata)

      Ps. Se io provo a compilarla nello stesso modo del funzionario UnicoOnline non me la lascia nemmeno "chiudere".

      Da quanto capisco potrei inviare una "correttiva nei termini" in cui eliminare il modello IVA e correggere l'errore del quadro RE .... ma per fare questo dovrei essere certo che la precedente dichiarazione non sia stata scartata .....
      Ma qui sta il mio inghippo perchè su fiscoonline la ricerca con il codice di protocollo non da alcun esito e non sono abilitato Entratel ....

      Se l'intermediario "sbaglia" (ha ovviamente inserito il cod 1 "dich. predisposta dal contribuente") ed il contribuente se ne accorge dopo aver firmato che può fare ??
      C'è qualche modo per conoscere la "sorte" della dichiarazione presentata oggi (accettata, scartata, scartata e poi corretta dal funzionario) ?

      Grazie mille !

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: da nuove iniziative a minimi

      Lo stesso

      fascicolo 75/2006 al quesito n.5 (del 25/09/2006 I MODI PER REVOCARE IL REGIME AGEVOLATO)

      XXX.espertorisponde.ilsole24ore.com/fcsvc?cmd=check&chId=33&docPath=/quesiti/1265&docParams=MEwFj4caLFl8ogOIqtHFEAj553hkPOUTwCsA58rAvEusxoadiiNNss88BBn9JHJE21nnJBd1LAW7tCy0Y3n5l7w0TIncsbPEgfhfOIojA8bZnpq1n6v6bWvuRPkemhVMSKrCP0oMhBmor2o7u5XMxcmK

      (sempre www al posto di XXX)

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: da nuove iniziative a minimi

      per completezza vi linko (azz non posso farlo) un inserto dello stesso esperto del sole:

      Fascicolo 51/2005 - quesito n. 27 (del 03/07/2005 IL REGIME AGEVOLATO «VINCOLA» PER UN ANNO).

      XXX.espertorisponde.ilsole24ore.com/fcsvc?cmd=check&chId=33&docPath=/quesiti/1147&docParams=geg3wCXSHBvmyDh5bevBl9LFh5jmnm21e1jaORc2j5FASNmpddkkppIIxxvA64KFutqqsqmdlaY9h7y0jDk2h3x1XMNCfUYNDCvuPLjcxpWPLNs3h0t4ti54MLfbunxpKDxIgGoMgAIKt4k3p0xmH3vT

      (sostituite XXX con www)

      Un po' datato ma qui sosteneva che dopo un anno si poteva abbandonare.

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: da nuove iniziative a minimi

      Scusate se posto nuovamente in coda ad un mio commento ma l'idea di "aver sbagliato" non mi lasciava "tranquillo" cosi ho passato il pomeriggio a scartabellare in Cerdef.

      Qui ho trovato la risoluzione 185 del 2002 in risposta ad un'istanza di INTERPELLO (quindi quello che michelini auspicava) relativa ad una tardiva comunicazione dell'opzione ex. art 13 l.388/00 in cui si legge (copio-incollo):

      Si osserva quindi, in primo luogo, che né l'articolo 13, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001 contengono una espressa decadenza dal regime agevolato per inosservanza dei termini di comunicazione, cosicché né il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, né quello di sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato provvedimento possono considerarsi termini perentori.

      Nel caso di specie, si ritiene invece applicabile il principio generale fissato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili.

      Lo stesso provvedimento citato, individuando l'oggetto della comunicazione di opzione per il regime fiscale agevolato nella "scelta operata", identifica quest'ultima con il concreto comportamento posto in essere dal contribuente, cosicche', come e' precisato successivamente, e' la "scelta operata" - e non la comunicazione - **che vincola il contribuente alla sua applicazione per almeno un periodo d'imposta.**Il parere reso dall'Agenzia mi pare confermare indirettamente ma in modo inequivocabile la durata minima annuale del vincolo.

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: da nuove iniziative a minimi

      Vi ringrazio per le vostre risposte. Speriamo di non avere "sgradite" sorprese nei prossimi mesi (o anni non saprei in questi casi quali siano i tempi tecnici di un eventuale provvedimento "punitivo").

      Ho ritrovato tra tutti i documenti che avevo scaricato la circolare 23E del 2001 (reperibile anche via Cerdef credo) che in allegato porta i 2 modelli di comunicazione inizialmente elaborati dall'Ade per l' opzione delle "nuove attività" (prima dei AA9 per intenderci).

      Entrambi hanno la voce:

      Comunica che non intende piu' avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.Quindi casomai la vera questione circa l'interpretazione della circolare 73 del 2007 potrebbe essere:

      • chi revoca dalle nuove att. produttive può entrare nei minimi o deve "obbligatoriamente" transitare in regime ordinario ??
        e non:
      • si può revocare dalle nuove att. produttive prima della conclusione del triennio ??

      Non capisco infatti (interpretazione dell'Esperto del Sole24ore) perchè una circolare che chiarisce lo modalità operative del regime dei minimi può intaccare un'altro regime (come se istituiti i minimi "morissero" le nuove attività produttive).
      Se fino al 2008 i modelli dell'Ade riportavano la facoltà di revoca perchè questa verrebbe meno ora?
      Di più, se non si può revocare perchè nel modello AA9/10 c'è il quadro B per esercitare tale possibilità?? (ed è quando gli ho fatto questa domanda banale che il responsabile del tutoraggio mi ha "spedito" dal direttore)

      Speriamo bene 🙂

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: da nuove iniziative a minimi

      Ciao a tutti, ho avuto modo di "confrontarmi" con l'Ade della mia città stamattina proprio sull'argomento.
      La mia ragazza ha aperto p.iva in regime ex. art.13 l.388/00 nel 2010 e a partire da questo periodo d'imposta intende passare nei minimi (nel 2010 gli erano state prospettate alcune collaborazioni, poi non realizzate, che avrebbero reso le "nuove iniziative" più "vantaggiose" dei "minimi").

      Oggi, forti di 2 distinti pareri favorevoli sulla fattibilità della revoca ricevuti con il sistema di assistenza fiscale dell'Ade (comunica con l'agenzia) e di alcuni post sul forum, siamo andati in Ade per consegnare il modello AA9 in cui era sbarrato il quadro B per la revoca.

      Allo sportello l'impiegata si è scusata dicendosi non molto "ferrata" sull'argomento (riteneva non fosse necessario alcun tipo di comunicazione essendo sufficiente il comportamento concludente) e dopo pochi minuti ci ha fatto parlare direttamente con il responsabile del tutoraggio, il quale ha da subito sostenuto la tesi del "vincolo triennale" non mostrandosi per la verità molto aperto al confronto.
      Dopo pochi minuti ci ha liquidato con "io ho una sentenza che conferma il vincolo triennale e comunque a me il direttore ha detto cosi, se non siete d'accordo parlate direttamente con lui, stanza xyz"

      Il direttore viceversa è stato molto gentile e dialogante, ha da subito confermato la tesi della vincolatività triennale, ma di fronte alle nostre ragioni (art. 2.2 provv. 22/03/2001 e punto 3.6 circ. 7E del 2008) ha concluso per la correttezza del nostro operato.
      Non ha minimamente fatto riferimento ad alcuna sentenza sulla durata 3ennale del regime.

      Siamo quindi tornati allo sportello: l'operatrice non riusciva a far accettare la revoca al sistema, ma dopo un paio di tentativi, ed aver richiesto l'assistenza di alcuni colleghi (ognuno avanzava una tesi operativa diversa ed alcuni nuovamente parlavano di vincolo triennale) ci ha confermato la riuscita dell'operazione.

      I dati normativi a mio avviso sono inconfutabili:

      • l'art 2.2 provv. 22/03/01 parla esplicitamente di revocabilità e di vincolo "per almeno un periodo d'imposta"

      • il provv. del 22/03/01 è un'atto di normativa delegata che non può certo essere intaccato da una circolare.

      • la circ. 7E al punto 3.6 richiama ancora il provv. di cui sopra.

      • i modelli AA9 riportano ancora il quadro B per la revoca e non sono stati modificati (guardate invece le bozze dei modelli iva per il 2011 e vedrete che nelle istruzioni per il quadro VO33 è stata "tagliata" tutta la parte relativa alla revoca in "deroga" per il regime ordinario)

      • più in generale la l.388/00 è successiva all'entrata in vigore del vincolo triennale delle opzioni (del 97 se ricordo bene): quindi anche confliggesse troverebbe applicazione il principio generale secondo cui "la normativa particolare prevale su quella più generale"

      • non ho trovato la sentenza richiamata dal responsabile del tutoraggio

      Onestamente il grado di precarietà nelle risposte ricevute in Agenzia mi ha abbastanza deluso: speriamo vada bene, ormai mi aspetto di tutto.
      Spero vi possa aiutare 🙂

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • Possibile errore sito Ade ??

      Salve, stavo sbirciando i modelli e le bozze per le dichiarazioni quando ho trovato questa pagina (relativa alla dich. iva) che mi ha confuso le idee:

      h t t p: // w w w.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare/!ut/p/c5/pVHNcoIwEH4WH0CzIeGnR2hQIyaMJljg4lDHdrRFncoI5umLjhfbkR66e9z99vtZlKO2d8Vp815Um_2u-EQpyp1lALFU2lKhTEYBcH8kF5z4ZBQ56AWlQJdqez5w82HmW6NqGTYT8ZXUgg0jpfNYgNVoFjZVeDaSZVYFtancucCrJ7wYzkKf9wM-rXstV_aYa4q7lDC7Ew0L6w8fE5RvXstBvSoHMCAAFCjxwHaxTShtXeYd-Ov1yxwelA-d-Is3Od6Xa5Sh3H24pR2kf6QNTaS2ghyNf01b66QRSWmOLIhVAmdpOBGMgzYzgsUt7TgwmfR6944ptj3Loti1CfY823NRyrrVPNNfav7z-_v8KbEcih0HY-ICacWM0aE8RVN7Er6x1KyLfvYNnv9fBg!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/IVA+2010/SchedaIIVA2010/IVA2010V6/

      Dalla disposizione del testo sembrerebbe infatti che perderebbero l'esonero i soggetti che sebbene abbiano effettuato solo operazioni esenti:

      • decidano d' optare per i minimi
        [ecc ecc]

      Mentre dalla lettura delle istruzioni alla dichiarazione evinco esattamente il contrario, come se sul sito web dell'ade avessero sbagliato ad impaginare le istruzioni (in pratica la perdita dell'esonero varrebbe solo per le prime 3 voci dell'elenco puntato, mentre le seguenti sono tutte relative a soggetti per i quali VALE L'ESONERO visto che non sono soggetti passivi).

      In attesa di una conferma vi saluto, non vorrei fosse stato il vino a natale a confondermi 😄

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: Secondo l'Esperto risponde il forfettino vincola per 3 anni !!!

      Da profano la cosa che mi aveva lasciato "di sasso" della tesi sostenuta dall' "Esperto" era il riconnettere o meno la revocabilità del regime all'istituzione del regime dei minimi. Ed i dubbi si erano accresciuti visto che "spulciando" in rete ed anche su questo forum avevo trovato post che sostenevano la stessa "linea di pensiero".

      Ma non capisco il nesso tra le 2 cose!!!

      Atteso che il regime delle nuove attività è stato istituito nel 2000/2001 (quindi dopo l'approvazione della 442/97 che sancisce il vincolo triennale delle opzioni), e che può durare al massimo 3 anni .... se il legislatore prevede la revocabilità del regime mi pare auto-evidente che questa la si può esercitare al termine del 1 o del 2 periodo d'imposta .... altrimenti cosa revoco ????

      Poi perchè e come il nuovo regime dei "minimi" dovrebbe andare a modificare la disciplina delle "nuove attività" ???

      • Se la facoltà di revoca è stata esercitabile dal 2001 al 2008 perchè dopo verrebbe meno ???
      • Perchè i modelli AA9 continuano a riportare la facoltà di revoca anche nel 2010 (visto che secondo la sua tesi questa sarebbe stata esercitabile solo fino al 2009)?
      • Perchè il modello iva nella sez. opzioni non riporta alcun quadro relativo alle "nuove attività" ??

      L'unica "eccezione" esercitabile solo nel 2008 era quella legata al vincolo triennale per il regime ordinario e tutte le circolari parlano chiaramente di "eccezione" in quel caso....

      Non capisco veramente come "abbia partorito" questa tesi, non mi pare una cosa cosi' controversa se la riesco "a capire" io 🙂 figuriamoci "lui" che è "Esperto"

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: Secondo l'Esperto risponde il forfettino vincola per 3 anni !!!

      Testo richiesta informazioni:

      Libero professionista,inizia attivita nel 2010 optando per regime nuove attivita produttive. Dal prossimo periodo d'imposta(2011)intende valutare la possibilita' d' optare per regime 'minimi' revocando regime ex. art 13 l.388/2000.Sussistono ragioni ostative? La circ. 7/2008 al punto 3.6 richiama il provv. Dir. Agenzia delle Entrate del 22/03/01 che,dando attuazione al 9 comma citato art 13 l.388/00 (normativa secondaria),al punto 2.2 riconosce questa possibilita dopo aver correttamente applicato il regime agevolato per ALMENO 1 periodo d'imposta. Si deroga al generico vincolo triennale regimi ex. DPR.442/97? Come si manifesta volonta di revoca dal regime e dal servizio di tutoraggio? Grazie.

      Testo risposta:

      Gentile contribuente, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/03/2001, attuativo dell'art.13 L.388/2000, stabilisce che la scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell' Agenzia delle Entrate. Con la circ. 7/E del 28/01/2008 si chiarisce che i contribuenti di cui all'articolo 13 della Legge n. 388 del 2000 hanno l'onere di comunicare all'Amministrazione finanziaria la revoca dell'opzione per il regime agevolato "dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate" tramite il modello AA9/10 , barrando nel "quadro B" solo la casella relativa alla revoca del regime delle nuove iniziative. Per il servizio di tutoraggio non occorre una specifica revoca. Distinti saluti.

      La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: Secondo l'Esperto risponde il forfettino vincola per 3 anni !!!

      Link al provvedimento del 14/03/2001: hXXp://bit.ly/9Ko1J2 (nel post precedente ho incollato il testo dedicato alle attività marginali, scusate mi sono fatto tranne in inganno dal nome molto simile e non potevo più modificare il precedente post)

      2.2. La scelta operata ** vincola** il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello di cui al punto 2.1.

      3.3. La ** revoca** della richiesta di ** assistenza fiscale** e' effettuata secondo le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ** ha effetto dal periodo d'imposta successivo.**

      Quindi viene meno la difformità relativa alla revoca dell'assistenza fiscale (sia provvedimento che sito web chiariscono che la comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo), mentre continuo a non spiegarmi perchè l'Esperto del sole24ore dica che vi sia un vincolo triennale mentre il provvedimento è abbastanza chiaro sul punto.

      A quel punto se ad ex. si rinunciasse al regime ex. art 13 l. 388/2000 dandone comunicazione entro gennaio e poi si tenesse un comportamento concludente da "minimo" (regime naturale per chi ne ha i requisiti) non vedo perchè non vi si potrebbe rientrare.

      postato in Consulenza Fiscale
      S
      skumpic
    • RE: Secondo l'Esperto risponde il forfettino vincola per 3 anni !!!

      A riprova le mie ricerche sul nuovo sito dell'ade (tra parentesi è molto meno fruibile di prima!) mi hanno portato al provvedimento del direttore dell'agenzia del 22/03/2001 che recita testualmente:

      2.3. La scelta del regime fiscale delle attivita' marginali vincola il
      contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata.

      2.4. La rinuncia al regime fiscale delle attivita' marginali e'
      comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente, oppure ad un qualunque ufficio locale della medesima agenzia,** entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al regime.** La richiesta di rinuncia e' presentata dal richiedente con le modalita' previste al punto 2.2. ed e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
      Lo stesso provvedimento al punto 3.3 prevede per quanto riguarda la "parallela" ed eventuale rinuncia al tutoraggio:

      3.3. La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata
      secondo le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto a
      decorrere dal periodo d'imposta in cui e' presentata.

      mentre il sito dell'ade (qui: hXXp://bit.ly/cgNpI0 ) sebbene richiami lo stesso provvedimento (tant'è vero che il modello da scaricare è sempre il solito "serie generale n.68 - gazzetta ufficiale 22/03/2001") recita:

      La rinuncia all’assistenza fiscale è effettuata con le stesse modalità previste per la richiesta e **ha effetto dal periodo d’imposta successivo.**Insomma ci provano in tutti i modi a farci compiere qualche errore, che si chiarissero le idee .... 🙂

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      skumpic
    • Secondo l'Esperto risponde il forfettino vincola per 3 anni !!!

      Ciao a tutti volevo rendervi partecipi della "scoperta" in cui mi sono imbattuto oggi. In pratica secondo l'Esperto Risponde, sole 24 ore, la scelta effettuata in sede d'inizio attività per il regime delle nuove attività produttive vincolerebbe per 3 anni se l'attività è cominciata dal 2008 in poi !!!

      L’utilizzo dell’espressione “possono” contenuta nella disposizione richiamata (nota: parla dell'art 13 l.388/2000) non è riferito alla possibilità di uscire prima del decorso del triennio, ma solo all’ovvia facoltà (e non all’obbligo) di applicare il predetto regime in presenza di tutti i requisiti.> Dalla lettura della circolare dell’agenzia delle Entrate n. 73 del 2007 si desume che il contribuente può uscire dal regime delle nuove iniziative produttive a condizione che il soggetto interessato abbia esercitato la relativa opzione prima dell’entrata in vigore della legge 4/2007 Finanziaria del 2008 che ha appunto istituito il regime dei minimi.Personalmente sono "caduto dal pero".
      All'ade (marzo 2010) quando mi recai con la mia ragazza ci diedero una guida (AGENZIA INFORMA DEL 5/2004) che riferendosi al regime nuove attività testualmente riportava (SIAMO QUINDI BEN PRIMA DELLA NASCITA DEL REGIME DEI MINIMI, visto che la guida è del 2004):
      La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
      Voi cosa ne pensate? Se fosse come dice l'Esperto del sole non capisco perchè i modelli AA9/10 continuino a riportare il quadro per la revoca dell'opzione !!
      Infatti se avessi optato per il regime nuove attività produttive prima dell'istituzione dei minimi (quindi al più tardi nel 2007) avrei concluso il triennio nel 2009 (2007-2008-2009), allora perchè continuare a permettermi la revoca nel modello inizio attività AA9/10 del 2010??? Cosa avrei da revocare nel 2010 ???

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      skumpic
    • corretto modo di fatturare rimborso spese per utenze a professionista

      Salve,
      vorrei richiedervi un riscontro per una problema "di vedute" avuto tra 2 commercialisti.

      In un appartamento sono stati realizzati 4 studi professionali (uno per stanza) per ciascuno dei quali il locatore ha redatto un distinto contratto di locazione (4 studi = 4 professionisti = 4 contratti di locazione).

      Tutte le utenze (gas, acqua, enel, tarsu) sono invece intestate al professionista che ha in affitto la stanza più grande e che è li da decenni (un dentista).

      Questo professionista annualmente emette agli altri una FATTURA per il rimborso di queste spese.

      PROBLEMA:

      • secondo il commercialista titolare delle utenze (il dentista) è sufficiente indicare una sola voce nella fattura che emetterà a ciascun professionista "rimborso spese sostenute per utenze 2010" riportante la somma COMPLESSIVAMENTE dovuta da ciascuno di noi.

      • secondo il commercialista che ci segue invece il dentista dovrebbe specificare varie voci in ciascuna fattura a seconda dell'utenza (ex. una voce per l'enel, una per il gas, una per la tarsu) e poi sommare il totale. Questo ci permetterebbe una più corretta indicazione delle somme in UNICO (ex. l'enel va nei consumi, la tarsu nelle altre spese ...)

      Voi cosa ne pensate? Non penso sia una situazione cosi rara eppure non riusciamo a venirne a capo. GRAZIE !!

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      skumpic
    • RE: correzione errore scrittura in rfa web 2009 - possibile?

      Si.
      Se non ho capito male rfaweb si limita a predisporti parte della dichiarazione, ma le "sue risultanze" non sono in alcun modo vincolanti e le puoi anche disattendere completamente.
      Quello che fa fede è quello che andrai a dichiarare in unico

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      skumpic
    • RE: Moduli di Inizio Attività; AA9-10 o AA9-9?

      Se non sbaglio sono la stessa cosa solo che uno è la versione del 2009 e l'altro del 2010. Usa quest'ultima ovviamente.

      Con il modulo dichiarerai anche la data di inizio attività che può essere fino a 30 giorni antecedente quella di presentazione della comunicazione d'inizio attività.
      Con questa comunicazione ti verrà anche attribuita p.iva

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      skumpic