Sono dubbioso in merito all'assoggettamento a ritenuta della prestazione e guarderei anche la problematica IVA.

La prestazione di traduzione, a mio avviso, deve essere considerata come prestazione immateriale; pertanto si posta quanto di seguito

Criteri applicabili
(art. 7 c. 4 lett. d), e) DPR 633/72)

La territorialità delle prestazioni immateriali è legata alla sede del committente e, contemporaneamente, al luogo di utilizzo delle stesse, come evidenziato nella tabella seguente.
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[LEFT]Sede del prestatore[/LEFT]
A) Italia
Sede del committente e regime della prestazione
a) Italia: la prestazione è soggetta ad IVA se è utilizzata in Italia o in un altro Stato UE. È esclusa da IVA se è utilizzata in uno Stato extra UE;
b) Altro Stato UE: se il committente è identificato ai fini IVA nell'altro Stato UE la prestazione è esclusa da IVA. Se privato consumatore la prestazione è soggetta ad IVA;
c) Stato extra UE: la prestazione è generalmente soggetta ad IVA se è utilizzata in Italia, mentre è esclusa da IVA se è utilizzata all'estero. Fanno eccezione le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale, quelle di addestramento e formazione del personale, nonché di elaborazione e fornitura dati, quelle di telecomunicazione e quelle connesse all'accesso e al trasporto del gas e dell'energia elettrica che sono sempre escluse da IVA, indipendentemente dal luogo di utilizzo (Circ. Min. 16 marzo 2005 n. 10/E) (1);

Sede del prestatore
B) Altro Stato UE
Sede del committente e regime della prestazione
a) Italia: se il committente è identificato ai fini IVA la prestazione è soggetta ad IVA se è utilizzata in Italia o in un altro Stato UE, mentre è esclusa da IVA se è utilizzata in uno Stato extra UE. Se privato consumatore è sempre esclusa da IVA;
b) Altro Stato UE: la prestazione è esclusa da IVA;
c) Stato extra UE: la prestazione è generalmente soggetta ad IVA se è utilizzata in Italia, salvo per le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale, quelle di addestramento e formazione del personale, nonché di elaborazione e fornitura dati e di telecomunicazione che sono sempre escluse (anche se utilizzate in Italia) (2).
C) Stato extra UE
a) Italia: la prestazione è soggetta ad IVA se è utilizzata in Italia o in un altro Stato UE, mentre è esclusa da IVA se è utilizzata in uno Stato extra UE;
b) Altro Stato UE: la prestazione è generalmente esclusa da IVA, ad eccezione delle prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione utilizzate in Italia, che sono soggette ad IVA quando il committente non è soggetto passivo IVA;
c) Stato extra UE: la prestazione è generalmente soggetta ad IVA se è utilizzata in Italia, salvo per le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale, quelle di addestramento e formazione del personale, nonché di elaborazione e fornitura dati (che sono escluse) (2); i servizi di telecomunicazione, si considerano effettuati in Italia se ivi utilizzati (1) (3).
Note
(1) L'eccezione non si applica alle operazioni di intermediazione e alle prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitarle (art. 7 c. 4 lett. d), f) DPR 633/72).
(2) Le eccezioni riguardanti le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale, quelle di addestramento e formazione del personale, di elaborazione e fornitura dati non si applicano alle operazioni di intermediazione inerenti alle stesse e alle prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitarle (art. 7 c. 4 lett. d), f) DPR 633/72).
(3) L'utilizzazione nel territorio italiano si ha, in generale, per i servizi di telecomunicazione in partenza dallo stesso. Nel caso particolare in cui la prestazione di telecomunicazione è attuata tramite la cessione di schede prepagate o altri mezzi tecnici, si considera effettuata in Italia quando la distribuzione delle schede e simili avviene, anche per mezzo di rappresentanti o altri intermediari, in Italia (art. 7 c. 4 lett. f bis) DPR 633/72).

La determinazione del luogo di utilizzazione delle prestazioni di servizi non è immediata (salvo che per i servizi di telecomunicazione che è definito dalla legge, come indicato nella nota 3 della tabella precedente). Al riguardo ci sono due teorie:

la prima, preferibile, considera il luogo in cui il servizio è effettivamente consumato, ossia dove avviene l'utilizzo materiale del servizio stesso (Cass. 13 dicembre 1996 n. 11141, Cass. 29 marzo 2006 n. 7294); la seconda, più datata, considera il luogo in cui il committente acquisisce nella sua sfera giuridico-patrimoniale il servizio reso, indipendentemente dalle successive eventuali operazioni cui può riferirsi il servizio stesso (Ris. Min. 1° ottobre 1976 n. 360162).