Spiacente di essere in disaccordo con il tuo consulente, ma trattandosi di attività di impresa iscritta alla CCIAA, non rientrante fra quelle per cui è prevista la ritenuta (ad es. agenti, rappresentanti, ecc..), non devi indicare in fattura la ritenuta e il tuo cliente non deve versare nulla a tale titolo.
Per le prestazioni professionali, invece, va effettuata la ritenuta d'acconto.
La rivalsa del 4% è facoltativa, non un obbligo.
Aggiungo che, se non sei nel regime dei minimi, hai l'obbligo di contabilità separate (una per ognuna delle due attività) e, per l'attività professionale, l'iscrizione alla gestione separata Inps.
Ciao.
serdep
@serdep
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RE: Ritenuta d'acconto anche per le imprese individuali?
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RE: Regime Minimi beni strumentali
Puoi scaricare tutti i costi, pagati nell'anno, riferiti al veicolo (canone leasing, carburante, pedaggi, manutenzioni,bollo, assicurazione, ecc...) nella misura del 50% del totale in fattura (compresa, quindi l'eventuale iva in essa calcolata). Ai fini della verifica del limite dei 15.000 euro da non superare nel triennio in aquisti di beni strumentali, rileva il 50% dei canoni corrisposti nell'anno, al netto dell'iva.
Ciao e buone feste. -
RE: Fatturare Prestazione di Servizio
Ciao Mary1978.
Il fisso mensile, configurabile comunque come compenso provvigionale, va anch'esso assoggettato a ritenuta, allo stesso modo delle provvigioni.
Ti hanno pagato esattamente ?. 1.000 o di meno?
L'onere di effettuare la ritenuta d'acconto spetta al committente, indipendentemente dall'indicazione della stessa in fattura.
Pertanto, sarebbe meglio che ti confrontassi con il tuo committente per sanare la situazione (è più suo interesse che tuo).Bye.
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RE: Regime dei minimi deducibilità INPS, INAIL e imposta sostitutiva
In Unico si riportano i dati riferiti ai redditi conseguiti nell'anno solare precedente: unico 2010 - redditi 2009.
Pertanto, in unico 2010, parlando dei minimi, nel quadro CM si riporteranno le entrate e le uscite (regime di cassa) relative al 2009. i contributi versati nell'anno 2009 (saldo e anche eventuali acconti) andranno riportati nel rigo CM7.
I premi assicurativi inail si configurano come costi; in quanto versati, vanno riportati, assieme agli altri costi sostenuti, nel rigo CM5.Per il resto è chiaro.
Ciao.
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RE: lavoro dipendente part time 70% e partita iva
Farei di nuovo la richiesta ovvero ricorso contro il rifiuto di cancellazione, allegando ben benino la documentazione di assunzione, buste paghe, fatture emesse da procacciatore, ecc...., cercando di dimostrare che l'attività di lavoro dipendente è prevalente rispetto a quella di procacciatore, sia in termini di tempo impiegato, sia in termini economici.
Purtroppo, l'inps non è una e sola, neanche trina; ve ne sono tante (sedi provinciali varie) che decidono diversamente ognuna per proprio conto e caso per caso.
Figurati che Babele!!!!Ciao.
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RE: Regime dei Minimi per nuova Attività
Non è semplice dare una risposta. Purtroppo, l'occasionalità, l'abitualità, la professionalità sono indici/parametri non nettamente codificati e valutabili diversamente da persona a persona.
Hai provato a contattare qualcuna di queste aziende per diventare un loro venditore porta a porta ?
Ciao.
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RE: lavoro dipendente part time 70% e partita iva
Lavorando part-time al 70%, l'inps non dovrebbe iscriverti alla gestione previdenziale. Nel caso lo faccia, rivolgiti alla sede e, con documenti alla mano, fai istanza scritta di cancellazione.
Ciao.
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RE: Aliquota inps e rivalsa
Purtroppo non è così.
La c.d rivalsa del 4% non è imposta per legge a carico del cliente, ma è solo una facoltà data al prestatore di richiedere una maggiorazione (denominandola rivalsa L.. ecc...) sulla prestazione eseguita. Tant'è che su di essa si calcola l'iva (salvo esenzioni e regimi particolari) e la ritenuta d'acconto (salvo sempre eccezioni).
In effetti, costituendo un vero e proprio ricavo, il carico contributivo sarà sempre quello del 26,72% sul reddito al lordo dei contributi previdenziali versati nell'anno precedente.
Quindi, se in fattura indichiamo 100 di prestazione e 4 di rivalsa oppure 104 di prestazione, nulla cambia (.... se non a livello psicologico).Ciao.
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RE: cessione bene strumentale
Secondo me, non trattandosi di prestazione di servizio, non dovrebbe applicarsi la ritenuta d'acconto, a maggior ragione se trattasi di acquirente privato.
Mentre riterrei che potresti applicare la rivalsa del 4% (se relativa alla gestione separata inps), giacchè questa fa comunque reddito.Ciao.
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RE: Fatturare Prestazione di Servizio
Presumo che il rimborso spese (fisso mensile) non sia corrisposto a fronte di effettive spese giustificate documentalmente ed effettuate in nome e conto del committente, pertanto si tratta di compenso vero e proprio, soggetto a tassazione (e a fatturazione) allo stesso modo delle provvigioni, concorrendo anche al limite dei ricavi/entrate di ?. 30.000 da non superare nel corso dell'anno.
Ciao.
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RE: cessione bene strumentale
Non hai specificato se il bene strumentale l'hai acquistato durante l'applicazione del regime dei minimi o era già in carico precedentemente all'entrata nel regime.
Comunque, nel primo caso, devi fatturare normalmente, come minimo, al prezzo di cessione del bene, che si configurerà interamente come plusvalenza, giacchè il relativo costo del bene è stato interamente dedotto (presumo) e, quindi, come componente di reddito tassabile.Ciao.
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RE: Apertura attività e modello COM6BIS
Ad integrazione di quanto postato in precedenza (non so se già fatto in altri post), aggiungo che con l'ultima manovra economica è stata introdotta la "SCIA" (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA').
Come afferma la circolare del Ministero Sviluppo Economico, la Scia prende il posto della dichiarazione di inizio attività, che a sua volta aveva sostituito la denuncia di inizio attività.
Inoltre:[LEFT]La riformulazione dell?art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze anche **sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di **alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.[/LEFT]
.......
[LEFT]La vigente formulazione dell?art. 19, invece, introduce l?istituto della segnalazione **certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli effetti la DIA e che pertanto deve **considerarsi come l?unica utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59.[/LEFT][LEFT]Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n. 59, sono **soggetti alla SCIA di cui all?art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:[/LEFT]
..........
...........
[LEFT]*l?avvio dell?attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non *alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d,
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all?art. 65, nonché le attività effettuate mediante le **forme speciali di vendita (Spacci interni ? Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, **televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui **agli artt.66, 67, 68 e 69.[/LEFT]Solo per completezza.
Saluti. -
RE: Apertura attività e modello COM6BIS
Solo una precisazione, sperando che non sia sbagliata.
Il D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 (attuazione Direttiva 2006/123/CE), ha praticamente eliminato le vecchie Comunicazioni (Com1-2-3-ecc...) e il termine di 30 giorni per l'inizio dell'attività. Pertanto, Fatta la Dichiarazione di inizio attività, è possibile iniziare a svolgere la propria attività di impresa immediatamente (salvo il possesso di tutti i requisiti imposti dalle leggi, regolamenti, ecc..).
Riporto un passo della Circolare 3635/C del Ministero dello Sviluppo Economico:[LEFT]9. Art. 65 (Esercizi di vicinato) - Art. 66 (Spacci interni) ? Art. 67 (Apparecchi automatici) - Art. **68 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) - Art. 69 (Vendita **presso il domicilio dei consumatori).[/LEFT]
[LEFT]9.1 Per effetto degli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto, l?avvio dell?attività di vendita dei **prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di **vendita denominate esercizi di vicinato ai sensi dell?art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. **114 del 1998, nonché mediante le forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e **comma, lett. h), è soggetta alla DIA ad efficacia immediata. Trattasi di un intervento di **semplificazione che non obbliga al decorso dei trenta giorni prima dell?avvio, previsti **dall?abrogato istituto della comunicazione di cui al citato decreto legislativo n.114/1998.[/LEFT]
[LEFT]*9.2 Con riferimento agli aspetti sanzionatori, si precisa che la violazione delle disposizioni in **materia di esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per **corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendita presso il domicilio dei *consumatori, cui fa rinvio l?art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998 si
determina anche nel caso di mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad **efficacia immediata prevista dagli articoli 65, 66, 67, 68, e 69 del decreto ai fini dell?avvio **dell?attività.[/LEFT][LEFT]Spero di essere stato di aiuto.[/LEFT]
[LEFT]Saluti[/LEFT]
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RE: Regimi speciali
Grazie per l'opinione.
Anche l'ADE, nelle varie circolari, ritiene che non sia possibile.
Gradirei, però, una risposta più articolata per aprire, eventualmente, anche un dibattito in merito, poichè ho delle perplessità.
Ciao. -
Regimi speciali
Salve a tutti.
Ho un dubbio sul regime dei minimi e sui regimi speciali, probabilmente banale.
Il regime in parola è escluso per chi adotta uno dei regimi speciali previsti dall'art. 74 (tabacchi, editoria, telefonia, ecc..).
La domanda è:- un classico commerciante al dettaglio (ad esempio di articoli vari, elettrici, alimentari, ecc...), che vende anche schede telefoniche prepagate, può adottare il regime dei minimi?
Ciao.
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RE: Alcuni dubbi .. costi-ricavi e spese personali
Anno solare.
Quindi, 2009 si considera come se fosse per intero. -
RE: Alcuni dubbi .. costi-ricavi e spese personali
L'iva sulle fatture di acquisto non la guardare.
Guarda solo il totale della fattura. E' quella la spesa che devi dedurre dai ricavi (quindi comprensiva di iva).
Per i beni ad uso promiscuo (cellulari, auto, ecc...) devi sempre considerare il totale speso (comprensivo di iva); di questo deduci il 50% dai ricavi.Discorso diverso è da fare per verificare il limite di ?. 15.000 da non superare nel triennio relativamente ai beni strumentali.
Per essi, bisogna considerare solo l'importo imponibile (senza iva) e, se si tratta di beni ad uso promiscuo, sempre il 50% del solo imponibile.
Spero sia chiaro. -
RE: Alcuni dubbi .. costi-ricavi e spese personali
Sicuramente la prima.
Tutti i costi sono comprensivi anche dell'iva.
Quindi se acquisti un bene da rivendere dal costo di 1.000 + 200 iva
deduci dai ricavi 1.200. Se acquisti un bene promiscuo 1.000 + 200 iva, deduci 600.
Anche il telefonino è bene promiscuo e va dedotto al 50 %.
Dopo aver calcolato tutte le spese, le deduci dai ricavi (entrate), deduci ancora i contributi previdenziali versati e, quindi, sulla differenza determini l'imposta dovuta.
Ciao. -
RE: Alcuni dubbi .. costi-ricavi e spese personali
Se si tratta di acquisti per uso aziendale, quindi inerenti l'attività, essi vanno dedotti dai ricavi (al 50% se per uso promiscuo).
Quindi, supponendo un uso esclusivamente aziendale, i costi (meglio, le spese) da dedurre dai ricavi (meglio, entrate) sarebbero di ?. 3.500, ottenendo un reddito imponibile di ?. 1.500 e un'imposta di ?. 300 (non considerando eventuali contributi versati).
Nel regime dei minimi non si hanno fiscalmente rimanenze (fisicamente si), per cui la spesa effettuata nell'anno dell'acquisto andrà comunque dedotta dalle entrate effettivamente conseguite dall'attività nello stesso anno.
Ciao.