**Revisione: **L'attività di parrucchiera oggi è definita di acconciatore.

Descrizione: Attività normalmente artigiana e ricomprende le attività in precedenza denominate di ?barbiere e/o parrucchiere per uomo o per donna?.

Requisiti: **Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, **contenente ?Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese?, **all?art. 10, comma 2°, **stabilisce che l?esercizio dell?attività di acconciatore, in precedenza subordinato al rilascio di autorizzazione comunale, in base al dettato della Legge 17 agosto 2005 n.
174, sia soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente. **Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di **qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari
Normativa: Legge 161 del 14.02.1963, Legge 1142/70, Legge 735/1984, Legge 17 agosto 2005 n. 174 (in G. U. 2 settembre 2005 n. 204) avente per oggetto ?Disciplina dell?attività di acconciatore?.
Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10, comma 2°.

Detto ciò le consiglio di ponderare attentamente la sequenza delle operazioni fiscali che andrà a mettere in atto (valuti se le conviene suggerire una acquisizione singola o direttamente sotto l'aspetto societario)