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Quando hai iniziato la causa, la nomina di un causidico era facoltativa per le cause avanti al GdP con valore inferiore a €516,46 (oggi €1.100). Hai considerato quest’opportunità?
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Dovremmo imparare a distinguere la teoria dalla pratica prima di varcare le soglie di uno studio legale e quelle di un ufficio giudiziario.
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Da quanto riferisci, esistono certamente le strade dell’appello e del risarcimento per irragionevole durata del procedimento. Questa è la teoria; la pratica consiste nell’obbligo di nominare un avvocato - in difformità con la Convenzione dei Diritti dell’Uomo, conducendo, perciò, l'Italia alla prima condanna presso la corte di Strasburgo - ossia fronteggiare ulteriori ed inutili spese legali. I GdP stessi sono spesso avvocati, con le conseguenze causate da incompetenza tecnico-giuridica che sono note.
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Il nome della legge “Pinto”, nel significato portoghese-brasiliano del termine, si addice a detta legge. Le intenzioni della legge, che riconosce il rimedio dell’equa riparazione, sarebbero lodevoli sennonché la stessa contempla, altresì, la sottoscrizione della domanda d’indennizzo da parte di un cavalocchio, ossia di colui che fa parte di quella categoria la quale risulterebbe essere la maggiore responsabile dei ritardi della giustizia italiana. È quindi superfluo aggiungere che i procedimenti relativi a questo tipo di risarcimento hanno, a loro volta, una durata irragionevole.
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Le strade a disposizione sono due:
a) nomina di un leguleio, quindi appello e domanda di equa riparazione, con il rischio, se non la certezza, di ulteriori danni economici;
b) appello e domanda di equa riparazione depositati personalmente in ossequio alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo che, in realtà, è legge italiana sin dal 1955, con contestuale questione di legittimità costituzionale delle norme che obbligano alla nomina di un mozzorecchi, qualora il corpo giudicante sia, come lo è di solito, propenso a disattendere la Convenzione. Per quanto riguarda questo punto, è bene sapere che così ci si va a scontrare con alcuni interessi ben incrostati negli uffici giudiziari italiani e il rischio di vendette a mezzo sentenza, ossia di ingiustificate condanne ad alte spese, è reale; dall’altro canto, il danno potrebbe essere all’incirca uguale a quello descritto al punto 5a). Sarebbe, quindi, consigliabile coinvolgere persone, associazioni ed istituzioni locali prima di intraprendere questo passo.