• User Newbie

    Causa civile vinta ma le spese legali vengono compensate ?

    Buongiorno e complimenti per il vs. utilissimo forum.

    Nell'ottobre del 2003 sono stato citato in causa per un danno arrecato accidentalmente ad una macchina fotografica per la quale avevo offerto ripetutamente ristoro in via stragiudiziale.
    L'attore invece richiedeva il rimborso per una cifra superiore pagata per un modello diverso e più costoso.

    A febbraio 2013 (dopo ca 10 anni!!) la sentenza del GdP conferma l'ammontare del rimborso offerto in via bonaria e più volte rifiutato dall'attore immotivatamente. Il GdP stabilisce però che le spese processuali vengano compensate.

    Ora a distanza di quasi 10 anni le spese legali hanno ben superato l'ammontare del danno, perciò vi chiedo un vs. parere sul giudizio del GdP e sull'eventuale appello.

    Un grazie in anticipo.


  • User

    Secondo il mio parere oltre ad esserci la possibilità di impugnare il processo per violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo che elenca tra essi la ragionevole durata dei processi, la tua impugnazione è ben possibile dal momento che l'art.92 del codice di procedura civile consente al giudice di ordinare la compensazione delle spese processuali solo in caso di reciproca soccombenza delle parti o se ricorrono altre gravi ed eccezzionali ragione indicate espressamente nella motivazione.
    Quindi puoi impugnare sempre secondo il mio parere
    -per irragionevole durata del processo
    -per violazione dell'art.92 cpc
    -nel caso in cui la ragione della compensazione risieda in ragioni gravi ed eccezzionali e queste non sono indicate nella motivazione della sentenza, per carenza di motivazione

    oltre a questo aggiungo l'irragionevolezza di un provvedimento che da un lato conferma che avevi ragione sin dall'inizio e che la tua controparte si è comportata in mala fede e dall'altro ti procura di fatto una soccombenza a favore della tua disonesta controparte.


  • Super User

    Ciao HBF150. Benvenuto nel Forum GT.
    La legge Pinto stabilisce il risarcimento per irragionevole durata del processo. Potresti esperire questo rimedio ed essere vittorioso circa l'operato del GdP.

    L'art. 91 cpc OBBLIGA il Giudice a liquidare le spese secondo il principio della soccombenza.
    Se in giudizio tu avevi offerto la cifra liquidata in sentenza (fai attenzione... in giudizio e non in via stragiudiziale extra processo... che non rileva) allora c'è un motivo d'appello.


  • User Newbie
    1. Quando hai iniziato la causa, la nomina di un causidico era facoltativa per le cause avanti al GdP con valore inferiore a €516,46 (oggi €1.100). Hai considerato quest’opportunità?
      
    2. Dovremmo imparare a distinguere la teoria dalla pratica prima di varcare le soglie di uno studio legale e quelle di un ufficio giudiziario.
      
    3. Da quanto riferisci, esistono certamente le strade dell’appello e del risarcimento per irragionevole durata del procedimento. Questa è la teoria; la pratica consiste nell’obbligo di nominare un avvocato - in difformità con la Convenzione dei Diritti dell’Uomo, conducendo, perciò, l'Italia alla prima condanna presso la corte di Strasburgo - ossia fronteggiare ulteriori ed inutili spese legali. I GdP stessi sono spesso avvocati, con le conseguenze causate da incompetenza tecnico-giuridica che sono note.
      
    4. Il nome della legge “Pinto”, nel significato portoghese-brasiliano del termine, si addice a detta legge. Le intenzioni della legge, che riconosce il rimedio dell’equa riparazione, sarebbero lodevoli sennonché la stessa contempla, altresì, la sottoscrizione della domanda d’indennizzo da parte di un cavalocchio, ossia di colui che fa parte di quella categoria la quale risulterebbe essere la maggiore responsabile dei ritardi della giustizia italiana. È quindi superfluo aggiungere che i procedimenti relativi a questo tipo di risarcimento hanno, a loro volta, una durata irragionevole.
      
    5. Le strade a disposizione sono due:
      

    a) nomina di un leguleio, quindi appello e domanda di equa riparazione, con il rischio, se non la certezza, di ulteriori danni economici;
    b) appello e domanda di equa riparazione depositati personalmente in ossequio alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo che, in realtà, è legge italiana sin dal 1955, con contestuale questione di legittimità costituzionale delle norme che obbligano alla nomina di un mozzorecchi, qualora il corpo giudicante sia, come lo è di solito, propenso a disattendere la Convenzione. Per quanto riguarda questo punto, è bene sapere che così ci si va a scontrare con alcuni interessi ben incrostati negli uffici giudiziari italiani e il rischio di vendette a mezzo sentenza, ossia di ingiustificate condanne ad alte spese, è reale; dall’altro canto, il danno potrebbe essere all’incirca uguale a quello descritto al punto 5a). Sarebbe, quindi, consigliabile coinvolgere persone, associazioni ed istituzioni locali prima di intraprendere questo passo.


  • User Newbie

    Un grazie a tutti voi per le tempestive e dettagliate risposte.

    x* responabilitaavvoca*, a) l'importo è superiore, ca. 1000€.

    x giurista: più precisamente, è stata offerta la cifra liquidata poi in sentenza, sia in via stragiudiziale che giudiziale, giusto un mese dopo la citazione (nov. 2003).

    Dalle vs. risposte emergono oggettivi motivi per l'appello, benchè responabilitaavvoca pone la questione della durata per un nuovo procedimento e dei rischi economici che ne conseguono magari per ingiustificate condanne etc. Ma è un rischio che vale la pena correre ?

    Grazie ancora e ciao.


  • Super User

    Allora il motivo d'appello c'è.
    La legge Pinto è applicata ma, come tutti i processi civili, essi non hanno una durata breve...
    Mah.. per 1000 Euro non so se ne vale la pena...


  • User Newbie

    1000 € sono per il risarcimento del danno (e lì non ci piove), mentre le spese legali compensate anzichè liquidate dalla controparte, secondo il principio della soccombenza, sono diventate, dopo quasi 10 anni, 4-5 volte il danno.

    Ciao


  • Super User

    Allora non capisco perchè ti poni il dubbio. La legge Pinto è pedissequamente applicata.


  • User Newbie

    Anche dopo DL 83 del 2012 convertito in legge n.134/2012,?

    www . leggioggi.it/2012/09/25/modifiche-alla-legge-pinto-oltre-al-danno-la-beffa/


  • Super User

    La norma contempla in particolare il caso di manifesta infondatezza. Oggi si stabilisce una sanzione che prima non c'era.
    Ma i parametri per la decisione sono sostanzialmente gli stessi: la durata del processo.
    Ovvio che se una causa è di difficilissima decisione e proprio chi vuole avvalersi della legge PInto nel processo incriminato ha chiesto rinvii su rinvii beh...