Prima di tutto grazie a tutti per l'interesse mostrato.
Per quanto riguarda i 12 mesi, non credo sia una balla in quanto già confermato su questo forum da persone che mi sembrano accreditate. E comunque il seguente articolo è molto chiaro anche a me che sono un ignorante di diritto:
*Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2)
Provo a riformulare le domande alla luce delle osservazioni che avete sollevato:
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un riferimento di un avvocato penalista a Roma esperto in tali tematiche, da poter contattare tempestivamente laddove venissi un giorno contatto dalle forze dell'ordine: mi sembra che su questo forum non siano previsti messaggi privati, ma potrei lasciare un indirizzo email, ovviamente fake scherzo , mi è passata la voglia di fake, ma potete capire il mio desiderio di anonimato
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il reato come dicevo, è la sostituzione di persona, e suppongo che i miei comportamenti siano definibili "diffamatori".
Io facevo questo ragionamento di massima, ma essendo appunto ignorante, non so se abbia senso:
- il giudice oggi riceve la denuncia verso ignoti, di un fatto commesso, ipotizziamo 2 mesi fa.
- egli a partire da oggi ha 10 mesi per scoprire l'IP o gli IP coinvolti, e cercare di capire l'identità della persona, perchè poi scattano i 12 mesi e non lo becca praticamente più.
- a questo punto l'ignoto ha un potenziale nome, ma la prassi (mi sembra di capire) è che non lo classifico immediatamente come "indagato", perchè la persona fisica che ha commesso il reato e l'intestatario della linea potrebbero differire (non so se è questo il motivo reale). chiedo piuttosto alla polizia postale di interrogare il "quasi-indagato" come persona informata sui fatti nella speranza che salti fuori qualcosa di più.
- a questo punto diventa fondamentale la precisazione di LOKKEN (che non avevo letto mai in nessuna delle fonti che ho studiate) - il "quasi indagato" non ha nessun obbligo di risposta al di fuori di una aula di tribunale. ho capito bene? in questa fase la polizia postale accerta, il più delle volte, la corrispondenza tra persona fisica ed intestatario, e l' "indagato" comincia ad essere tale a tutti gli effetti
- cominciano le tempistiche "ufficiali" dell'indagine verso un tizio, che sono regolamentate dalla legge (6 mesi + 6 + ecc...).
L'unica fase in cui la tempestica non è chiara secondo me è la fase 3, quella in cui il magistrato ha un potenziale nome, e vuole farlo interrogare prima di "indagarlo". Questa fase quanto può essere lunga secondo la vostra esperienza?
Altra domanda (sempre perchè sono ignorante e non sono riuscito a capirlo da solo). In quale delle 4 fasi scatta la famosa "depenalizzazione" ? Da quello che ho capito "depenalizzazione" significa, in parole estremamente povere : "il reato è lieve, e l'indagato è incensurato: archiviamo!". Ritengo che tale archiviazione non può scattare fino a quando non c'è un indagato ufficiale, perchè non può verificare se costui è incensurato fino a quando non ha un nome. Quindi direi dopo la fase 4, corretto? Se questo è vero, tuttavia, al colpevole conviene paradossalmente dichiararsi tale, in modo da sperare in una rapida archiviazione, piuttosto che negare ed essere magari ulteriormente indagato tramite ulteriori indagini "verso ignoti".
Vi ringrazio molto , se non altro, mi avete fatto venire voglia di studiare un po' di diritto