Grazie per la risposta, no non ci sono stati altri atti interruttivi, quindi mi confermi che dopo 10 anni dall'ultimo atto interruttivo il credito, iscritto a ruolo o no, va in prescrizione.
Era quello che mi sembrava di aver capito cercando in rete, e poichè avevo letto anche che l'annullamento del credito prescritto non avviene d'ufficio ma solo su istanza del debitore, ero andato appunto negli uffici di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate a presentarla.
Il fatto è che in entrambi gli uffici è apparsa una richiesta bizzarra, i funzionari si mostrano certi che la prescrizione valga solo in "data antecedente" all'iscrizione a ruolo, mentre una volta iscritto a ruolo secondo loro il credito sarebbe cristallizzato per l'eternità, e non c'è modo di convincerli che si possano mai più prescrivere: alcuni si innervosiscono, altri mi guardano condiscendenti come se fossi appena uscito dal manicomio.
Credo che siano in buona fede e che questa sia la convinzione generalmente diffusa negli uffici di Equitalia e degli enti impositori, anche perchè sul modulo predisposto da Equitalia per chiedere la sospensione legale della riscossione, tra le cause di sospensione ammesse figura solo la voce "prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo", mentre se uno vuole chiedere la sospensione per prescrizione intervenuta in data successiva non trova nessuna voce e non può materialmente usare il modulo per fare la richiesta.
Dato che in alto nel modulo si legge "art. 1, commi 537-544 Legge n. 228/2012" sono andato a vedermi cosa dice realmente la legge e ho scoperto che non prevede solo le cinque cause di sospensione riportate nel modulo di Equitalia ma anche una sesta e ultima possibile causa di sospensione così definita: "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso", che farebbe proprio al caso mio (e chissà di quanti altri) ma che purtroppo nel modulo non c'è.
Il comma 538 dell'art. 1 Legge n. 228/2012 riporta infatti queste sei possibili cause di sospensione dalla a alla f:
a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso
esecutivo;
b) un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente
creditore;
d) una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell'ente creditore;
f) qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito
sotteso.
Sul modulo di Equitalia sono riportate testualmente le prime cinque ma la voce f) semplicemente non compare (non posso mettere il link ma basta cercare su google "equitalia modulistica sospensione" per trovare il modulo everificare).
Una svista? No, a quanto pare esiste una circolare che prevede esplicitamente l'esclusione della voce f) dalle cause di sospensione ammissibili e inserite nel modulo.
Mi domando come possa una circolare cancellare (parte di) una legge.
Farò comunque la richiesta di annullamento in autotutela, ma date le premesse tendo a credere ai funzionari quando mi dicono che non ha nessuna possibilità di essere accolta, anche perchè saranno loro a decidere e da quegli uffici temo che non partirà mai una richiesta di sgravio.
Insomma, da quanto mi sembra di aver capito la legge dovrebbe essere dalla mia parte e forse potrei poi vincere un eventuale ricorso davanti al Giudice ma non avendo i mezzi nè le energie per farlo posso solo aspettare e sperare, ma appunto ci spero poco.
In pratica l'autotutela non esiste.