• User Newbie

    Prescrizione cartelle esattoriali Equitalia

    Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto perchè vorrei vedere riconosciuta la prescrizione su un credito irpef di oltre 20 anni fa (del 1994) e della corrispondente cartella Equitalia emessa oltre 10 anni fa (nel 2003).
    Allo sportello di Equitalia mi hanno detto di chiedere lo sgravio all'Ente Creditore, ossia all'Agenzia delle Entrate.

    All'Agenzia delle Entrate mi hanno detto che potrei chiedere l'annullamento per prescrizione o decadenza solo se i termini di prescrizione (in questo caso di 10 anni) fossero scaduti "in data antecedente" all'iscrizione a ruolo, mentre se il ruolo è stato reso esecutivo nei termini corretti (come in questo caso, 9 anni dopo l'insorgenza del credito), una volta iscritto a ruolo secondo loro il credito non si prescrive MAI, passassero anche 10, 20 o 100 anni, e anche senza atti interruttivi in mezzo.

    A me sembra un po' strano, dato che si prescrivono anche i reati gravi e che l'art. 2946 del Codice Civile recita: "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.".
    Non sono un legale ma mi sembra che in italiano questo significa che, se qualcuno vuole sostenere che un certo diritto non va in prescrizione dopo dieci anni, e addirittura che non va in prescrizione MAI, dovrebbe almeno specificare quali norme di legge dispongono diversamente rispetto a quanto stabilito con tanta chiarezza nell'art. 2946 del Codice Civile. Cosa che invece i funzionari interpellati non si sognano di fare, limitandosi a ripetere "Una volta a ruolo non si prescrive mai", come se questo fosse un dato di fatto risaputo che non ha bisogno di alcuna norma di legge specifica a supporto.

    Qualcuno sa dirmi come stanno realmente le cose? Davvero i crediti iscritti regolarmente a ruolo non sono più soggetti a prescrizione?
    E in caso contrario come potrei ottenere lo sgravio in autotutela, dato che sulla mia eventuale istanza dovranno poi decidere le stesse persone che mi hanno già detto che non andrà a buon fine?


  • User Newbie

    Grazie per la risposta, no non ci sono stati altri atti interruttivi, quindi mi confermi che dopo 10 anni dall'ultimo atto interruttivo il credito, iscritto a ruolo o no, va in prescrizione.
    Era quello che mi sembrava di aver capito cercando in rete, e poichè avevo letto anche che l'annullamento del credito prescritto non avviene d'ufficio ma solo su istanza del debitore, ero andato appunto negli uffici di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate a presentarla.

    Il fatto è che in entrambi gli uffici è apparsa una richiesta bizzarra, i funzionari si mostrano certi che la prescrizione valga solo in "data antecedente" all'iscrizione a ruolo, mentre una volta iscritto a ruolo secondo loro il credito sarebbe cristallizzato per l'eternità, e non c'è modo di convincerli che si possano mai più prescrivere: alcuni si innervosiscono, altri mi guardano condiscendenti come se fossi appena uscito dal manicomio.
    Credo che siano in buona fede e che questa sia la convinzione generalmente diffusa negli uffici di Equitalia e degli enti impositori, anche perchè sul modulo predisposto da Equitalia per chiedere la sospensione legale della riscossione, tra le cause di sospensione ammesse figura solo la voce "prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo", mentre se uno vuole chiedere la sospensione per prescrizione intervenuta in data successiva non trova nessuna voce e non può materialmente usare il modulo per fare la richiesta.

    Dato che in alto nel modulo si legge "art. 1, commi 537-544 Legge n. 228/2012" sono andato a vedermi cosa dice realmente la legge e ho scoperto che non prevede solo le cinque cause di sospensione riportate nel modulo di Equitalia ma anche una sesta e ultima possibile causa di sospensione così definita: "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso", che farebbe proprio al caso mio (e chissà di quanti altri) ma che purtroppo nel modulo non c'è.
    Il comma 538 dell'art. 1 Legge n. 228/2012 riporta infatti queste sei possibili cause di sospensione dalla a alla f:
    a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
    intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso
    esecutivo;
    b) un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
    c) una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente
    creditore;
    d) una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
    abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
    emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
    non ha preso parte;
    e) un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
    in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
    dell'ente creditore;
    f) qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito
    sotteso.
    Sul modulo di Equitalia sono riportate testualmente le prime cinque ma la voce f) semplicemente non compare (non posso mettere il link ma basta cercare su google "equitalia modulistica sospensione" per trovare il modulo everificare).
    Una svista? No, a quanto pare esiste una circolare che prevede esplicitamente l'esclusione della voce f) dalle cause di sospensione ammissibili e inserite nel modulo.
    Mi domando come possa una circolare cancellare (parte di) una legge.
    Farò comunque la richiesta di annullamento in autotutela, ma date le premesse tendo a credere ai funzionari quando mi dicono che non ha nessuna possibilità di essere accolta, anche perchè saranno loro a decidere e da quegli uffici temo che non partirà mai una richiesta di sgravio.
    Insomma, da quanto mi sembra di aver capito la legge dovrebbe essere dalla mia parte e forse potrei poi vincere un eventuale ricorso davanti al Giudice ma non avendo i mezzi nè le energie per farlo posso solo aspettare e sperare, ma appunto ci spero poco.
    In pratica l'autotutela non esiste.


  • Bannato Super User

    Buonasera

    La prescrizione della cartelle esattoriali varia a secondo se sono state notificate o meno precisamente

    SE NON SONO STATE NOTIFICATE la prescrizione è 5 anni dall'anno di riferimento del tributo, dunque ente deve notificare entro 5 anni partendo dall'anno successivo all'anno di riferimento del tributo.

    SE SONO STATE NOTIFICATE la prescrizione ricomincia e diventa 10 anni dalla data di notifica (forse dall'anno della notifica).

    In realta secondo molto tributaristi la prescrizione è sempre 10 anni, tuttavia ente di riscossione ha tempo massimo 5 anni per effettuare la prima notifica della cartella, in caso in cui lo dimentichi si fa ricorso e si chiede l'annullamento per prescrizione (tramite il giudice di pace o in commissione provinciale tributaria).

    IMPORTANTE: Se l'ente di riscossione notifica una cartella questo riazzera la prescrizione che ricomincia dunque ogni atto interruttivo riazzera la prescrizione dunque le consiglio di andare presso lo sportello dell'ente di riscossione e chiedere un estratto di ruolo per controllare se non le hanno notificato atti interruttivi (anche se lei non è in casa e il messo comunale tenta la consegna vale come compiuta giancenza).

    E' consigliato rivolgersi ad un legale o tributarista dato che è un settore complicatissimo e pieno di sentenze da studiare.

    PARERE PERSONALE; lei doveva fare ricorso quando le fu notifica la prima volta la cartella, dato che avevano 5 anni per effettuare la prima notifica e sembra da cio che scrive che l'hanno notificata in ritardo ma lei non si è attivato per fare ricorso.

    Il mio è solo un parere personale, si faccia assistere da un professionista.

    Saluti


  • Moderatore

    Sì anche a me risulta che la notifica vada presentata al più tardi entro 5 anni dalla dichiarazione, ma credo che possa essere un motivo di decadenza che si può far valere in qualsiasi momento, non necessariamente subito dopo la notifica


  • User Newbie

    Grazie a tutti per le risposte, davvero interessanti.
    Sui 5 anni di tempo per la notifica ho trovato il Decreto Legge del 17 Giugno 2005 n. 106 5-bis, che dice:

    ... la notifica delle relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza:
    .....
    c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
    presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
    presentate fino al 31 dicembre 2001.

    A pena di decadenza!
    Quindi a norma di legge anche la mia cartella, notificata nel 2003 per un credito del 1994, dovrebbe essere interessata da decadenza prima dell'iscrizione a ruolo, perciò potrei usare il modulo di Equitalia per la sospensione legale della riscossione barrando la prima voce "prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo".

    Sarebbe fantastico, e in effetti a me pare che dovrebbe essere proprio così, e a voi?


  • Bannato Super User

    Buonasera

    La cartella andava impugnata DAVANTI AD UN GIUDICE mediante ricorso entro 60 gg dalla ricezione dunque andava impugnata nel 2003 in quanto il termine per la prima notifica era 5 anni (la cartella per un debito Irpef 1994 andava notificata entro il 1999 salvo casi particolari da approfondire), dunque è stata notificata tardivamente, tuttavia lei ha trascurato il tutto perdendo occasione di fare ricorso.

    Le cartelle si impugnano SEMPRE davanti ai giudici che hanno il potere di bloccare l'attivita di riscossione ed eventualmente qualora sussistano i requisiti annullare le cartelle nei termini e tempi previsti dalla legge (si puo impugnare una cartella entro 60 gg dalla ricezione, in alcuni casi entro 30 gg dalla ricezione seguendo precise regole non esiste il "fai da te" in queste cose).

    Nel caso in cui piu di 10 anni le è stata notificata una cartella e per 10 anni non le hanno inviato atti interruttivi nel caso in cui riceva una nuova cartella puo impugnarla con la motivazione della prescrizione lunga dei 10 anni, significa che dopo la notifica della cartella, gli enti hanno 10 anni di tempi per inviarle un atto interruttivo che riazzera la prescrizione, dunque la prima cosa da verificare è se dopo il 2003 le hanno inviata atti interruttivi (possono inviarli anche presso il comune di residenza alla casa comunale), ogni atto interruttivo da ripartire la prescrizione per altri 10 anni dunque spesso davanti al giudice si deve dimostrare che non sono stati inviati atti interruttivi per far valere la prescrizione decennale.

    Dato che è una materia complicatissima si faccia seguire da un esperto fiscale dato che se il debito raggiunge i 20.000 euro possono attivarsi per rivalersi sui sui beni e disponibilita.

    Saluti


  • User Newbie

    Sì è certamente così.
    Peccato, alcune cose pensavo davvero di poterle fare in autotutela ma ora ho capito che non è possibile.
    Un'illusione durata una settimana: è cominciato tutto lunedì scorso, quando ho letto questo sul sito di Equitalia:

    [INDENT]ANNULLAMENTO DEL DEBITO
    Se ritieni che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato da Equitalia non sia dovuta puoi chiederne l’annullamento direttamente all’ente creditore, al giudice oppure puoi inviare una richiesta di sospensione della cartella a Equitalia che farà da tramite con l'ente creditore interessato per l'annullamento.

    [/INDENT]

    Ho pensato: beh in effetti ritengo proprio che la cartella non sia dovuta, quindi posso chiederne l'annullamento non solo al giudice ma anche direttamente all'ente creditore oppure a Equitalia che poi farà da tramite con l'ente creditore, così com'è scritto.
    Insomma ci ho creduto, si può essere più ingenui? A un'età che ormai le favole dovrei essere io a raccontarle.
    Così ho cercato in rete e mi sono fatto incantare dalle sirene di parole come "autotutela", da articoli di legge che mi sembravano voler dire proprio una certa cosa mentre avrei dovuto sapere che potevano benissimo voler dire tutto il contrario, e poi sono andato addirittura negli uffici, un delirio.
    Non so cosa mi è preso, forse pensavo di far valere i miei diritti da solo, devo aver perso la nozione di dove mi trovo.
    Meno male che ora mi è passata.


  • User Newbie

    Salve volevo chiedere per quanto riguarda le cartelle da equitalia per bolli auto , nel mio caso notificate oltre i tre anni che mi sembra sia questo il tempo utile in cui equitla può notificare i bolli non pagati, cosa posso fare se non ho fatto autotutela in tempo ? Ho chiesto parere ad un legale e mi è stato detto che anche a distanza di tempo potrebbe preparare un modulo per richiedere un riesame per tardata notifica, quindi non potrei comunque ? Poi l altra domanda si riferisce ad una cartella che risulta notificata nel mese di settembre 2015 ma mai ricevuta e non mi hanno saputo indicare dove fosse allo sportello equitalia e comunque riferita a bolli auto del 2010 quindi notificati oltre i 3 anni potrei chiedere autotutela grazie per una eventuale risposta .


  • User Newbie

    Le cartelle Equitalia notificate fino a Dicembre 2015 sono nulle!C'è una sentenza della Cassazione che lo ha sancito(postini non abilitati alla notifica)
    Oggi con l'Agenzia delle Entrate le cartelle partono già con un titolo esecutivo
    Ma l'Agenzia delle Entrate ha un termine preciso per notificare per cui rimane sempre la prescrizione e le tre forme diverse di decadenza!
    Se proprio dovete rateizzare fatelo senza riconoscimento del debito per poter riprendere tutti i soldi indietro
    Sono Stefano lavoro in una fondazione controllo tutti i giorni cartelle Equitalia
    Chiamatemi per avere consigli gratuiti!
    Stefano cell 3295688805