@guadagnaeuro said:
Buonasera
La ritenuta d'acconto è un costo relativo la prestazione dunque non vedo nessun motivo per cui considerarla indeducibile.
Dunque il costo totale della prestazione viene in parte pagato al prestatore (80%), in parte versato allo stato (20%) e successivamente certificato al prestatore come acconto di imposte versato.
Pagare ritenute d'acconto comporta anche la presentazione di 2 modelli aggiuntivi l'anno successivo, la certificazione unica e il modello 770 e bisognera fornire al percettore la certificazione della ritenuta pagata (per il percettore rappresenta un acconto di imposte).
Un Saluto
Estremamente chiaro e gentile...la ringrazio. Dunque quanto sostenuto qui è sbagliato :
*"Le persone fisiche esercenti attività di impresa, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa (articolo 25 del Dpr 600/1973). La ritenuta d'acconto è, in altri termini, una trattenuta che grava sui compensi addebitati dai lavoratori autonomi nei confronti dei titolari di una partita Iva. Il soggetto debitore riveste pertanto il ruolo di sostituto d'imposta, effettuando il versamento all'erario in sostituzione del professionista, al quale viene detratta una parte della sua prestazione (articolo 64 del Dpr 600/1973). Conseguentemente, per il sostituto, la ritenuta è solo parte del compenso del professionista che non viene erogata per essere versata all’erario per conto dello stesso. Non deve, quindi, essere considerata come voce di costo detraibile."