Buonasera a tutti.
Sto cercando, come molti, di chiarirmi i dubbi circa questo regime dei minimi
(e non avete idea quanto aiuti questo forum).
Bollo su fattura se superiore a 77,47 ?. Si o no?
Ho chiesto informazioni in merito al contact center dell'Agenzia delle entrate, e (non ci speravo) mi ha risposto. (sotto in corsivo)
Ovviamente non ho capito nulla...
Vi giro il tutto sperando che qualcuno più esperto "interpreti" la risposta.
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Testo richiesta informazioni:
Le fatture emesse in tale regime (contribuenti minimi, art. 1 commi da 96 a 117 Finanziaria 2008) se superiori ad euro 77,47 devono essere assoggettate ad imposta di bollo?..In attesa di un gentile riscontro porgo cordiali saluti.
Testo risposta:
Gentile contribuente,
la Circolare n. 73/07, al punto 3.1.3 ("Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione"), chiarisce quanto segue:
"I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta. ...".
L'art. 6 della Tabella allegata al DPR n. 642/72 prevede che sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo "Fatture ed altri documenti di cui agli artt. 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.".
L'art 13 ("Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Fatture, note, conti e documenti simili. Ricevute e quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di obbligazioni pecuniarie.") specifica che l'imposta non è dovuta "quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata; ...".
Cordiali saluti
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
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